Cass. pen., sez. I 27-10-2008 (09-10-2008), n. 39957 Dolo diretto – Volontaria assunzione di alcool e stupefacenti – Compatibilità.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con sentenza in data 1774/07, emessa in esito a giudizio abbreviato, il GUP del Tribunale di Brescia ha dichiarato F.I. colpevole di vari reati commessi in (OMISSIS), nella notte sul (OMISSIS), mentre si trovava in stato di acuta intossicazione provocata da abuso volontario di farmaci, droghe e alcool – tentato omicidio di S.N., tentato omicidio di Fr.Ad. e B.M., minaccia aggravata nei confronti di questi ultimi e di altre persone, detenzione e porto illegali aggravati di una rivoltella cal. 38 special e delle relative munizioni – e, ritenuta la continuazione, con le attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva e la diminuente per il rito lo ha condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione nonchè al risarcimento dei danni cagionati allo S. costituitosi parte civile.
La decisione è stata confermata dalla locale Corte di appello con sentenza in data 10/1/08 che ha respinto il gravame dell’imputato.
Secondo la ricostruzione dei giudici del merito il F., da tempo dedito all’abuso di sostanze chimiche ed alcool (benzodiazepine, cocaina e saltuariamente hashish) che aveva abbondantemente assunto anche la sera in cui la squadra italiana aveva vinto la finale dei campionati mondiali di calcio, per festeggiare a modo suo l’avvenimento aveva prima esploso con la propria rivoltella due proiettili contro l’autovettura dello S. che stava transitando, colpendo la fiancata sinistra e il finestrino anteriore sinistro, aveva poi minacciato un gruppo di giovani tra cui la Fr. e il B. perchè non gli avevano dato lo "spinello" che aveva loro chiesto e, quando i due predetti si erano allontanati in auto, aveva infine esploso all’indirizzo della vettura altri tre proiettili che avevano attinto la fiancata posteriore destra.
Contro la sentenza di secondo grado il F. ha personalmente proposto ricorso per cassazione con il quale lamenta che non sia stata esclusa l’imputabilità e in subordine, quanto ai più gravi addebiti di tentato omicidio, che sia stata ritenuta, malgrado il riconosciuto obnubilamento delle sue facoltà psichiche e il modo casuale in cui erano stati esplosi i colpi, l’esistenza di un dolo compatibile con il tentativo.
Nessuna di queste doglianze ha fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall’art. 616 c.p.p..
La Corte di appello ha preso atto che dalla perizia psichiatrica cui l’imputato è stato sottoposto è risultato che lo stesso al momento dei fatti doveva ritenersi privo della capacità di intendere e di volere ma ha con adeguata e corretta motivazione escluso, sulla base di quanto emerso da tale accertamento, che fosse affetto da patologie mentali e da disturbi specifici della personalità e che si trovasse in quello stato di alterazione psichica permanente per cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti che rileva per escludere o diminuire l’imputabilità ai sensi dell’art. 95 c.p..
Ha rilevato in particolare al riguardo la Corte territoriale che il disturbo bipolare dell’umore da cui, secondo il consulente di parte, il F. è affetto è un diffuso stato psicologico che non incide minimamente sulla capacità di intendere e di volere e che nessun disturbo psicotico permanente poteva essere stato determinato dall’abuso delle benzodiazepine (farmaci antiansia caratterizzati da bassa tossicità, brevità dell’effetto e mancanza di effetti secondari).
Ritenuto dunque che si versasse nelle ipotesi di cui agli artt. 92 e 93 c.p. – in relazione alle quali il legislatore ha stabilito che all’azione dell’alcool e degli stupefacenti sulla psiche del soggetto, essendo tali sostanze state volontariamente assunte, non si debba dare rilievo ai fini dell’imputabilità – il giudice di secondo grado ha poi ineccepibilmente ritenuto che nella condotta del F. fossero ravvisabili per la direzione, altezza e reiterazione dei colpi (esplosi tutt’altro che a casaccio essendo stati chiaramente mirati in modo da raggiungere l’interno delle autovetture, in effetti più volte attinte anche se gli occupanti fortunatamente sono rimasti illesi) non solo gli estremi oggettivi del tentato omicidio ma anche quelli soggettivi propri del dolo diretto per l’esistenza del quale non è richiesta una analisi lucida della realtà, che attiene alla motivazione dell’agire, ma solo che il soggetto sia in grado, nonostante la perturbazione psichica e la riduzione del senso critico determinate dalle sostanze assunte, di attivarsi in modo razionalmente concatenato per realizzare l’evento ideato e voluto.
Dolo diretto che, va ricordato, può atteggiarsi anche nella forma cd. alternativa, ritenuta dalla costante giurisprudenza di questa Corte pienamente compatibile con il tentativo, che si ha quando il soggetto agisce con una generica volontà di nuocere in modo grave alla persona offesa con indifferenza per le previste conseguenze, morte o lesioni, che possono derivare dalla sua condotta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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