T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent., 31-05-2011, n. 2897 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Parte ricorrente ha presentato ricorso per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 283 del 9.3.2009 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, divenuto definitivo per mancata opposizione, che ha ingiunto all’Unione dei Comuni Calamia il pagamento di euro 98.056,20 oltre interessi e spese legali.

In particolare, parte ricorrente ha dedotto che nel frattempo l’Unione dei Comuni Calamia si è estinta in seguito all’uscita dalla stessa del Comune di San Nicola La Strada in conseguenza della delibera di C.C. n. 31 del 14.10.2009, con efficacia dal 9.1.2010, che avrebbe disposto la ripartizione delle spese a carico dei due Comuni interessati in proporzione al numero degli abitanti e anticipate dal Comune di San Nicola La Strada.

L’altro Comune in questione, sempre secondo la prospettazione del ricorrente, risulterebbe essere il Comune di Maddaloni.

Parte ricorrente ha dedotto ancora che, con atto notificato in data 1823 giugno 2010, ha diffidato l’Unione dei Comuni Calamia, il Comune di San Nicola La Strada ed il Comune di Maddaloni a pagare ciascuno per quanto di ragione le somme indicate nel decreto ingiuntivo in questione, specificando peraltro che la notifica presso l’Unione dei Comuni Calamia è stata rifiutata e traendo da quest’ultimo elemento la conferma dell’avvenuto scioglimento di quest’ultima.

Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto che il T.A.R. voglia disporre l’esecuzione del decreto ingiuntivo in epigrafe indicato ordinando all’Unione dei Comuni Calamia, al Comune di San Nicola La Strada ed al Comune di Maddaloni di provvedere al pagamento e nominando, in caso di inadempimento un commissario ad acta.

2) Il ricorso deve essere respinto.

Parte ricorrente ha richiesto l’adempimento del pagamento delle somme ingiunte nei confronti dell’Unione dei Comuni, che lui stesso ha dichiarato essersi estinta, e nei confronti dei Comuni di San Nicola La Strada e di Maddaloni che non compaiono nel decreto ingiuntivo e che, secondo il medesimo ricorrente, sarebbero tenuti al pagamento in quanto facenti parte dell’Unione dei Comuni in questione.

Non ha però allegato alcun atto in ordine a quanto affermato, né ha specificato a quale titolo ed in che quota parte i Comuni indicati sarebbero succeduti nei debiti dell’estinta Unione dei Comuni, limitandosi a formulare una domanda generica volta ad ottenere un ordine di pagamento nei confronti di tutti e tre i soggetti.

Il ricorso risulta essere pertanto generico oltre che sfornito di elementi probatori a sostegno di quanto dedotto e, come tale, non fondato.

Ciò tanto più in quanto la richiesta di ottemperanza era volta nei confronti di sogetti diversi da quello indicato come debitore nel titolo azionato in sede di ottemperanza – soggetto che si è dedotto essersi ormai estinto – e pertanto avrebbe necessitato una rigorosa dimostrazione dell’intervenuta successione nel debito del soggetto estinto da parte dei Comuni, nonché la precisa indicazione del titolo e dei termini di tale successione.

3) Per quanto riguarda specificamente la richiesta nei confronti dei Comuni di San Nicola La Strada e di Maddaloni, la pretesa azionata non può trovare fondamento anche per il diverso profilo attinente alla possibilità ed ai limiti del giudice dell’ottemperanza di procedere all’accertamento dell’obbligo di eseguire il pagamento contenuto nel titolo azionato da parte di un soggetto diverso da quello espressamente individuato come debitore nel titolo stesso.

Per la giurisprudenza l’oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla puntuale verifica da parte del giudice dell’esatto adempimento da parte dell’Amministrazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all’interessato l’utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione (C.d.S., sez. V, 3 ottobre 1997, n. 1108; sez. IV, 15 aprile 1999, n. 626; 17 ottobre 2000, n. 5512).

Detta verifica deve essere condotta nell’ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l’esecuzione (C.d.S., sez. V, 9 maggio 2001, n. 2607; sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 49; 28 dicembre 1999, n. 1964) e comporta da parte del giudice dell’ottemperanza un’attività di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, attività da compiersi esclusivamente sulla base della sequenza "petitum – causa petendi – motivi – decisum" (C.d.S., sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 49; 28 dicembre 1999, n. 1963; sez. V, 28 febbraio 2001, n. 1075).

In sede di giudizio di ottemperanza non può essere riconosciuto un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire, anche se sia ad essa conseguente o collegato (C.d.S., sez. IV, 17 gennaio 2002, n. 247), non potendo essere neppure proposte domande che non siano contenute nel "decisum" della sentenza da eseguire (C.d.S., sez. IV, 9 gennaio 2001 n. 49; 10 agosto 2000, n. 4459; Consiglio di stato, sez. V, 18 agosto 2010, n. 5817).

Nel giudizio per l’ottemperanza della sentenza emessa dal giudice ordinario, difatti, il giudice amministrativo non può che limitarsi all’attuazione del disposto della pronuncia del giudice civile passata in giudicato, trovando in esso un limite invalicabile.

Il giudice amministrativo dell’ottemperanza, a fronte di statuizioni giudiziali rese dal giudice civile, deve svolgere un’attività esecutiva senza possibilità d’integrare la pronuncia civile, (Consiglio Stato, sez. VI, 08 settembre 2008, n. 4288), né quella di effettuare accertamenti di merito, tipici del giudizio di cognizione, essendo il suo compito limitato all’accertamento dell’esistenza di un comportamento omissivo od elusivo ed all’adozione di eventuali necessarie misure sostitutive.

Nel giudizio di ottemperanza a sentenze di un giudice appartenente ad altro ordine giurisdizionale, il giudice dell’esecuzione deve, difatti, limitarsi ad usare poteri sostitutivi di "stretta esecuzione", in quanto l’esercizio di poteri di attuazione che modificassero il giudicato verrebbe ad incidere su situazioni soggettive estranee all’ambito della sua giurisdizione (C.d.S., sez. IV, 1 marzo 2001, n. 1143).

L’accertamento dei soggetti che, in seguito all’estinzione di un ente o organismo pubblico, subentrano nei debiti di quest’ultimo ed i limiti entro i quali tali soggetti sono rispettivamente tenuti al pagamento risulta essere un accertamento di merito, relativo a fatti successivi al giudicato, che esula dal giudizio di ottemperanza in quanto di spettanza del giudice ordinario munito di giurisdizione in merito.

Per quanto anzidetto il giudice investito dell’ottemperanza della pronuncia civile, difatti, è chiamato alla mera esecuzione del decisum, e non può procedere ad un accertamento quale quello relativo alla successione nei debiti nel caso di estinzione del debitore indicato nel titolo salvo, che tale elemento risulti in modo certo ed inequivocabile in base a criteri previsti dalla legge, come ad esempio nel caso di trasformazione di enti con mutamento della forma giuridica o successione tra enti pubblici prevista da specifiche norme o provvedimenti amministrativi.

Per quanto riguarda, infine, la richiesta formulata nei confronti dell’Unione dei Comuni Calamia, è evidente come non possa essere disposta l’ottemperanza nei confronti di un soggetto che la stessa parte ricorrente dichiara essersi ormai estinto, in assenza peraltro di alcuna specifica deduzione da parte del ricorrente in ordine ad eventuali procedure di liquidazione in corso.

3) Il ricorso deve quindi essere respinto.

La mancata costituzione delle altre parti non consente una pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso in epigrafe indicato.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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