T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 31-05-2011, n. 4908

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Le ricorrenti espongono di avere conseguito la cittadinanza italiana nel 1998 a seguito di un procedimento, lungo e gravoso, nonché a prezzo di grandi sacrifici personali, ove si tenga conto che la Repubblica di Cuba non riconosce la doppia cittadinanza e condanna gli "esuli" alla perdita definitiva dei diritti civili, politici, patrimoniali.

Il ritiro dei passaporti da parte delle Autorità italiane, è avvenuto, a loro dire, come anche esposto nel ricorso gerarchico di cui in premessa, secondo modalità del tutto illegittime.

Nel dicembre 2004, venivano convocate in Ambasciata con il pretesto di comunicazioni importanti, ma, in tale sede, veniva loro ritirato il passaporto e, solo successivamente, notificato il relativo decreto.

Deducono:

1) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 7 e ss. della l. n. 241/90). Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per errore nei presupposti di fatto e di diritto.

Non sussistono né è impossibile intravedere quali ragioni di urgenza abbiano indotto l’amministrazione a violare le garanzie procedimentali di cui in epigrafe.

Non è applicabile al caso di specie, l’art. 21 -octies della l. n. 241/90in quanto introdotto con l n. 15/2005, entrata in vigore il 21.2.2005, successivamente all’adozione dei provvedimenti impugnati.

2) Eccesso di potere per carenza di motivazione, manifesta illogicità e contraddittorietà. Violazione di legge (art. 3, l. n. 241/90 e art. 12 l. 1185 del 1967).

Il provvedimento impugnato non indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato le decisioni dell’amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

In esso si fa riferimento soltanto alla mancanza del diritto delle attuali ricorrenti al riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita.

Non ricorre però, a loro dire, alcuna delle ragioni di impedimento al rilascio, ovvero di revoca del passaporto, contemplate dalla l. 1185 del 1967.

3) Eccesso di potere e violazione di legge (art. 4 l. 241/90; artt. 2, 3 e 20 l. 1034 del 1971; art. 10 l. 1185/1967).

Nel provvedimento impugnato si fa esclusivamente riferimento alla possibilità di presentare ricorso gerarchico al Ministero, ai sensi dell’art. 10 della l. n. 1185, nel termine di trenta giorni.

Nulla si dice, invece, circa i termini per proporre ricorso giurisdizionale, con grave lesione del diritto di difesa.

Si costituiva per resistere, con atto di mera forma, l’amministrazione intimata.

Con ordinanza n. 828 dell’8 febbraio 2006, è stata respinta l’istanza cautelare.

Il ricorso è stato assunto in decisione alla pubblica udienza del 20 aprile 2011.

2. Il ricorso è irricevibile.

L’art. 10 della l. 21.11.1967, n. 1185 dispone che "Contro i provvedimenti delle autorità delegate ai sensi dell’articolo 5 è ammesso ricorso al Ministro per gli affari esteri, nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione o di ricezione della comunicazione amministrativa del provvedimento di rigetto previsto dall’art. 8. Sul ricorso il Ministro per gli affari esteri provvede con decreto motivato.

Trascorsi i 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che la decisione del Ministro per gli affari esteri sia stata comunicata al domicilio eletto nel ricorso, decorre il termine per l’impugnativa in sede giurisdizionale.

Il termine di 30 giorni è prorogato fino a 45 giorni quando la sede dell’autorità competente al rilascio del passaporto si trovi in un Paese extraeuropeo.

Contro i provvedimenti delle autorità delegate ai sensi dell’articolo 5, lettera a), per i motivi ostativi enunciati nell’articolo 3 e per i casi di ritiro del passaporto previsti dall’articolo 12, l’interessato può presentare ricorso, in via alternativa, al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, negli stessi termini di cui ai precedenti commi".

Le ricorrenti hanno presentato il ricorso gerarchico avverso il decreto di ritiro del passaporto, in data 10 gennaio 2005.

Ai sensi del comma 2 della disposizione che precede, il silenzio – rigetto sul ricorso gerarchico si è formato il 25 febbraio 2005, ed è pertanto iniziato a decorre il termine per proporre gravame in sede giurisdizionale, sia avverso il silenzio che il provvedimento di base (al quale, peraltro, l’impugnativa è stata espressamente estesa).

Le ricorrenti risiedono a Cuba e, pertanto, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato (oggi trasfuso nell’art. 41, comma 5, del c.p.a.) "I termini per ricorrere e per controricorrere sono aumentati di 30 giorni, se le parti o alcune di esse, risiedono in altro Stato d’Europa, e di 90, se risiedono fuori d’Europa."

Esse, avevano dunque 150 giorni, decorrenti dal 25 febbraio 2005, per interporre gravame.

Il presente ricorso giurisdizionale è stato tuttavia notificato solo nel dicembre del 2005, risultando, quindi, irrimediamebilmente tardivo.

Deve, pertanto, essere dichiarato irricevibile.

Le spese seguono come di regola la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo dichiara irricevibile.

Condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 1.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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