Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce 57/2009

Composto dai Signori Magistrati:

Aldo Ravalli Presidente

Luigi Viola Consigliere

Massimo Santini Referendario est.

Ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso n. 1202/2008 presentato dalla Fideco Ambiente s.r.l., in personale del legale rappresentante sig. Pier Francesco Rimbotti, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonella Capria. Teodora Marocco ed Angelo Vantaggiato ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Lecce alla via Zanardelli n. 7;

contro

il Comune di Manduria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Arcangelo Maurizio Passiatore ed elettivamente domiciliato in Lecce alla via Zanardelli n. 7 presso lo studio dell’Avv. Laura Borrega;

per l’annullamento

1. della nota n. 14411 in data 20 maggio 2008 del Comune di Manduria con cui si ordina di non effettuare l’intervento diretto alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza inferiore ad 1 MW;
2. della nota di indirizzo assessorile n. 13910 del 14 maggio 2008;
3. di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

nonché, con atto di motivi aggiunti

d) della deliberazione della giunta municipale n. 158 del 12 giugno 2008.

Visti il ricorso e l’atto di motivi aggiunti con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale, resistente;

Viste le memorie rispettivamente prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti tutti gli atti di causa;

Designato alla pubblica udienza del 19 novembre 2008 il relatore Massimo Santini, referendario, uditi altresì gli Avv.ti Marocco e Vantaggiato per il ricorrente, e l’Avv. Passiatore per il Comune resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente ha presentato in data 9 aprile 2008 denuncia di inizio attività, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e della legge Regione Puglia n. 1 del 2008, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 0,99 MW.

Il perfezionamento della DIA era comunque subordinato alla previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica (anzi, ai sensi dell’art. 23 del DPR n. 380 del 2001, testo unico edilizia, il termine di trenta giorni non era neppure scattato), in quanto l’area di ubicazione dell’impianto è riconducibile all’ambito C del PUTT.

In data 20 maggio 2008 il Comune di Manduria ordinava di non effettuare l’intervento attesa la carenza della seguente documentazione:

1. DURC (documento unico di regolarità contributiva);
2. Copia titolo reale immobile oppure autorizzazione del proprietario alla effettuazione delle opere in questione;
3. Autorizzazione paesaggistica;
4. Relazione tecnica concernente la localizzazione dell’intervento in area agricola;
5. Attestazione pagamento diritti di segreteria e bollo su DIA.

Con la stessa nota si faceva altresì presente che, essendo in corso di predisposizione il regolamento comunale per la disciplina dei suddetti impianti di energia rinnovabile, tutte le relative pratiche erano per il momento oggetto di sospensione a mente della nota assessorile n. 13910 del 14 maggio 2008.

La società interponeva dunque ricorso giurisdizionale per i seguenti motivi:

1. Violazione dell’art. 41 Cost. e in particolare del principio di legalità, in quanto la sospensione assessorile non è altrimenti contemplata dalla normativa di riferimento;
2. Difetto di motivazione;
3. Violazione dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, il quale non prevede l’esercizio di un siffatto potere regolamentare da parte delle amministrazioni comunali, il cui intervento potrebbe anzi comportare ulteriori e indebiti limiti normativi alla realizzazione di impianti ritenuti fondamentali per il raggiungimento di importanti obiettivi di politica ambientale;

Con atto di motivi aggiunti veniva poi impugnato il regolamento comunale adottato con delibera n. 158 del 12 giugno 2008, con il quale: a) si vieta l’espianto di vitigni “Primitivo doc” e di ulivi secolari; b) si richiede in ogni caso il parere dell’Ispettorato Provinciale Agricolo; c) si impone il recupero agricolo di almeno 1/3 della superficie disponibile e la perimetrazione a verde agricolo dell’area interessata dall’intervento; d) si prevede il versamento di un canone annuo a titolo di ristoro ambientale, nonché di una fideiussione a garanzia dell’eventuale smantellamento dell’impianto a fine esercizio. Al riguardo si propongono dunque le seguenti ulteriori censure:

4. Violazione della legge n. 239 del 2004 nella parte in cui prevede misure di compensazione ambientale disposte direttamente dal Comune, laddove la normativa di settore ascrive siffatta competenza esclusivamente in capo a Stato e regioni, peraltro per esigenze legate all’elevato impatto territoriale ed ambientale prodotto dai suddetti impianti;
5. Violazione dell’art. 23 Cost., nella parte in cui viene stabilita la corresponsione di un contributo nella sostanza riconducibile ad un tributo non altrimenti previsto da una fonte primaria;
6. Violazione della delibera regionale n. 35 del 2007, la quale prevede il versamento di fideiussioni soltanto per impianti soggetti ad autorizzazione espressa (ossia superiori ad 1 MW) e non anche per quelli sottoposti a DIA (ossia di potenza inferiore ad 1 MW);
7. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità nella parte in cui impone oneri di coltivazione e di trattamento del fondo (recupero agricolo di almeno 1/3 della superficie disponibile e perimetrazione a verde agricolo dell’area interessata dall’intervento) non altrimenti previsti dalla normativa vigente.

Si è costituito in giudizio il Comune di Manduria eccependo che:

1. Il termine per il perfezionamento della DIA non è mai scattato, in assenza dell’autorizzazione paesaggistica: non sussiste dunque l’interesse a ricorrere. Rileva peraltro la mancanza di lesività in ordine alla nota di sospensione assessorile, nonché in merito alla delibera n. 158/08 concernente la disciplina dei predetti impianti, dato il loro carattere di generale applicazione;
2. Manca il nulla osta sull’assenza di interferenze con le linee di comunicazioni elettroniche di cui al d.lgs. n. 259 del 2003, nonché l’assegnazione del punto di connessione da parte dell’ENEL, ai sensi della circolare 1° agosto 2008 della Regione Puglia;
3. Difetta il requisito dell’integrazione dell’impianto con altre strutture a carattere commerciale, industriale o di servizi, così come previsto dall’art. 27 della legge regionale n. 1 del 2008;

Alla udienza del 19 novembre 2008 i rispettivi procuratori delle parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni ed il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

01. Giova premettere che le eccezioni sollevate dall’amministrazione resistente in ordine a nulla osta interferenze, punto di connessione ENEL e integrazione dell’impianto con altra struttura (commerciale, industriale, servizi), non possono trovare ingresso in questa sede giacché rappresentano profili non altrimenti evidenziati nel provvedimento gravato, configurandosi in tal modo come integrazione postuma della motivazione.

1. Va poi osservato come l’intero ricorso sia da ascrivere ad un utilizzo quanto meno improprio del potere inibitorio di cui all’art. 23, comma 6, del DPR n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia).

Alla luce di una interpretazione in termini sostanziali, il provvedimento gravato è in effetti da riqualificare come richiesta di integrazione istruttoria (DURC, relazioni istruttorie, etc.) piuttosto che come ordine di non effettuare l’intervento.

E ciò fondamentalmente per la carenza dell’autorizzazione paesaggistica che, ai sensi del comma 3 del citato art. 23, non ha consentito neppure la decorrenza del termine iniziale di trenta giorni per la formazione del titolo edilizio. Ragione questa per cui non assume rilevanza, sul piano giuridico-amministrativo, l’inibitoria formalmente adottata dall’amministrazione (tanto che il ricorrente era ben consapevole di non poter avviare l’intervento senza la predetta autorizzazione), con ogni conseguenza in ordine alla mancata lesione della posizione giuridica vantata dal ricorrente.

2. E’ invece infondata la censura relativa alla asserita carenza di potere regolamentare, da parte del Comune, circa la realizzazione e, più in particolare, l’ubicazione degli impianti di energia rinnovabile.

Il favor legislativo per le fonti rinnovabili, che si riverbera tra l’altro sulla possibilità di installare gli impianti suddetti anche in zona agricola, non è infatti senza limiti.

Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003, i Comuni possono certamente prevedere, nell’esercizio della propria discrezionalità in materia di governo del territorio, aree specificamente destinate o meno a tal fine. La disposizione citata sottintende proprio tale potere, laddove prevede che “nell’ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale” (cfr. T.A.R. Umbria, 15 giugno 2007, n. 518).

In questa stessa direzione, la legge regionale n. 31 del 2008 stabilisce, all’art. 2, comma 2, che “i comuni, con motivata deliberazione approvata dal consiglio comunale, possono individuare parti di territorio di particolare pregio”, nell’ambito delle zone agricole, ove porre eventualmente siffatti divieti.

Emerge dunque dal quadro normativo sopra delineato come le amministrazioni comunali, nel favorire l’installazione di impianti di energia pulita, conservino in ogni caso un certo potere discrezionale teso a disciplinare – se del caso anche mediante atti di indirizzo a carattere generale, come nella specie – il corretto inserimento di tali strutture nel rispetto dei fondamentali valori della tradizione agroalimentare locale e del paesaggio rurale.

La censura deve dunque essere rigettata.

3. Debbono infine dichiararsi inammissibili, per carenza di un interesse attuale e concreto, i motivi aggiunti proposti avverso la delibera n. 158 del 12 giugno 2008, con la quale il Comune di Manduria disciplina le condizioni per l’installazione dei suddetti impianti in zona agricola: ed infatti, la medesima amministrazione non ha ancora esplicitato, mediante atti concreti e consequenziali, in quale misura la predetta delibera di carattere generale possa incidere sulla posizione soggettiva vantata dalla odierna ricorrente.

4. Per tutte le considerazioni esposte il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile per carenza di interesse a ricorrere (punti nn. 1 e 3 della parte motiva), e in parte infondato (punto n. 2).

Sussistono in ogni caso giusti motivi, data la complessità delle questioni affrontate, per compensare tra le parti le spese e le competenze del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1202/2008, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 19 novembre 2008.

Aldo Ravalli – Presidente

Massimo Santini – Estensore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 15 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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