Cass. pen., sez. V 21-10-2008 (01-10-2008), n. 39429 Falsa attestazione, in sede di denuncia sporta ai carabinieri, di smarrimento del contrassegno assicurativo del proprio veicolo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con l’impugnata sentenza è stata confermata la dichiarazione di colpevolezza di G.S. in ordine al delitto di cui all’art. 483 c.p., contestatogli per avere, con denuncia sporta ai CC di Giarre il (OMISSIS), falsamente attestato l’avvenuto smarrimento del contrassegno assicurativo relativo alla polizza pertinente al ciclomotore Vespa 50 tg. (OMISSIS).
Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato deducendo inosservanza di legge, sotto il profilo della non sussumibilità della condotta nel precetto penale di cui all’art. 483 c.p., e vizi motivazionali, in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del reato.
Il ricorso non merita accoglimento.
Il primo profilo di doglianza è infondato.
Si configura il reato di cui all’art. 483 c.p. ogni qualvolta il privato abbia l’obbligo di attestare un fatto in un atto pubblico che sia destinato, per disposizione di legge, a provare la veridicità della asseverazione in esso raccolte (Cass. Sez. Un. 15 dicembre 1999, 215423).
Conseguentemente, risponde del delitto in questione colui che attesti falsamente, in una denuncia sporta ai Carabinieri, lo smarrimento del contrassegno assicurativo del proprio veicolo, così determinando la sospensione del relativo contratto ad opera della compagnia assicuratrice (Cass. Sez. 5, 2 febbraio 1995, Carè, rv. 200670).
Il che è quanto si è verificato, per l’appunto, nel caso concreto, dal momento che dopo la denuncia di smarrimento la società assicuratrice si indusse, su richiesta dell’interessato, a sostituire la polizza con altra, relativa a diverso ciclomotore.
L’altra censura è del tutto aspecifica, perchè consistente nella mera proposizione di interrogativi più o meno retorici, senza sottoporre a critica alcuna le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale per ritenere integro il reato anche nel suo elemento soggettivo, ciò che si desume, del resto, dal fatto stesso, più che eloquente, che, successivamente alla falsa denuncia, e precisamente il (OMISSIS), l’imputato venne sorpreso dai CC in possesso del vespino tg. (OMISSIS) dotato proprio del contrassegno assicurativo denunciato come smarrito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *