MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 14 febbraio 2013, n. 79 Regolamento recante «Disciplina del procedimento di rilascio e rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza

…superiore ad un chilometro dalla costa»

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante «Misure
urgenti per la crescita del Paese» convertito in legge, con
modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134;
Visto in particolare l’articolo 59 recante «Disposizioni urgenti
per il settore agricolo» che al comma 11 dispone che l’autorizzazione
all’esercizio degli impianti di acquacoltura in mare, posti ad una
distanza superiore ad un km dalla costa, e’ rilasciata dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali sulla scorta delle
disposizioni adottate con regolamento del medesimo Ministero, ferme
restando comunque le funzioni di controllo in corso di attivita’ di
competenza delle autorita’ sanitarie;
Visto, inoltre, il successivo comma 12 dell’articolo 59 del
citato decreto-legge 83/2012, ai sensi del quale le disposizioni di
cui al comma 11 si applicano fino alla data di entrata in vigore
della normativa adottata da ciascuna Regione e Provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e di
quanto prescritto dall’articolo 29 legge n. 241/1990;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante «Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante «Misure
per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura,
a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»;
Visto in particolare l’articolo 4 del suddetto decreto che al comma
8 prevede: «le concessioni di aree demaniali marittime e loro
pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all’esercizio
delle attivita’ di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo
iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento
dell’iniziativa cui pertiene la concessione»;
Visti gli articoli 36 e ss. del regio decreto del 30 marzo 1942, n.
327 recante «Approvazione del testo definitivo del Codice della
Navigazione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 328, del 15
febbraio 1952 recante «Approvazione del regolamento per l’esecuzione
del Codice della Navigazione»;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112
recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997 n. 59»;
Considerata la necessita’ di assicurare un’omogenea disciplina sul
territorio nazionale dell’attivita’ di acquacoltura a mare, al fine
di garantire a tutti gli operatori del comparto criteri uniformi in
grado di non alterarne la competitivita’, garantendo altresi’ criteri
atti a non determinare effetti distorsivi sulla libera concorrenza,
fra soggetti economici esercitanti la medesima attivita’ produttiva;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza della
Sezione consultiva per gli atti normativi in data 20 dicembre 2012;
Vista la nota del 26 novembre 2012 con la quale, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo
schema di regolamento e’ stato comunicato al Presidente del Consiglio
dei Ministri;

Adotta

il seguente regolamento:
Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di rilascio e
rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio di impianti di acquacoltura
in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa,
ferme restando le funzioni di controllo in corso di attivita’ di
competenza delle autorita’ sanitarie.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) impianto di acquacoltura in mare posto ad una distanza
superiore ad un chilometro dalla costa: l’impianto di acquacoltura
collocato in misura prevalente in relazione alla superficie
interessata oltre un chilometro dalla costa;
b) Direzione Generale: Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e
dell’acquacoltura;
c) Regione: Regione territorialmente competente in base al luogo
ove si colloca l’impianto di acquacoltura a mare. In caso di impianti
collocati su aree di confine di competenza di piu’ Regioni, si
considera Regione territorialmente competente quella dove l’impianto
e’ collocato in misura prevalente in relazione alla superficie
interessata;
d) Compartimento marittimo: Compartimento marittimo
territorialmente competente in base al luogo ove si colloca
l’impianto di acquacoltura a mare. In caso di impianti collocati su
aree di confine di competenza di piu’ Compartimenti, si considera
territorialmente competente quella dove l’impianto e’ collocato in
misura prevalente in relazione alla superficie interessata.

Art. 3

Rilascio dell’autorizzazione

1. L’autorizzazione all’esercizio di impianti di acquacoltura in
mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa e’
rilasciata dalla Direzione Generale della pesca marittima e
dell’acquacoltura, su proposta motivata del Capo del Compartimento
marittimo.
2. L’interessato che intenda richiedere il rilascio o il rinnovo
dell’autorizzazione all’esercizio di impianti di acquacoltura in mare
posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa,
presenta istanza alla Direzione Generale della pesca marittima e
dell’acquacoltura.
3. La Direzione Generale trasmette l’istanza al Capo del
Compartimento marittimo, il quale svolge l’istruttoria convocando
apposita conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 14 legge
241/1990 per l’acquisizione di intese, concerti, nulla osta o
autorizzazioni o assensi comunque denominati da parte delle
amministrazioni competenti finalizzate al rilascio della concessione
demaniale ad uso acquacoltura.
4. Ultimata l’istruttoria entro il termine di novanta giorni
dall’avvio dei lavori della conferenza di servizi, in conformita’ a
quanto previsto dall’articolo 14-ter, comma 3 legge 241/1990, il Capo
del Compartimento trasmette gli atti alla Direzione Generale della
pesca marittima e dell’acquacoltura, corredati da proposta motivata
di provvedimento di autorizzazione, tenuto conto di quanto disposto
dall’articolo 4, comma 8 del decreto legislastivo n. 4/2012, ovvero
di diniego dell’esercizio dell’attivita’ di acquacoltura, previa
comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda, ai
sensi dell’articolo 10-bis della legge 241/1990.
5. La Direzione Generale, sulla base della proposta di cui al comma
precedente, adotta il provvedimento di concessione demaniale
marittima e di autorizzazione all’esercizio dell’attivita’ di
acquacoltura, ovvero provvedimento motivato di diniego.
6. Il provvedimento finale e’ adottato entro 180 giorni dalla
presentazione dell’istanza di cui al comma 2 del presente articolo,
fermo restando quanto disposto dall’articolo 14-ter della legge
241/1990.

Art. 4

Criteri

1. Le autorizzazioni di cui al presente Regolamento sono rilasciate
nel rispetto dei principi di tutela del paesaggio e dell’ambiente e
degli interessi pubblici connessi alla valorizzazione economica delle
zone marine e costiere, anche al fine di realizzare gli obiettivi
della politica marittima integrata e ridurre le conflittualita’ tra i
diversi soggetti operanti in mare, in conformita’ agli atti di
pianificazione adottati a livello locale e nazionale finalizzati ad
uno sfruttamento sostenibile delle risorse marine.
2. Nel rilascio delle autorizzazioni di cui al presente
Regolamento, in caso di istanze concorrenti e’ data preferenza a
richieste per la realizzazione di impianti che:
– prevedano l’integrazione della filiera produttiva e l’impiego
di moderne tecnologie di allevamento;
– garantiscano la sostenibilita’ ambientale economica e sociale
della produzione;
– incentivino il ruolo multifunzionale dell’impresa di
acquacoltura.

Art. 5

Rinnovo

1. Il procedimento descritto agli articoli precedenti e’ applicato
anche per il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio di
acquacoltura per gli impianti in mare posti ad una distanza superiore
ad un chilometro dalla costa.

Art. 6

Disposizioni attuative

1. Con successivo decreto del Direttore generale della pesca
marittima e dell’acquacoltura sono definite le modalita’ di
presentazione delle istanze, la modulistica da impiegare ed altre
norme procedurali di dettaglio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 14 febbraio 2013

Il Ministro: Catania

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2013
Ufficio di controllo atti MISE – MIPAAF, registro n. 4, foglio n. 5

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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