Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 31-05-2011, n. 406 concessioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) La S.A.I.S. Trasporti S.p.A. in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. costituita con la Autolinee Giamporcaro, adiva il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, chiedendo l’annullamento del nulla osta del locale Ufficio della motorizzazione civile in data 6 ottobre 2008 e il provvedimento ministeriale del 22 luglio 2008, concernente l’autorizzazione a favore della Autoservizi s.r.l. per l’esercizio del servizio di linea interregionale mediante autobus nella tratta Marsala – Roma.

Il giudice adito, compiuta una ricognizione dei rapporti intercorsi tra le parti, osservava in via preliminare che:

a) – con la legge n. 32/2005 erano stati fissati i principi del riassetto normativo del settore dell’autotrasporto di cose in materia di servizi automobilistici interregionali di competenza statale e di liberalizzazione dell’esercizio dell’attività di autotrasporto, attraverso il graduale passaggio dal regime concessorio a quello autorizzativo;

b) – che era stata prevista una fase transitoria e di semiliberalizzazione, poiché fino al dicembre del 2010 restavano valide le concessioni dei servizi rilasciate ai sensi della legge n. 1822 del 1939;

c) – potevano introdursi nuovi servizi di linea (in senso ampio) e, per quelli già esistenti, "nuove relazioni di traffico";

d) – il T.A.R. del Lazio, Sez. III ter, con sentenze del 1 aprile 2009, n. 3509, e del 29 gennaio 2008, n. 640, occupandosi della disciplina del periodo transitorio, era pervenuto alla conclusione che in tale periodo era possibile ottenere l’autorizzazione per "nuovi servizi di linea", purché non coincidenti, per finalità, relazioni di traffico e percorso con quelli oggetto delle concessioni in essere fino al 31 dicembre 2010.

Ciò posto il T.A.R., passando all’esame del merito del ricorso, lo accoglieva.

A suo avviso, da un canto, l’impresa Salemi non vantava alcun titolo alla prosecuzione della concessione relativa alla linea Marsala, dall’altro, la SAIS era pienamente legittimata a dolersi del rilascio di un’autorizzazione che interferiva tanto con le fermate della linea Marsala-Roma delle quali era rimasta unico gestore, quanto con quelle delle linee Agrigento-Roma e Ragusa-Roma, delle quali era titolare in virtù di altre concessioni.

Pertanto, il provvedimento impugnato doveva ritenersi illegittimo, stante che, nel corso dell’istruttoria volta al rilascio dell’autorizzazione in questione non erano state osservate le garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241/1990, né era stata effettuata la verifica richiesta dall’art. 3, commi 2 e 3, del D.M. n. 316 del 2006.

2) L’Autoservizi Salemi s.r.l. ha proposto appello contro la summenzionata sentenza.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dei trasporti e la S.A.I.S. Trasporti S.p.A. Quest’ultima ha contestato la fondatezza dei motivi di appello, concludendo per la reiezione del gravame.

3) Con il primo motivo di appello, si sostiene che le concessioni poste in essere in forza dell’abrogata legge n. 1822/1999 sono valide fino al 31 dicembre 2010 per espressa previsione dell’art. 10 del D.L. n. 285/2005 e conservano la loro validità unicamente come titoli abilitativi allo svolgimento dell’esercizio per il mantenimento di un servizio che non poteva venire a mancare.

In particolare, il legislatore avrebbe disposto l’abolizione di tutte le norme della legge 1822/1939 a partire dall’entrata in vigore del decreto attuativo della legge di riordino, che è stato poi emanato col D.M. 1 dicembre 2006, n. 316 (che ha approvato il regolamento relativo al riordino dei servizi automobilistici di competenza statale), entrato in vigore il 30 marzo 2006, data a partire dalla quale sono state definitivamente abolite tutte le norme della legge n. 1822 del 1939.

Si soggiunge che alla liberalizzazione totale dei servizi automobilistici, ostava ancora il dettato dell’art. 9 del D.Lgs. n. 285/05, il quale aveva disposto che le concessioni dei servizi di linea, rilasciate ai sensi della legge n. 1822 del 1939, restavano valide fino al 31 dicembre 2010, con la precisazione che fino a tale data potevano essere autorizzati nuovi servizi di linea, a condizione che le relazioni di traffico proposte nei programmi di esercizio interessassero località distanti più di 30 Km da quelle servite da relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi di linea oggetto di concessione statale. Peraltro, tale limite sarebbe stato eliminato per effetto dell’art. 10 del D.L. n. 7 del 2007, convertito nella legge n. 40 del 2007.

Il motivo di appello è infondato. Il Collegio condivide l’esegesi che della disciplina del riordino dei servizi automobilistici è stata effettuata dalla sentenza appellata.

In effetti, in attuazione della legge delega n. 32 del 2005, il decreto legislativo n. 285 del 2005 ha introdotto il regime autorizzativo nel settore dei servizi di linea automobilistici interregionali, mantenendo fermo sino al 31 dicembre 2013 il regime concessorio per le concessioni esistenti, con la possibilità prevista dall’art. 9, comma 1, del decreto delegato di rilasciare "il corrispondente titolo autorizzativo, in luogo della concessione".

Quanto al regime autorizzatorio, proprio a salvaguardia delle concessioni in essere, il legislatore delegato ha stabilito, all’art. 9, comma 4, che "fino al 31 dicembre 2010, possono essere autorizzati nuovi servizi di linea, (…) a condizione che le relazioni di traffico proposte nei programmi di esercizio interessino località distanti più di 30 Km da quelle servite da relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi di linea oggetto di concessione statale (…)".

Con la modifica introdotta con il citato D.L. n. 7 del 2007, il periodo transitorio non è stato eliminato, essendo soltanto venuto meno il criterio della distanza minima di trenta chilometri.

4) Con il secondo motivo di appello si deduce la violazione dell’art. 10 della legge n. 1822 del 1939.

Si sostiene, in sostanza, che il TAR avrebbe erroneamente interpretato il contenuto del diritto di esclusività, non sussistendo – nella specie – alcuna coincidenza di linee, perché quella considerata in sentenza è un miscuglio di più percorsi, relativi a distinte concessioni.

Il motivo è infondato.

Non appare contestabile che la linea autorizzata e annullata dal T.A.R. interferisca con la linea Marsala – Roma, la cui gestione è stata proseguita dall’appellata S.A.I.S., nel senso che le due linee hanno una medesima finalità, differenziandosi soltanto per la circostanza che la prima linea prevede delle fermate ad Agrigento, Catania e Messina, per la raccolta dei passeggeri verso Roma e viceversa.

In ogni caso, sarebbe stato obbligo dell’Amministrazione procedere alla verifica delle relazioni di traffico fra i due esercizi nel rispetto dell’art. 3 del decreto legislativo n. 285 del 2005, il quale dispone, al secondo comma, lettera m), che l’impresa richiedente deve "… proporre un servizio di linea che non riguardi unicamente i servizi più redditizi fra quelli esistenti".

5) Con il terzo motivo di appello si deduce la violazione sotto altro profilo dell’art. 10 della legge n. 1822 del 1939.

Secondo l’appellante, il diritto di esclusiva non può essere riconosciuto a favore di un servizio di linea che non riceve sussidi, stante "… l’ineluttabile binomio che sussiste tra sussidio e diritto di esclusività …".

La censura – in disparte la sua prospettazione in termini sostanzialmente assertivi ed assiomatici – appare infondata.

Nel caso di specie, non viene in rilievo il summenzionato art. 10, che, a ben vedere, è diretto alla regolamentazione dei rapporti tra i concessionari e, in quanto tale, non direttamente applicabile alla fattispecie in esame, bensì la normativa (artt. 3 e 9 del D.Lgs. n. 285 del 2005) che disciplina il rapporto, nel regime transitorio, tra preesistente concessione e nuova autorizzazione.

6) Con il quarto motivo di appello si deduce la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 3, comma 2, del D.M. n. 316 del 2006.

Ad avviso dell’appellante, non v’era obbligo di informazione perché non v’era coincidenza di relazioni di traffico né di orari.

Come si è già esposto, la coincidenza tra i servizi di linea appare incontestabile, sicché l’Amministrazione aveva l’obbligo di informare l’impresa appellata dell’avvio del procedimento.

7) Con il quinto e ultimo motivo di appello si sostiene che la sentenza impugnata è affetta da vizi di travisamento dei fatti in conseguenza dei quali ha negato all’appellante gli stessi diritti che ha riconosciuto all’appellata e che dipendevano dallo stesso titolo.

La censura è infondata, perché non tiene conto che la questione relativa alla legittimità del diritto dell’appellante all’esercizio dell’autorizzazione va valutata alla stregua della normativa contenuta nel più volte citato decreto delegato n. 285/2005.

8) In conclusione, per le suesposte considerazioni, assorbita ogni altra censura o eccezione, siccome irrilevanti ai fini della decisione, l’appello deve essere respinto.

Si ravvisano, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti, le spese, le competenze e gli onorari del grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, respinge il ricorso di cui in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, il 16 dicembre 2010 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio.

Depositata in Segreteria il 31 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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