T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 31-05-2011, n. 4918

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to quanto segue.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenendolo illegittimo sotto più profili, il dottor G.B. ha impugnato (con contestuale, e fruttuosa, richiesta di tutela cautelare) la delibera con cui – da parte della ASL RM/A: sua (ex) Amministrazione di appartenenza – se ne è disposto l’annullamento dell’inquadramento (effettuato, a suo tempo, ai sensi della lettera b dell’art.117 del D.P.R. n.270/87) nel X° livello retributivo.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 16.3.2011, il Collegio – trattenuto il relativo ricorso in decisione – ne constata la sostanziale fondatezza.

Se è vero – infatti – che (nel corso del 92) la cennata norma regolamentare è stata annullata in sede giurisdizionale, è altrettanto vero che il provvedimento impugnato è (comunque) espressione di un potere di autotutela: soggetto, in quanto tale, al rispetto dei noti principi elaborati (sul punto) dalla giurisprudenza amministrativa.

Si osserva, in proposito

che la delibera impugnata è stata adottata a distanza di circa 10 anni dall’emanazione del provvedimento oggetto di ritiro e

che (cionondimeno) essa non ha motivato in alcun modo circa (la sussistenza del)l’interesse pubblico (concreto e attuale: diverso da quello al mero ripristino della legalità violata) alla disposta rimozione.

Non si può, d’altro canto, non considerare

che, nel caso di specie, l’interessato (collocato, nel frattempo, a riposo) aveva percepito gli emolumenti propri del X° livello in perfetta buona fede: quale controprestazione (cioè) di mansioni da lui effettivamente svolte in base ad un normativa pienamente vigente e

che la delibera stessa (lo si rileva incidentalmente) è intervenuta quando era già stato stipulato un nuovo Accordo sindacale, che aveva espressamente previsto un tale inquadramento per i soggetti che versavano nelle sue condizioni.

Orbene; non avendo – l’Amministrazione intimata – tenuto conto di tali circostanze (né del fatto che la nuova contrattazione collettiva non comportava certo l’automatica caducazione dei precedenti inquadramenti), la proposta impugnativa si appalesa intrinsecamente fondata: ed, in quanto tale (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite), meritevole di accoglimento.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento costituentene oggetto;

condanna la resistente ASL al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *