T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 31-05-2011, n. 4917

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

anto segue.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Col ricorso in esame, il Colonnello M.M. ha impugnato (ritenendola illegittima sotto più profili) la sua mancata iscrizione nel quadro di avanzamento al grado superiore per l’anno 2005.

Il soggetto in questione si duole, sostanzialmente, del fatto che i titoli (e, più in generale, i precedenti di carriera) che connotano il suo "curriculum" professionale siano stati (in assoluto; e in rapporto a quelli dei controinteressati originariamente intimati) inadeguatamente valutati dalla competente Commissione ministeriale.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 12.1.2011 (in cui si è preso atto che il M. ha provveduto, come ordinatogli, alla regolare integrazione del contraddittorio), il Collegio – trattenuto il predetto ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) in decisione – ne constata l’intrinseca infondatezza.

In ordine al lamentato (vizio di) eccesso di potere in senso assoluto, si reputa sufficiente osservare

che la documentazione caratteristica dell’interessato – non del tutto priva di mende e riserve – non evidenzia un livello così macroscopicamente ottimale dei precedenti di carriera dell’Ufficiale scrutinato da palesare, con immediatezza, l’assoluta inadeguatezza del punteggio assegnato ad esprimere il grado di tale livello;

che (in particolare), in svariate schede valutative (ancorché conclusesi con l’attribuzione della massima qualifica finale), il M. non è stato gratificato con le più elevate aggettivazioni possibili: né è sempre stato destinatario (come richiesto dalla, ormai consolidata, giurisprudenza formatasi sul punto) di citazioni di apprezzamento e/o compiacimento.

Per quel che concerne il (parimenti dedotto) vizio di eccesso di potere in senso relativo, va – innanzitutto – premesso

che, "in iure condito", i giudizi quali quello di cui trattasi non devono esser formulati in termini comparativi;

che, "in subjecta materia", la valutazione dei singoli titoli non ha – ai fini della compiutezza delle determinazioni finali – una vera e propria autonomia: dovendo, tutti gli elementi, esser considerati nel loro insieme;

che, più specificatamente, la mancanza di uno o più requisiti – da parte di taluno dei valutandi – può esser largamente supplita (nei confronti di altri parigrado) dall’entità di titoli diversi: apprezzati come equivalenti, o plusvalenti, nell’ambito di un giudizio complessivo e indivisibile.

Ciò posto; si rileva

che l’impugnata valutazione, che non ha certo prescisso dalle risultanze documentali (e che risulta esser stata adottata secondo un metro di giudizio ragionevole: e uguale per tutti i contendenti) appare coerente coi precedenti di carriera di ciascun scrutinato;

che – detto in altri, e più chiari, termini – tra i punteggi di merito singolarmente assegnati, le motivazioni di tali punteggi (espresse dai membri della Commissione di Avanzamento) e le cennate risultanze documentali esiste una correlazione logica più che sufficiente.

Tenuto conto che gli "strali" del M. si dirigono – soprattutto – verso il collega P., va – al riguardo – evidenziato

che quest’ultimo Ufficiale ha riportato, nel corso della sua carriera, valutazioni caratteristiche non apicali in numero inferiore rispetto a (quelle de)l ricorrente;

che ha, viceversa, ottenuto un maggior numero di encomi;

che ha conseguito, a differenza del M., un diploma di perfezionamento scientifico;

che può vantare una maggior conoscenza delle principali lingue estere;

che (riportando, nei Corsi – basici e di qualificazione – frequentati, risultati non certo peggiori di quelli ottenuti dal suo contendente) ha diversificato, in misura maggiore, la propria attività di servizio.

E dunque, atteso

che, alla luce degli atti di causa, si può tranquillamente affermare che i controinteressati (che hanno svolto, tutti, compiti istituzionali prestigiosi ed impegnativi) sono – comunque – soggetti di grande caratura professionale: quanto meno pari – soprattutto sotto il fondamentale profilo dell’attitudine ad assolvere alle più elevate funzioni, connesse al grado superiore – a quella del ricorrente;

che la resistente ha fatto, in definitiva, corretta applicazione del(l’amplissimo) potere discrezionale che – in questo particolare ambito del diritto – le è tradizionalmente riconosciuto come proprio,

il Collegio non può (appunto) che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.

Mentre – in istretta applicazione delle regole sulla soccombenza – si ritiene di dovere liquidare (come da dispositivo) le spese di lite in favore dell’Amministrazione intimata, non si ravvisano i presupposti per far luogo ad un’analoga statuizione per quel che riguarda i controinteressati: che, non essendosi costituiti in giudizio, non hanno espletato – in quest’ambito – alcuna attività difensiva.
P.Q.M.

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento, in favore della resistente Amministrazione, delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 3000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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