Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-05-2011) 01-06-2011, n. 21867 violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

onino, difensore di fiducia del ricorrente B.A..
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza emessa il 17/11/010 – provvedendo sull’appello proposto nell’interesse di B. A., avverso l’ordinanza del Tribunale di Nicosia, in data 21/09/010, con la quale era stata respinta l’istanza di revoca e/o di sostituzione della custodia in carcere tuttora in corso nei confronti del B., imputato del reato di cui agli artt. 609 bis e quater c.p. – respingeva l’appello.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva che l’ordinanza impugnata non era congruamente motivata quanto alla mancata sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Il PG della Cassazione, nell’udienza camerale del 03/05/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

B.A. è stato raggiunto da due distinte ordinanza di custodia in carcere, emesse dal Gip del Tribunale di Nicosia il 15/04/09 ed il 21/04/09, il tutto in ordine ai reati di cui agli artt. 609 bis e quater c.p., in danno delle minori infraquattordicenni, M.D. e B.S. (quest’ultima figlia dell’attuale ricorrente).

In relazione a detti reati B.A. veniva rinviato a giudizio davanti al Tribunale di Nicosia, che con ordinanza del 21/09/010, respingeva la richiesta di revoca/o sostituzione della custodia cautelare in carcere.

Il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza in data 17/11/010, respingeva l’appello, ex art. 310 c.p.p., proposto avverso la citata ordinanza del 21/09/010, da M.A., che presentava l’attuale ricorso per Cassazione.

Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame si rileva che il Tribunale di Caltanissetta ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.

In particolare il giudice del riesame, quanto alla necessità di mantenere la misura della custodia in carcere, ha evidenziato che sussisteva ancora il concreto pericolo del reiterarsi di altri reati similari, tenuto conto: a) della particolare gravità delle condotte delittuose tenute dal B. nei confronti della figlia minore S. e dell’altra ragazza minore M.D.; b) della reiterazione delle stesse (condotte); c) della personalità aggressiva e violenta dell’appellante; d) della mancanza di autocontrollo e dell’assenza di freni inibitori in relazione alle sue pulsioni sessuali.

Le predette circostanze convergevano verso una prognosi negativa in ordine all’affidabilità del B., quanto al rispetto da parte dello stesso delle prescrizioni inerenti a misure meno afflittive.

Il B. era persona di rilevante pericolosità sociale, per il quale si imponeva il mantenimento della custodia in carcere.

Trattasi di valutazioni di merito – quelle operate dal Tribunale di Caltanissetta – immuni da errori di diritto, conformi ai parametri di cui all’art. 273 c.p.p., art. 274 c.p.p., lett. c); art. 275 c.p.p.;

non censurabili in sede di legittimità.

Per contro le censure dedotte nel ricorso – circoscritte alle sole esigenze cautelari – sono generiche perchè ripetitive di quanto esposto in sede di riesame, già valutato esaustivamente dal Tribunale di Caltanissetta.

Trattasi, peraltro, di censure non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della motivazione, ma a circostanze di fatto, tendenti ad una diversa ed alternativa interpretazione delle risultanze processuali finora acquisite al processo. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità, poichè in violazione della disciplina normativa di cui all’art. 606 cpp. Ancora, il richiamo effettuato dalla difesa del ricorrente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 265/010 con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 275 c.p.p., comma 3, nella parte in cui – in relazione ai delitti di cui all’art. 600 bis c.p., comma 1, artt. 609 bis e 609 quater c.p. – non faceva salva l’ipotesi in cui la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere poteva essere superata dall’acquisizione di elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risultava che le esigenze cautelari potevano essere soddisfatte con altre misure non è pertinente. Invero il Tribunale del riesame ha confermato il mantenimento della custodia in carcere, non in base alla presunzione di adeguatezza della custodia in carcere, come già prevista dalla norma di cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale, bensì a seguito dell’esame in concreto di tutte le circostanze inerenti alla fattispecie de qua, che rendevano ancora necessaria la custodia in carcere.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da B.A., con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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