T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 31-05-2011, n. 1027 Collegi e ordini professionali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 912009 e depositato il 1912009 l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori di Napoli, nonché l’arch. G.S. e l’ing. G.I., in proprio ed in qualità di capogruppo e di mandante del costituendo R.T.P., impugnavano dinanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale i provvedimenti in epigrafe specificati, che avevano condotto all’aggiudicazione dell’incarico professionale relativo alla progettazione e ad altri adempimenti per i "Lavori di sistemazione di via Poggiomarino" al RTP ing. G.C. ed altri, in virtù della offerta di un ribasso, rispetto al compenso professionale posto a base di gara, del 90, 111%.

Lamentavano:1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, del dlgs n. 163/2006- violazione dell’art. 97 Cost.violazione del giusto procedimentoviolazione del principio di parità di trattamento e di trasparenzaviolazione della lex specialiseccesso di potere; 2) Violazione dell’art. 91 del codice degli Appalti- violazione dell’art. 92 del dlgs n. 163/2006, come modificato dal dlgs n. 113/2007- eccesso di potereviolazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento; 3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 Cod. Appalti- Violazione art. 92, comma 2, dlgs n. 163/2006eccesso di potere – violazione della direttiva comunitaria 2004/17/CE e 2004/18/CE – violazione del principio dell’autovincolo e dei principi di legalità e di imparzialità – violazione dell’art. 97 Cost.; 4) Violazione dell’art. 91 Cod. appalti – violazione della lex specialis di gara – eccesso di potere per sviamento – violazione delle direttive comunitarie del 2004, nn. 17 e 18 CE- violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e massima partecipazione.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Comune intimato, rilevando l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

La causa veniva discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 552011.
Motivi della decisione

Deve preliminarmente essere ritenuta la carenza di legittimazione dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori della Provincia di Napoli alla proposizione del presente ricorso.

La giurisprudenza ha avuto modo di affermare che gli ordini professionali hanno legittimazione a difendere in sede giurisdizionale gli interessi della categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale, sia quando si assumano violate le norme poste a tutela della professione, sia quando si tratti di conseguire determinati vantaggi, sia pure di carattere puramente strumentale, giuridicamente riferibili all’intera categoria (cfr. Cons. stato, V, 732001, n. 1339; VI, 2292004, n. 6185). Tale legittimazione è stata ritenuta configurabile pure nell’ipotesi in cui possa astrattamente ipotizzarsi un conflitto di interessi tra gli ordini ed i singoli professionisti beneficiari dell’atto impugnato, ritenendosi che, se meramente eventuale, la semplice, astratta potenzialità di un conflitto non basta ad escludere la legittimazione attiva dell’ordine professionale (cfr. Cons.Stato, V, 732001, n. 1139).

Al contrario, laddove l’ordine professionale faccia valere un interesse giuridicamente riferibile alla categoria, ma che tuttavia si pone concretamente in conflitto con quello di un suo iscritto che è risultato aggiudicatario della gara, vi è carenza di legittimazione, trattandosi di un conflitto effettivo ed attuale che vede in campo interessi contrapposti, in quanto l’Ordine degli architetti mira all’annullamento di una gara dalla quale trae diretto vantaggio un architetto suo iscritto e del quale dovrebbe istituzionalmente rappresentare gli interessi (cfr. Cons. Stato, V, 18122009, n. 8404).

Ciò è quanto si verifica nella fattispecie in esame, atteso che il R.T.P. aggiudicatario risulta composto, oltre che dall’ing. C., da due architetti, G.F. e C.I.C..

Segue per tale parte l’inammissibilità del ricorso.

Può a questo punto procedersi all’esame del gravame nella parte in cui esso viene proposto dall’arch. G.S. e dall’ing. G.I., componenti di un costituendo R.T.P., il quale ha partecipato alla gara in esame senza, peraltro, risultare aggiudicatario.

In fatto occorre precisare che i ricorrenti hanno offerto, rispetto all’onorario posto a base di gara, un ribasso del 35%.

L’appalto è stato aggiudicato al RTP ing. C. ed altri, che ha offerto un ribasso del 90,111%, mentre secondo classificato è risultato il RTP ing. Dianaing. Somma con un ribasso del 76,110%.

La lettura del verbale di selezione del 23102008, invero, evidenzia la presenza di numerose altre offerte in posizione più favorevole rispetto a quella degli attuali ricorrenti, rilevandosi, rispetto ad un totale di n. 46 offerte economiche oggetto di valutazione, che ben 35 di esse presentano un ribasso maggiore di quello offerto dall’arch. Scognamiglio e dall’ing. Iazzetta.

Il RTP di cui sono componenti, in buona sostanza, si attesta, nella graduatoria finale intorno alla 35^ posizione.

Orbene, ritiene il Tribunale che tale situazione fattuale deve essere tenuta presente al fine di valutare l’esistenza, in capo ai predetti, di un interesse all’impugnazione.

Invero, il ricorso giurisdizionale amministrativo non è proposto per assicurare l’astratta corrispondenza a legalità dell’esercizio del potere pubblico, quanto piuttosto tende ad assicurare il risultato favorevole cui aspira parte ricorrente, cioè il bene della vita il cui mantenimento o conseguimento risulta pregiudicato dal provvedimento lesivo (cfr. TAR Emilia RomagnaParma, I, 31122010, n. 583).

Di conseguenza, il ricorso deve essere considerato inammissibile per carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui l’annullamento giurisdizionale dell’atto amministrativo impugnato non è in grado di arrecare alcun vantaggio all’interesse sostanziale del ricorrente, neppure di carattere strumentale, che peraltro sussiste allorquando le censure dedotte siano tali da determinare, in caso di accoglimento, la rinnovazione dell’intera procedura (cfr. Cons. Stato, V, 432011, n. 1398).

E’ necessario, pertanto, al fine di verificare l’ammissibilità del ricorso, scrutinare le censure proposte nel presente giudizio, preliminarmente verificando se un eventuale accoglimento di esse possa condurre ad un risultato utile per i ricorrenti, in termini di aggiudicazione della gara ovvero di rinnovazione della procedura.

All’esito di tale disamina, ritiene il Tribunale che il ricorso risulti inammissibile per carenza di interesse.

Giacchè, come sopra evidenziato, il Raggruppamento dei ricorrenti risulta collocato all’incirca nella 35^ posizione, non possono trovare ingresso quelle censure tendenti ad incidere esclusivamente sulla aggiudicazione in favore del RTP dell’ing. C., considerato che una eventuale pretermissione dello stesso dalla procedura determinerebbe l’aggiudicazione in favore del secondo classificato o di altro soggetto in posizione immediatamente successiva, non certamente a vantaggio degli attuali ricorrenti, i quali, collocati in posizione non utile e ben lontana da quella del vincitore, mai potrebbero conseguire il bene della vita dell’aggiudicazione dell’incarico di progettazione.

Tale carenza di interesse è, pertanto, evidente con riferimento:

al primo motivo di ricorso (con il quale viene censurata la carenza di una congrua motivazione nella scelta dell’aggiudicatario in relazione agli specifici criteri di valutazione sia qualitativa che quantitativa);

al secondo motivo (con il quale si deduce l’illegittimità dell’aggiudicazione in favore di un’offerta che ha proposto un ribasso superiore al 20% dei minimi tariffari) osservandosi, tra l’altro, che la stessa parte ricorrente ha presentato un ribasso ben più alto rispetto all’invocato limite del 20%; ove, poi, volesse ritenersi esistente un interesse alla rinnovazione dell’intera procedura di gara per difetto comunque di offerte con ribasso inferiore al suddetto limite del 20%, va in ogni caso rilevata l’infondatezza della censura per inesistenza di tale limite, per come si evince dalle argomentazioni svolte da Cons. Stato, V, 2562010 n. 4086, condivise dal Collegio ed alle quali si rinvia;

al quarto motivo (con il quale vengono dedotte specifiche carenze nella produzione documentale del raggruppamento aggiudicatario);

al terzo motivo (con il quale viene lamentata l’aggiudicazione in favore dei controinteressati in presenza di una offerta anomala, con un ribasso superiore al 90%, senza previa effettuazione del procedimento di verifica dell’anomalia).

Quanto a tale ultima doglianza, è ben vero che i ricorrenti assumono l’anomalia non solo dell’offerta del RTP aggiudicatario ma anche di quelle classificatesi in seconda, terza e quarta posizione; è ben evidente, peraltro, che, pur procedendosi alla esclusione di tali offerte perché anomale, i dott. Scognamiglio ed Iazzetta mai potrebbero aspirare all’aggiudicazione, esistendo numerose altre offerte migliori della loro ed, in relazione alla percentuale di ribasso proposta, certamente non anomale.

Esclusa l’esistenza di un interesse al ricorso sub specie della possibilità di conseguimento del bene della vita dell’aggiudicazione, resta da esaminare l’esistenza dello stesso sotto il profilo di un interesse strumentale alla rinnovazione della procedura.

Anche tale analisi conduce a conclusioni non favorevoli per i ricorrenti.

Quanto alla censura concernente l’omessa verifica dell’anomalia delle offerte, va osservato che in astratto l’intera gara verrebbe travolta (con conseguente rinnovazione dell’intera procedura) solo ove la lamentata illegittimità non fosse riferibile in via esclusiva all’operato della Commissione (che avrebbe omesso lo specifico adempimento) quanto piuttosto alla lex specialis di gara a monte, la quale avrebbe escluso ogni rilevanza al carattere anomalo delle offerte, autorizzando l’omissione della verifica.

Ciò premesso, deve evidenziarsi che parte ricorrente ha impugnato anche l’avviso pubblico "nella parte in cui non prevedeva espressamente la verifica delle offerte anormalmente basse".

Peraltro – pur rilevandosi che tale impugnativa è stata proposta "se ed in quanto possa occorrere" e che comunque lo sviluppo motivazionale del terzo motivo del ricorso riferisce la doglianza non alla regola astratta di gara quanto piuttosto all’omesso espletamento in concreto del procedimento di verifica da parte della stazione appaltante con riferimento alla offerta dell’aggiudicatario – il rilievo svolto non è comunque meritevole di favorevole considerazione.

Non è, invero, configurabile la lamentata illegittimità del bando di gara, atteso che dalla sua lettura non si evince una espressa esclusione della disciplina relativa alla verifica delle offerte anomale, espressa esclusione la quale era, invece, necessaria per dare fondamento alla tesi del ricorrente, attesa la portata generale dell’articolo 86 del Codice (norma, pertanto, direttamente ed immediatamente applicabile), in base alle cui previsioni il procedimento di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse si applica a tutti i contratti pubblici indipendentemente dall’importo del contratto da affidare e dal criterio di aggiudicazione adottato.

Si è, dunque, in concreto di fronte alla mancata applicazione di una regola di gara (illegittimità rispetto alla quale difetta in concreto l’interesse alla impugnazione, non potendovi comunque essere aggiudicazione in favore dei ricorrenti) e non anche alla illegittimità della disciplina di gara.

Il ricorso, dunque, deve essere per tale parte rigettato.

In conclusione, sulla base delle considerazioni ed argomentazioni tutte sopra svolte, il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato, nei sensi in motivazione specificati.

Le spese del giudizio, in relazione alla peculiarità della controversia, possono essere integralmente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte lo rigetta, nei sensi in motivazione specificati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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