Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-05-2011, n. 3260 energia elettrica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe, il T.A.R. per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2718 del 2008, proposto dalla società N. s.r.l., operante nel settore dei servizi finalizzati al risparmio energetico, avverso la deliberazione n. 16/2008 del 16 luglio 2008 (nonché avverso gli atti presupposti e connessi) – con la quale l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) aveva respinto l’istanza volta ad ottenere la verifica e certificazione dei risparmi energetici conseguenti all’attuazione di un progetto finalizzato a diffondere presso gli utenti domestici kit idrici composti da due rompigetto aerati e da un erogatore a basso flusso mediante la distribuzione di ca. dodici milioni di buoni a mezzo della rivista Sky Magazine nel mese di dicembre 2006 (con consegna di tre buoni a ciascun utente, sicché sarebbero stati raggiunti quattro milioni di utenti, e recapito dei kit agli indirizzi risultanti dai buoni restituiti nel mese di aprile 2007) -, provvedeva come segue:

(i) respingeva l’eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo – sollevata dalla resistente AEEG sotto il profilo dell’inosservanza del termine dimidiato di deposito del ricorso ex art. 23bis, comma 1 lett. d), l. 6 dicembre 1971, n. 1034 e succ. mod., essendo il ricorso, notificato all’AEEG il 10 novembre 2008, stato depositato il 10 dicembre 2008 -, rilevando che il deposito era stato ritardato in attesa dell’esecuzione della notifica del ricorso nei confronti della società T. s.r.l., individuata dalla ricorrente come controinteressata, nei cui confronti l’AEEG pure aveva avviato il procedimento di verifica (assieme ad altre società operanti nel settore), e ritenendo che l’erronea individuazione di T. s.r.l. quale controinteressata fosse dovuta a errore scusabile;

(ii) nel merito, respingeva il ricorso proposto da N. s.r.l., affidato alle censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili;

(iii) condannava la società ricorrente a rifondere all’Autorità resistente le spese di causa.

2. Avverso tale sentenza, pubblicata il 25 gennaio 2010 e non notificata, interponeva appello N. s.r.l. con ricorso notificato il 2224 maggio 2010 e depositato il 3 giugno 2010, sostanzialmente riproponendo le censure di primo grado, seppur adattate all’impianto motivazionale della gravata sentenza.

3. Sebbene ritualmente evocata in giudizio, ometteva di costituirsi l’appellata T. s.r.l., mentre si costituiva l’Autorità con atto ritualmente notificato il 2123 giugno 2010, rispettivamente il 21 giugno1 luglio 2010, e depositato il 30 giugno 2010, proponendo appello incidentale avverso la statuizione di rigetto dell’eccezione di irricevibilità del ricorso in primo grado e contestando la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’istituto dell’errore scusabile. In riforma della gravata sentenza, chiedeva dunque la declaratoria di "improcedibilità" (rectius, di irricevibilità, ex art. 35, comma 1 lett. a), c.p.c.) del ricorso in primo grado.

4. All’udienza pubblica del 15 marzo 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

5. L’appello incidentale proposto dall’Autorità, da affrontare in via pregiudiziale di rito, è fondato e merita accoglimento.

5.1. I primi giudici hanno ritenuto che la tardività del deposito del ricorso introduttivo di primo grado – notificato il 10 novembre 2008 all’AEEG e depositato il 10 dicembre 2008, oltre il termine dimidiato di 15 giorni ex art. 23bis, commi 1 lett. d) e 2, l. n. 1034/1971 e succ. mod. (applicabile ratione temporis alla fattispecie sub iudice) – fosse riconducibile a errore scusabile, in quanto il ritardo del deposito sarebbe dovuto alla necessità di attendere l’esito del procedimento notificatorio nei confronti della società T. s.r.l., individuata dalla ricorrente erroneamente come controinteressata, a ciò indotta dalla circostanza che l’Autorità, "in epoca di poco precedente l’adozione dell’atto impugnato, abbia modificato i criteri di rendicontazione mediante una determinazione di N. generale ed abbia, subito dopo, disposto l’avvio di un procedimento di riesame nei confronti di una serie di società dettagliatamente indicate, facendo precedere nell’elenco la posizione di T. s.r.l. a quella di N. s.r.l’ (v. così, testualmente, l’impugnata sentenza). Le citate circostanze, secondo i primi giudici, integrerebbero "una situazione fattuale complessa, connotata dalla presenza di determinazioni di portata generale ed individuale, a fronte della quale risulta scusabile l’errore commesso dalla società nel depositare tardivamente il ricorso in esame".

5.2. L’assunto del T.A.R. non è condivisibile, in quanto né la gravata delibera n. 137/2007 del 12 luglio 2007 – con la quale è stato disposto l’avvio del procedimento per il riesame delle richieste di verifica e certificazione presentate all’Autorità in data antecedente a quella di entrata in vigore della delibera n. 18/2007 del 2 febbraio 2007 (di modifica del metodo della valutazione c.d. standardizzata), nei confronti delle 19 società (tra cui N. s.r.l. e T. s.r.l.) nominativamente indicate nell’allegato "A" alla delibera -, né l’impugnata delibera n. 16/2008 del 16 luglio 2008 recante "Chiusura del procedimento avviato con deliberazione 12 luglio 2007, n. 173/07, per il riesame della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi con codice 0397421075306R001 presentata dalla società N. S.r.l.", di diniego della richiesta di certificazione presentata dalla ricorrente in primo grado, possono qualificarsi alla stregua di atti ad efficacia generale e indivisibile, risolvendosi invero la prima nella comunicazione di avvio di una pluralità di procedimenti di riesame, tra di loro autonomi e scindibili, nei confronti delle società ivi indicate, e costituendo la seconda l’atto conclusivo del procedimento avviato nei confronti della società N. s.r.l., unica destinataria di detta delibera. A fronte della N. di atti plurimi/divisibili/individuali delle gravate delibere, emergente in modo piano dal loro chiaro e univoco tenore letterale, e dell’assenza di qualsiasi rapporto di connessione e/o interdipendenza reciproca delle posizioni delle società sottoposte ai procedimenti di riesame avviati dall’AEEG, l’erronea individuazione di T. s.r.l. quale controinteressata giammai poteva essere scriminata sub specie di errore scusabile, presupponente o una situazione di obiettiva incertezza normativa, connessa a difficoltà interpretative od oscillazioni giurisprudenziali, oppure gravi impedimenti di fatto non imputabili alla parte (dovuti, ad es., a comportamenti, indicazioni o avvertenze fuorvianti provenienti dalla stessa amministrazione) che determinino l’inosservanza di un termine processuale (v. sul punto, ex plurimis, C.d.S., Ad. Plen., 2 dicembre 2010, n. 3), non ravvisabili nel caso de quo.

Si aggiunga che dall’esame degli atti di primo grado emerge che, dopo l’esito negativo del primo tentativo di notifica per irreperibilità del destinatario (in data 14 novembre 2008), il secondo tentativo di notifica (presso il legale rappresentante della società), andato a buon fine, è stato promosso solo l’11 dicembre 2008 e perfezionato il 19 dicembre 2008. Il deposito del ricorso in data 10 dicembre 2008, ampiamente dopo il fallimento della prima notifica e un giorno prima del secondo tentativo di notifica, ma a distanza esatta di 30 giorni dalla notifica eseguita nei confronti dell’AEEG, appare piuttosto riconducibile all’errore di diritto, inescusabile, di ritenuta applicabilità del termine ordinario di deposito di 30 giorni, anziché all’impedimento oggettivo scaturente dalle difficoltà di notifica nei confronti della supposta controinteressata, sicché anche sotto il profilo in esame la rimessione in termini disposta dai primi giudici appare priva di giustificazione oggettiva.

5.3. Per le esposte ragioni, in accoglimento dell’appello incidentale e in riforma dell’impugnata sentenza, va dichiarata l’irricevibilità del ricorso in primo grado proposto da N. s.r.l., con assorbimento dell’appello principale e delle questioni di merito versate in giudizio.

6. Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c. per dichiarare le spese del doppio grado interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, accoglie l’appello incidentale proposto dall’AEEG e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara irricevibile il ricorso in primo grado (Ricorso n. 2718 del 2008 T.A.R.Lombardia), assorbito l’appello principale (Ricorso n. 4892 del 2010) e interamente compensate fra le parti le spese del doppio grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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