Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-04-2011) 01-06-2011, n. 22186 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 16.9.2010, all’esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Milano affermava la penale responsabilità di E. D.O. in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e, ritenuta l’ipotesi di cui all’art. 73 cit., comma 5 non esclusa la recidiva reiterata come contestata, concesse le attenuanti generiche, fissava la pena base in anni uno di reclusione oltre la multa.

2. Avverso la richiamata sentenza del Tribunale di Milano ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano, osservando che il Tribunale, avendo riconosciuto la sussistenza della contestata recidiva reiterata, avrebbe dovuto effettuare il giudizio di comparazione tenendo conto delle attenuanti generiche e dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, ed applicare quindi la pena secondo i parametri di cui al medesimo D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1; osserva l’esponente che erroneamente il Tribunale ha qualificato l’ipotesi di cui all’art. 73 cit., comma 5 come fattispecie autonoma di reato, anzichè quale circostanza attenuante ad effetto speciale, rispetto al reato di cui al D.P.R. n. 30 del 1990, art. 73, comma 1.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.

Questa Suprema Corte ha, invero, chiarito che la recidiva prevista dall’art. 99 c.p., comma 4, come modificata dalla L. n. 251 del 2005, deve ritenersi tuttora facoltativa, salvo che si tratti di uno dei delitti previsti dall’art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), ( art. 99 c.p., comma 5); che, allorquando il giudice ritenga – con adeguata e congrua motivazione – di non apportare alcun aumento di pena per la recidiva, non reputando quest’ultima come espressione di maggiore colpevolezza o pericolosità sociale, non risulta operante il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute aggravanti, previsto dal citato art. 99 cod. pen., comma 4; e che, in tale ipotesi, è pertanto possibile procedere ad un giudizio di comparazione con bilanciamento, con prevalenza anche dell’attenuante speciale D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ex art. 73, comma 5, (Cass., Sez. 4, sentenza n. 16750 in data 11.04.2007, dep. 3.05.2007, Rv.

236412).

3.1 Nel caso di specie il Tribunale non ha escluso la recidiva, come pure avrebbe potuto, per le ragioni ora evidenziate; non di meno, ha proceduto ad effettuare sostanzialmente un non consentito giudizio di prevalenza dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e delle attenuanti generiche rispetto alla contestata, e ritenuta, recidiva reiterata. Infatti il Tribunale ha ritenuto la sussistenza della fattispecie attenuata di cui al comma 5 – che configura una circostanza attenuante ad effetto speciale e non una ipotesi autonoma di reato (Cass. Sezione 6, sentenza n. 26334 del 21.06,2007, dep. 6.07.2007, Rv. 236865) – senza peraltro effettuare il bilanciamento tra tutte le circostanze che vengono in rilievo nel caso di specie, nei termini previsti normativamente dall’art. 69 c.p., comma 4, ove è stabilito che nei casi previsti dall’art. 99 c.p., comma 4 vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti.

4. Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione relativa alla pena, con rinvio al Tribunale di Milano, per nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla pena e rinvia al Tribunale di Milano per nuovo esame sul punto.

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