Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-09-2011, n. 20030 ICI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Salerno B. S. proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento fattagli notificare dalla esattoria E.TR. Spa. per conto del Comune di Acerno, per l’ICI, oltre agli accessori, relativa ad immobile per gli anni 1993-96. Egli esponeva che si trattava di atto esecutivo viziato, perchè non era stato preceduto dai previsti avvisi di accertamento, di cui egli ignorava l’esistenza perchè mai notificatigli; era carente di motivazione e privo di fandamento;

perciò ne chiedeva l’annullamento.

Instauratosi il contraddittorio, la concessionaria eccepiva che l’impugnativa si appalesava infondata, atteso che la notifica degli atti impositivi era stata regolare, e la cartella conteneva gli elementi su cui si basava.

Quella commissione rigettava il ricorso introduttivo.

Avverso la relativa decisione il contribuente proponeva appello, cui nè il Comune nè la concessionaria alla riscossione resistevano, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Campania, sez. stacc. della stessa sede, la quale respingeva il gravame, osservando che gli avvisi erano stati regolarmente notificati, e che comunque essi erano stati impugnati mediante la cartella di pagamento, sicchè ogni eventuale nullità sarebbe stata in tal modo sanata, tanto che l’inciso aveva potuto costituirsi regolarmente ed approntare un’adeguata difesa, mentre bene avevano fatto i primi giudici a ritenere improponibili i motivi aggiunti tardivi concernenti gli atti impositivi prodromici non tempestivamente impugnati e che erano diversi da quelli contenuti nel ricorso introduttivo.

Contro questa pronuncia B. ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi, ed ha depositato memoria.

La società Equitalia Polis Spa., incorporante della E.TR., resiste con controricorso, mentre il Comune di Acerno non si è costituito.
Motivi della decisione

1) Col primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che nessuna sanatoria poteva essersi verificata circa la notifica degli avvisi di accertamento mai fatta all’interessato, che perciò ben poteva introdurre i motivi aggiunti in primo grado.

Il motivo è fondato. Invero la CTR osservava che gli avvisi di accertamento erano stati regolarmente notificati, e che comunque l’opposizione contro la cartella sanava i vizi notificatori degli atti prodromici.

Gli assunti non sono esatti. Infatti il giudice di appello non enunciava le ragioni, in virtù delle quali riteneva l’esattezza del procedimento notificatorio degli avvisi di accertamento. Nè poteva ritenere intervenuta la sanatoria di essi mediante l’impugnazione della cartella, atteso che, com’è noto, l’avviso di accertamento tributario costituisce atto amministrativo, esplicativo della potestà impositiva degli uffici finanziari, e non atto processuale, nè funzionale al processo, poichè non ad esso, ma alla presentazione del ricorso alla commissione tributaria, si correla l’instaurazione del procedimento giurisdizionale. Ne deriva che alla notificazione dell’avviso di accertamento non è applicabile la disciplina della sanatoria delle nullità delle notificazioni degli atti processuali, con la conseguenza che la proposizione del ricorso avverso la cartella esattoriale per invalidità degli atti presupposti non è idonea ad escludere la possibilità di rilevare le denunciate nullità della loro notifica; nè la sanatoria della notificazione dell’atto conseguente, come la cartella di pagamento, si estende a quello prodromico, avente natura e presupposti differenti (Cfr. Cass. Sentenze n. 3513 del 11/03/2002, n. 5924 del 2001).

Sul punto perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

2) Col secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di norme di legge, poichè la CTR non considerava che gli avvisi di accertamento non erano stati notificati correttamente, posto che ciò doveva essere fatto presso la residenza dell’inciso anche a Salerno, una volta che il messo era venuto a conoscenza che l’interessato non abitava più ad Acerno, senza quindi procedere con il rito di cui all’art. 140 c.p.c..

Si tratta all’evidenza di censura che rimane assorbita dal primo motivo.

3) Col terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di norme di legge, poichè il giudice di appello non considerava che egli aveva indicato le ragioni attinenti al mancato esame dei motivi aggiunti, determinati dal deposito degli avvisi di accertamento da lui prima non conosciuti.

Anche tale doglianza rimane assorbita come sopra.

4) Col quarto motivo il ricorrente denunzia violazione d norme di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla non specificazione del responsabile del procedimento accertativo; dell’organo competente al riesame del provvedimento impositivo; dell’autorità competente per il contenzioso; del termine per ricorrere e delle modalità.

Pure tale motivo rimane assorbito dal primo, avente carattere preliminare.

Pertanto il ricorso del B. deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessario alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell’intero processo.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie quello introduttivo del contribuente, e compensa le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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