Cass. pen., sez. VI 27-10-2008 (09-10-2008), n. 39985 Cittadino italiano dimorante all’estero – Mancata comparizione – Criteri di valutazione.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Genova, decidendo a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sanremo in data 4/5/1999, ha assolto I.G., Ia.Gi., L.F.L. e Z.G. dal reato di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, loro ascritto al capo A) perchè il fatto non sussiste, ha poi confermato, riducendo le rispettive pene, la condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 110 e 81 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 inflitta ai primi due, per avere in concorso tra loro e con altri, acquistato dai fratelli Z. e da I.A. quantitativi imprecisati di eroina e cocaina, che cedevano in piccole quantità a P.M., a R.F., a S.D., a F.F. e ad A.S. (capo H), al terzo per avere acquistato da M.P. gr. 7 di eroina, poi ceduti a terzi (capo C), nonchè per avere importato illecitamente in più occasioni dall’Olanda quantitativi non inferiori a un kg. di cocaina per volta (capo D), al quarto per avere ceduto, portandola dalla Calabria quantitativi, fino ad un kg. per volta, almeno una volta all’anno, di eroina ai fratelli I. (capo F), nonchè per avere ceduto a P.M. un etto di eroina (Capo G).
La Corte di Cassazione nell’annullare la precedente sentenza di condanna della medesima Corte di Appello, ha ritenuto non utilizzabili le dichiarazioni di P.M., imputato in procedimento connesso, rese al P.M., perchè non confermate al dibattimento nel corso di un contraddittorio tra le parti, così come non erano utilizzabili le dichiarazioni ritrattatrici, rese dal predetto in sede di rogatoria internazionale, perchè lesive della lex fori, essendo state rese senza contraddittorio tra le parti. Ha poi osservato che le dichiarazioni accusatorie del M. non potevano essere riscontrate da quelle del teste Ra., essendo intervenuta la ritrattazione da parte di quest’ultimo, e dovevano essere riscontrate da altra prova, nè le dichiarazioni del Ra. potevano essere a loro volta riscontrate da "quelle del M. senza incorrere nel divieto di circolarità della prova.
In sede dibattimentale la Corte di merito ha disposto la rinnovazione del dibattimento per procedere a nuovo esame del P., citando costui come imputato di reato connesso, ma, non essendo comparso, nonostante la ritenuta ritualità della notifica, rilevando la impossibilità di disporre l’accompagnamento coattivo ha disposto ai sensi degli artt. 512 e 512 bis c.p.p. darsi lettura di tutte le dichiarazioni rese dal predetto, poi ritenute utilizzabili.
Avverso tale decisione ricorrono per cassazione a mezzo dei rispettivi difensore tutti i predetti imputati.
I.G. e Ia.Gi. denunziano con il primo motivo la inosservanza della legge processuale e il difetto di motivazione in riferimento al mancato accoglimento dell’istanza di rinvio del processo per impedimento del difensore per malattia, che le corte di appello aveva giustificato non per la inesistenza o per la inidoneità della malattia, ma per la mancata nomina di un sostituto processuale del difensore; con il secondo motivo la violazione della legge processuale in riferimento alla omessa notifica al difensore legittimamente impedito dell’udienza di rinvio;
con il terzo motivo la inosservanza della legge processuale in riferimento alla lettura e acquisizione delle dichiarazioni rese in sede di indagini da P.M., avvenuta non in presenza di una accertata e oggettiva irripetibilità dell’atto, bensì di una libera scelta del deponente di sottrarsi alla dialettica processuale e perciò in violazione degli artt. 512 e 514 c.p.p. e art. 526 c.p.p., comma 1 bis; con il quarto motivo la mancanza di motivazione in riferimento alla valutazione dell’impossibilità e imprevedibilità di ripetizione in contraddittorio delle dichiarazioni accusatorie del P.; con il quinto motivo la violazione della legge processuale e il difetto di motivazione in riferimento all’acquisizione delle dichiarazioni del P., avvenuta in violazione dell’art. 512 c.p.p., comma 1 bis, atteso che, da un lato, pur essendo stata effettuata la citazione del P. all’estero, allo stato la notifica doveva essere considerata invalida, recando la cartolina di ritorno, priva di data "certa, una sigla, immotivatamente attribuita alla firma del P., dall’altro mancavano del tutto gli ulteriori elementi di prova in relazione alla fattispecie criminosa della cessione al P. di gr. 100 di eroina e gr. 100 di cocaina contestata al capo G con il sesto motivo la violazione della legge processuale in riferimento alla utilizzabilità delle dichiarazioni del P., ritenuta in spregio all’art. 526 c.p.p., comma 1 bis, atteso che le dichiarazioni della persona irreperibile successivamente o di persona residente all’estero, anche se lette ed acquisite ex art. 512 e 512 bis c.p.p. non possono essere utilizzate ai fini della prova contro l’imputato, qualora, come nella fattispecie, la non presenza in dibattimento sia il frutto di una libera scelta; con il settimo motivo la inosservanza della legge processuale in riferimento alla utilizzazione ai fini probatori delle dichiarazioni rese da R.F. e S. D. in assenza di contraddittorio e di ulteriori elementi che potessero suffragare le accuse di cessione di stupefacenti di cui al capo G infine con l’ottavo motivo la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in riferimento all’apprezzamento dell’attendibilità dei predetti dichiaranti e all’assenza di riscontri in ordine alle presunte cessioni ad A. e a soggetti francesi.
Di analogo tenore si rivelano i ricorsi dei restanti imputati. In particolare il L.F. nei tre motivi denuncia la violazione della legge penale e processuale e il difetto di motivazione in riferimento alla conferma del giudizio di colpevolezza per entrambi i reati a lui ascritti, sostenendo, quanto al capo C), che la corte di merito nel riutilizzare le dichiarazioni del Ra., aveva omesso di attenersi alla direttiva dettata dalla Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento sia in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione, sia alla loro specificità, e nulla di più aveva dimostrato rispetto alla situazione precedente, cadendo nello stesso errore, che aveva determinato l’annullamento. Quanto al capo D), per contestare l’acquisizione e la utilizzazione delle dichiarazioni accusatorie del P., unica fonte probatoria del reato, propone le stesse eccezioni e gli stessi argomenti, trattati dai coimputati I., soffermandosi anche sull’assenza di motivazione nella valutazione della personalità "del dichiarante, la cui patologia di natura psichica era nota agli atti, nonchè della sua attendibilità oggettiva e soggettiva. Allo stesso modo Z.G. nel contestare nei tre motivi a sostegno del ricorso la utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie del P. e nell’eccepire la violazione degli artt. 512 e 512 bis c.p.p. e art. 192 c.p.p., comma 3 negli stessi termini posti dagli altri coimputati, si sofferma nel secondo motivo sulla violazione dell’art. 627 c.p.p., comma 3, in cui sarebbe incorsa la corte di rinvio, nell’aver violato le regole che sorreggono il giudizio di rinvio e che impongono al giudice investito del rinvio di mantenersi nei binari tracciati dalla Corte di Cassazione e attenersi al principio affermato nella sentenza di annullamento, procedendo ad una sorta di revisione integrale, non consentita, degli elementi probatori, che in parte addirittura prescindevano dal contenuto delle dichiarazioni del P..
I ricorsi sono fondati solo in parte e vanno accolti per quanto di ragione.
Ed invero per quanto attiene la censura in ordine all’acquisizione e alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni del P., comune a tutti e tre i ricorrenti, osserva il collegio che la corte territoriale, adeguandosi al dictum della Corte di Cassazione, che aveva definito non acquisibili e non utilizzabili sia le dichiarazioni del P. rese in sede di rogatoria internazionale, sia le originarie dichiarazioni del predetto, stante per queste ultime la inapplicabilità della disciplina dettata dalla L. n. 63 del 2001, art. 26, comma 4 e di quella dettata dall’art. 500 c.p.p., comma 4 nel testo previgente, ha correttamente provveduto alla citazione del P. per sottoporlo a nuovo esame nel contraddittorio delle parti, ma non ha tratto le dovute conseguenze dalla mancata comparizione del predetto.
Dando lettura e ritenendo utilizzabili le originarie dichiarazione accusatorie del P., applicando il combinato disposto degli artt. 512 e 512 bis c.p.p., la corte distrettuale ha fatto rientrare, per così dire, dalla finestra ciò che era uscito dalla porta.
Ricorda il collegio che l’art. 512 bis c.p.p. consente la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari del cittadino straniero, qualora ricorrano tre condizioni: a) la qualità di cittadino straniero residente all’estero, b) la mancata citazione dello stesso o mancata comparsa in caso di avvenuta citazione, c) l’impossibilità assoluta dell’esame dibattimentale. Nel caso in esame le ragioni poste dal giudice del gravame a fondamento della ritenuta impossibilità di formazione della prova non convincono, non solo perchè il P. non è cittadino straniero, ma cittadino italiano, solo temporaneamente dimorante all’estero, ma anche perchè non poteva sfuggire che la mancata presenza al dibattimento, senza dubbio non risolvibile con accompagnamento coattivo, non era dovuta a negligenza o ad impossibilità di raggiungere la sede giudiziaria, bensì alla volontà di sottrarsi all’esame dibattimentale, volontà già manifestata dal deponente in sede di rogatoria internazionale.
E’ stato autorevolmente affermato nella giurisprudenza di questa Corte che il principio costituzionale del giusto processo, secondo cui è possibile derogare al principio del contraddittorio, qualora vi sia una oggettiva impossibilità di formazione della prova, impone di interpretare l’art. 512 c.p.p. – che prevede la possibilità di dare lettura in dibattimento di dichiarazioni rese durante le indagini preliminari per sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell’atto per cause imprevedibili – anche alla luce dell’art. 526 c.p.p., comma 1 bis, che in tema di dichiarazioni prevede che la responsabilità dell’imputato non possa essere provata sulla base delle dichiarazioni rese da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all’esame. Ne consegue che se è vero che la irreperibilità del teste, che pure è conseguenza di un atto volontario, non determina automaticamente la inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni, è anche vero che essa costituisce un dato neutro, che assume valenza ai fini dell’art. 526 c.p.p., comma 1 bis, qualora sia connotata dalla volontà di sottrarsi all’esame, desumibile o da prova diretta o da presunzione collegata all’avvenuta citazione per il dibattimento (Cass. Sez. 1 20/6-6/7/2006 n. 23571 Rv. 234281; Sez. Un. n. 36747/2003 Rv. 225470).
Nel caso in esame la corte territoriale dall’assenza del deponente, ritualmente citato, che già in sede di rogatoria internazionale aveva ritratto le precedenti dichiarazioni accusatorie, avrebbe dovuto prendere atto della volontà del predetto di sottrarsi al contraddittorio delle parti, e di conseguenza dell’impossibilità di formazione della prova, per i reati per i quali le dichiarazioni del P. risultavano determinanti.
Ed allora in riferimento a tali reati, non essendosi formata la prova della colpevolezza degli imputati, non resta a questa Corte che annullare la sentenza impugnata.
In particolare, per quanto attiene a Ia.Gi. e I. G., che rispondono dell’unica articolata imputazione al capo H), vanno innanzi tutto respinte le eccezioni di rito, formulate nei primi due motivi di ricorso, perchè destituite di fondamento. Nel caso in esame si ravvisa corretta la valutazione della corte di merito nel disattendere l’istanza di rinvio per impedimento del difensore, che si adegua al principio che la prova del legittimo impedimento del difensore a comparire al dibattimento, deve essere sempre fornita dall’interessato, il quale deve anche indicare le ragioni che non hanno consentito la nomina di un sostituto, atteso che provvedere alla propria sostituzione non è facoltà discrezionale del difensore medesimo, ma anzi un suo preciso dovere, indicare le sue ragioni, per cui gli è impossibile farlo, specie quando il processo, come nel caso in esame, si trova nelle battute finali. Allo stesso modo non ha pregio il rilievo in ordine alla mancata notifica dell’udienza di rinvio, dovuta al difensore, per giurisprudenza costante, solo in caso di sua assenza per legittimo impedimento.
Per tali imputati va annullata la condanna per la cessione al P. di un etto di eroina e di un etto di cocaina, mentre restano in piedi tutti gli altri episodi contestati, e precisamente:
l’acquisto di quantitativi di eroina e cocaina dai fratelli Z. e da I.A., in ordine ai quali la motivazione della sentenza impugnata, la stessa di quella a sostegno della condanna di Z.G. per il reato al capo F) è immune da vizi logici o giuridici, e come tale incensurabile in questa sede, laddove richiama le dichiarazioni accusatorie di I.A. (cl. (OMISSIS)), e i riscontri provenienti dalle numerose intercettazioni telefoniche e ambientali, dalle ragioni del notevole debito maturato dagli imputati nei confronti dei fratelli Z., dalle pressanti richieste di questi ultimi, attestate dalla deposizione del verbalizzante Fe.; la cessione di gr. 100 di eroina a R.F., in ordine alla quale, passata in giudicato la condanna di Ia.
G., la corte territoriale ha ottemperato alla direttiva della Corte di Cassazione, motivando adeguatamente sul concorso di I. G.; la cessione di gr. 20 di eroina a S.D. e di piccoli quantitativi della medesima sostanza ad A.S., in ordine alla quale vi è adeguata e congrua motivazione, che valorizza le dichiarazioni accusatorie degli acquirenti e i riscontri provenienti dall’esito dei servizi di appostamento della polizia giudiziaria sui luoghi in cui era solitamente occultato lo stupefacente e sulle presenze degli imputati; infine la cessione di piccoli quantitativi di stupefacente a persone di nazionalità francese, in ordine alla quale la corte di merito ha valorizzato la deposizione del verbalizzante Fe., l’esito di una intercettazione telefonica e il rinvenimento in sede di perquisizione domiciliare di una cospicua somma in valuta francese.
Per quanto riguarda la posizione di Z.G., va annullata la condanna per la cessione di gr. 100 di eroina a P.M., contestata al capo G), mentre per la cessione continuata di notevoli quantitativi di stupefacente del tipo eroina a I.A., Gi. e G., contestata al capo F) valgono le considerazioni svolte a proposito di Ia.Gi. e G..
Infine per quanto riguarda il L.F. va annullata la condanna per la importazione dall’Olanda in concorso con I.A. di notevoli quantitativi di cocaina, contestata al capo D), siccome fondata sulle determinanti dichiarazioni accusatorie del P., mentre resta in piedi l’acquisto a fine di spaccio di sette etti di eroina da M.P., contestato al capo C), la cui conferma del giudizio di colpevolezza la corte territoriale, ottemperando alla direttiva della Corte di Cassazione, senza cadere nel censurato divieto di circolarità della prova, ha adeguatamente motivato in maniera logica e coerente, e come tale incensurabile in questa sede, utilizzando le medesime dichiarazioni accusatorie del M. e valorizzando l’attendibilità del deponente in riferimento al mendacio dell’imputato nel negare addirittura di conoscere l’imputato, nonchè il riscontro proveniente dalle affermazioni del teste di riferimento Ra., non ritrattate in sede di contestazioni.
Alla stregua delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di Z.G. limitatamente al reato contestato al capo G), nei confronti di L.F.L. limitatamente al reato contestato al capo D, e nei confronti di I.G. e Ia.Gi. limitatamente all’episodio P., di cui al reato contestato al capo H), e va di conseguenza disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova, affinchè proceda ad una nuova determinazione della pena per le condanne confermate; per il resto i ricorsi vanno rigettati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Z.G. limitatamente al capo G), di L.F.L. limitatamente al capo D), di I.G. e Ia.Gi. limitatamente all’episodio P., di cui al capo H) e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello per nuova determinazione della pena; rigetta nel resto i ricorsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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