Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-05-2011) 01-06-2011, n. 22237 motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato per i seguenti motivi:

1) nullità assoluta dell’ordinanza per violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all’art. 178 c.p.p., lett. c).

Lamentava il ricorrente che il difensore che lo aveva assistito aveva dismesso il mandato difensivo e che pertanto egli avrebbe avuto diritto alla nomina di un difensore di ufficio nella fase intercorrente tra la pronuncia della sentenza e la scadenza del termine per la presentazione dei motivi di appello. L’ordinanza poi avrebbe dovuto essere tradotta nella lingua da lui parlata.

2) Nullità assoluta dell’ordinanza per violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all’art. 581 c.p.p., lett. c).

Secondo il ricorrente, dal momento che la legge prescrive che devono essere indicati "i motivi di fatto e di diritto che sorreggono l’impugnazione", l’uso del verbo "indicare" sembra invitare ad un richiamo succinto delle ragioni della doglianza. Nel caso di specie la richiesta si era incentrata su alcuni punti che si erano ritenuti meritevoli di attenzione e che avrebbero delineato la realtà soggettiva ed oggettiva della vicenda.

Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo lo stesso è generico, essendosi limitato il ricorrente ad affermare che il difensore che lo aveva assistito aveva dismesso il mandato difensivo, senza peraltro nulla indicare circa l’epoca in cui la predetta rinuncia sarebbe avvenuta. Correttamente poi l’ordinanza impugnata non è stata tradotta nella lingua del ricorrente, dal momento che non emerge dagli atti che egli non comprende la lingua italiana, nè tale circostanza è indicata nel ricorso. Quanto al secondo motivo lo stesso è infondato.

Come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, infatti, la difesa dell’odierno ricorrente nell’atto di appello si è limitata a chiedere la diminuzione della pena base ed il contenimento della stessa nel minimo, nonchè il beneficio della sospensione condizionale della pena, "trattandosi di persona presumibilmente incensurata". Un atto di gravame così concepito non ottempera al requisito di cui all’art. 581 c.p.p., lett. c), poichè, come osserva il provvedimento impugnato, si limita a valorizzare l’elemento dell’incensuratezza, che il legislatore ha molto ridimensionato, pur ammettendo che anche di tale elemento manca la prova della sussistenza.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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