Cass. pen., sez. VI 24-10-2008 (16-10-2008), n. 39924 Requisito dell’immediatezza – Nozione – Flagranza e quasi flagranza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza dell’8 febbraio 2007 n. 72 il G.u.p. del Tribunale di Fermo applicava su richiesta ad A.A. per i reati previsti a) dagli artt. 110 e 624 c.p., e art. 625 c.p., comma 2, n. 7; b) dall’art. 337 c.p. e art. 61 c.p., n. 2; c) dagli artt. 582 e 585 c.p., in relazione all’art. 577 c.p., e art. 61 c.p., n. 2, commessi in (OMISSIS), previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e con la continuazione, la pena concordata col P.M. di reclusione ed Euro di multa con i benefici di legge.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Ancona, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
– inosservanza o erronea applicazione dell’art. 444 c.p.p. e artt. 614 e 628 c.p. (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) perchè, nella vicenda criminosa in esame, stando alla ricostruzione desumibile dalla lettura coordinata dei capi d’accusa e dal riferimento, operato in motivazione dal Tribunale, alla convalida dell’arresto, ricostruzione confermata dai contenuti del p.v. di arresto in atti, appaiono chiaramente ravvisabili, in relazione all’impiego di violenza verso il pubblico ufficiale (per procurarsi l’impunità, agendo in stato di flagranza rispetto alla sottrazione del bene), gli estremi dei delitti, in concorso tra loro, di rapina impropria (art. 628 c.p., comma 2), di resistenza (art. 337 c.p.) e di lesione personale aggravata (art. 582 c.p., comma 2, art. 585 c.p., comma 1, art. 576 c.p., n. 1 e art. 61 c.p., n. 2), e di conseguenza l’originario errore di qualificazione, non rettificato e anzi recepito dal Tribunale, ha viziato, di riflesso, impostazione, sviluppi intermedi ed esito finale del concordato trattamento punitivo, perciò illegale.
L’impugnazione è fondata.
Per giurisprudenza costante integra il tentativo di rapina impropria la condotta del soggetto che adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità, immediatamente dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della cosa mobile altrui al fine di trame ingiusto profitto (v., da ult., Sez. 2, 26 marzo 2008 n. 20258, ric. Boudegzdame). E il requisito dell’immediatezza della violenza o della minaccia non deve essere inteso in senso rigorosamente letterale, e cioè nel senso che la violenza o la minaccia debbano seguire, senza alcun intervallo di tempo, alla sottrazione, ma va riferito alla nozione di flagranza o quasi flagranza (Cass., Sez. 2, 9 novembre 2007 n. 43337, ric. Guadagno).
Nella specie, come risulta dalla contestazione, l’imputato, dopo essersi impossessato di un computer portatile sottraendolo dai locali dell’agenzia Tecnocasa, nei quali si era abusivamente introdotto sfondando con un tombino di ferro la vetrata d’ingresso (capo a), si è opposto ai Carabinieri per sottrarsi all’arresto (capo b), procurando loro lesioni (capo c) dell’imputazione.
Ricorrevano, pertanto, in ipotesi sia la sottrazione e l’impossessamento della cosa mobile altrui, sia lo stato di quasi flagranza, sia l’uso della violenza al fine di mantenere il possesso della cosa illecitamente sottratta.
Deve quindi ritenersi, in accoglimento delle censure mosse con il ricorso, che la qualificazione del fatto, considerato come furto e non come rapina impropria, non sia stata corretta e che mancassero quindi, le condizioni richieste dall’art. 444 c.p.p., comma 2, per la pronuncia della sentenza di applicazione della pena.
La sentenza dev’essere perciò annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Fermo per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Fermo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *