T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 31-05-2011, n. 4916

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

verbale;
Svolgimento del processo

1. – Con atto notificato il 2021 luglio 2009 il ricorrente, ufficiale di Amministrazione e Commissariato dell’Esercito in servizio permanente e appartenente al ruolo normale, ha impugnato gli atti specificati in epigrafe denunciando "Violazione dell’articolo 26 della legge n. 1137/1955, così come integrato dal decreto legislativo numero 490/1997. Eccesso di potere in senso relativo".

Il ricorso rileva che alcuni ufficiali pure in valutazione e meglio classificati rispetto al ricorrente, non possedevano titoli tali da poterlo superare in graduatoria.

In particolare il ricorso rileva, relativamente all’ex parigrado Francesco Sansone:

– che egli ha ricoperto per soli 5 mesi un incarico da generale di brigata, mentre il ricorrente è impiegato dal 23 luglio 2007, dunque per un periodo di tempo pari a 15 mesi, in un incarico per il quale è previsto l’impiego di un generale di brigata: l’incarico di Capo del II Reparto – Cooperazione internazionale e affari generali in s.v. – dell’Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari del Ministero della Difesa.

– che egli – diversamente dal ricorrente – non ha mai frequentato una sessione dell’Istituto alti studi per la Difesa;

– che il ricorrente, proprio nell’espletamento dell’incarico superiore, ha ottenuto, oltre alle massime espressioni elogiative aggiuntive, 3 encomi, di cui uno solenne; mentre il gen. Sansone non ha riportato nell’incarico superiore espletato alcun encomio o elogio;

– che al ricorrente sono state conferite una serie di onorificenze (Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica italiana; Croce di Ufficiale con spade dell’Ordine al merito melitense, onorificenza pontificia di Cavaliere dell’Ordine queste di San Gregorio Magno conferitagli dal Sommo Pontefice; onorificenza pontificia dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro; onorificenza di Commendatore dell’ Ordine equestre del Santo Sepolcro; medaglia d’oro al merito di lungo comando);

– che al ricorrente sono stati tributati, oltre ai 3 encomi, di cui uno solenne, ottenuti nell’espletamento dell’incarico superiore, un encomio e un elogio;

– che, come da specifica elencazione nel ricorso, il ricorrente ha disimpegnato incarichi di rilievo;

– che, come da specifica elencazione dei corsi frequentati, il ricorrente ha altresì dimostrato rilevanti doti intellettuali e di cultura di cui all’articolo 26, lettera c), della legge 12 novembre 1955, n. 1137, tra cui la frequenza della 58^ sessione ordinaria dell’Istituto alti studi per la Difesa nell’anno accademico 2006/2007, quale unico ufficiale in rappresentanza del Corpo di Amministrazione e Commissariato (corso la cui frequenza rappresenterebbe di fatto un giudizio prognostico sulla progressione in carriera dei frequentatori);

– che invece il controinteressato Sansone non ha frequentato alcuna sessione dell’Istituto alti studi per la Difesa; ed altresì vanta un minor numero di corsi di studio frequentati.

Con ordinanza presidenziale n. 240/2009, emessa su richiesta del ricorrente ed eseguita con deposito del 21/01/10, è stato ordinato al Ministero della Difesa il deposito dei seguenti atti:

– libretto del ricorrente;

– libretto del generale Francesco Sansone;

– verbale integrale della Commissione di avanzamento per l’anno 2009, con le schede di valutazione del ricorrente e dell’ufficiale sopra citato.

In esito al deposito istruttorio il ricorrente ha proposto motivi aggiunti nei quali denuncia "Violazione dell’articolo 26 della legge n. 1137/1955. Eccesso di potere in senso relativo. Carenza di istruttoria".

In particolare i motivi aggiunti rilevano quanto segue.

1) Con riferimento alle onorificenze vantate dal ricorrente e dal Sansone:

– che in primo luogo vi è una sostanziale equivalenza delle onorificenze;

– che al ricorrente sono stati tributati tre encomi semplici ed un encomio solenne di particolare peso;

– che vi è stata un’illegittima sostanziale equivalenza di punteggi del ricorrente, riguardo alla lettera b) dell’art. 26, l. n. 1137/1955, tra l’anno 2009 (media dei punteggi: 27,72) e il precedente anno 2008 (media dei punteggi: 27,71), nonostante che nell’anno 2009 il concorrente avesse conseguito l’encomio, la medaglia d’oro di lungo comando, la onorificenza dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro;

– che a fronte degli atti elogiativi vantati da ricorrente (oltre ai 3 encomi, di cui uno solenne, ottenuti nell’espletamento dell’incarico superiore, 1 encomio e 1 elogio; in totale 4 encomi semplici, 1 encomio solenne, 1 elogio) il Sansone può invece vantare 4 elogi, conseguiti tra il 1992 e il 1998, 3 encomi semplici e 2 encomi solenni. Pertanto ricorrente avrebbe ottenuto riconoscimenti certamente non inferiori rispetto a quelli vantati da Sansone.

2) Con riferimento agli incarichi disimpegnati dal ricorrente e dal Sansone i motivi aggiunti elencano gli incarichi disimpegnati dal ricorrente e dal controinteressato come ufficiali inferiori, ufficiali superiori, colonnelli.

3) Incarichi previsti per il grado superiore disimpegnato da ricorrente e dal Sansone: il ricorrente è impiegato dal 23 luglio 2007 in un incarico per il quale è previsto l’impiego di un generale di brigata, mentre l’ex parigrado Francesco Sansone ha ricoperto un incarico da generale di brigata per soli 5 mesi.

4) Con riferimento ai corsi svolti è evidente la superiorità del ricorrente anche alla voce "doti intellettuali e di cultura".

5) La Commissione ha sottostimato al ricorrente il possesso del titolo di studio di positiva frequenza dell’Istituto alti studi per la Difesa.

2. – Con memoria depositata il 18/02/11 l’Amministrazione ha resistito al gravame, chiedendone la reiezione per infondatezza.

In data 22/03/11 il ricorrente ha depositato una memoria di replica.

La causa è passata in decisione alla udienza pubblica del 13 aprile 2011.
Motivi della decisione

Il ricorrente, ufficiale di Amministrazione e Commissariato dell’Esercito in servizio permanente e appartenente al ruolo normale, ha impugnato con ricorso e successivi motivi aggiunti gli atti specificati in epigrafe, nei quali si è concretata la sua mancata iscrizione nel quadro di avanzamento a scelta formato per l’anno 2009.

Il gravame è fondato in parte.

1.0 – Le censure del ricorso e dei motivi aggiunti possono considerarsi congiuntamente, poiché i motivi aggiunti, proposti dopo il deposito documentale dell’Amministrazione, formulano censure che ribadiscono, specificandole, quelle del ricorso introduttivo.

Ciò premesso, va in primo luogo dichiarata la improcedibilità, per carenza di interesse, dei rilievi generali di eccesso di potere relativo concernenti le onorificenze (Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana; Croce di Ufficiale con spade dell’Ordine al merito melitense, Onorificenza pontificia di Cavaliere dell’Ordine equestre di San Gregorio Magno; Onorificenza pontificia dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro; Onorificenza di Commendatore dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro; medaglia d’oro al merito di lungo comando) conferite al ricorrente, poiché egli afferma espressamente nei motivi aggiunti che vi è sostanziale equivalenza tra le proprie onorificenze e quelle del controinteressato.

1.1.1 – Viene poi in rilievo la censura la quale rileva che mentre il controinteressato Sansone ha ricoperto per soli 5 mesi un incarico da generale di brigata il ricorrente, pure in un incarico per il quale è previsto l’impiego di un generale di brigata (l’incarico di Capo del II Reparto – Cooperazione internazionale e affari generali in s.v. – dell’Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari del Ministero della Difesa è stato impiegato dal 23 luglio 2007, e dunque per un periodo di tempo pari – alla data di riferimento – a 15 mesi.

La censura non appare fondata.

Non risultano infatti palesi vizi logici e/o gravi carenze valutative con riferimento alla comparazione tra l’incarico da generale di brigata del ricorrente (15 mesi quale Capo del II Reparto – Cooperazione internazionale e affari generali in s.v. – dell’Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari del Ministero) e l’incarico da generale di brigata del Sansone (5 mesi come Comandante di Commissariato), poiché l’incarico di Comandante di Commissariato, comportando responsabilità dirette di comando, potrebbe risultare meritevole, senza gravi vizi logici o palesi carenze valutative, di pari o maggior valorizzazione rispetto all’incarico allegato dal ricorrente, tenuto conto che quest’ultimo incarico risulta compito più prettamente burocratico e inserito nella gerarchia ministeriale, e dunque con minore autonomia e responsabilità operative rispetto a un comando di Commissariato.

1.1.2 – Risulta invece fondata, così come di seguito precisato, la censura la quale lamenta carenza valutative relativamente al profilo di cui all’art. 26, lettera c), della legge n. 1137/1955 ("doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti").

In effetti, come rilevato nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, i corsi che risultano esser stati seguiti e superati dal ricorrente mostrano una prevalenza numerica e, nel loro complesso, anche qualitativa rispetto ai corsi seguiti e superati dal controinteressato Sansone.

Inoltre il ricorrente, a differenza del controinteressato, risulta effettivamente essere stato ammesso a frequentare, ed aver positivamente frequentato nell’anno accademico 2006/2007, in rappresentanza del Corpo di Amministrazione e Commissariato, la 58^ sessione ordinaria dell’Istituto alti studi per la Difesa.

Ciò nonostante il ricorrente ha riportato quanto alla citata lettera c) la medesima media di punti (27,77) del controinteressato Sansone.

Ciò risulta concretare vizio logicovalutativo.

La memoria dell’Amministrazione rammenta che i titoli culturali non possono assumersi da soli quali elementi determinanti ai fini dell’avanzamento, in mancanza di una norma esplicita che ne preveda la natura di titoli preferenziali.

L’osservazione però non rileva nel caso di specie, poiché in esso risulta non già la mancata considerazione di un elemento preferenziale ma un diverso vizio logicovalutativo: l’attribuzione di un eguale punteggio a situazioni curricolari di differente caratura.

1.1.3 – Le restanti censure del gravame non risultano invece fondate.

In particolare:

– la censura la quale rileva una illegittima sostanziale equivalenza di punteggi del ricorrente, riguardo all’art. 26, lettera b), della legge n. 1137/1955, tra l’anno 2009 (media di punteggi: 27,72) e il precedente anno 2008 (media di punteggi: 27,71), nonostante che nell’anno 2009 il concorrente avesse conseguito un encomio, la medaglia d’oro di lungo comando, la onorificenza dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro, va respinta perché l’encomio, in sé considerato, appare sufficientemente rapportato all’incremento di 0,01 nella media dei punteggi del 2009, tenuto conto che la valutazione di cui alla citata lettera b) riguarda il complessivo profilo dell’ufficiale e non il semplice encomio ottenuto; mentre la medaglia d’oro di lungo comando e l’onorificenza dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro non risultano titoli tali da comportare un sensibile incremento di punteggio, giacché: la medaglia d’oro di lungo comando è una decorazione di anzianità, concessa semplicemente in riconoscimento degli anni di permanenza in servizio e non per una specifica azione di merito personale; l’onorificenza dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro non ha natura militare ma di diritto canonico;

– la censura la quale rileva che a fronte degli atti elogiativi vantati dal ricorrente (oltre ai 3 encomi, di cui uno solenne, ottenuti nell’espletamento dell’incarico superiore, 1 encomio e 1 elogio, per un totale di: 4 encomi semplici, 1 encomio solenne, 1 elogio) il Sansone può invece vantare 4 elogi, conseguiti tra il 1992 e il 1998, 3 encomi semplici e 2 encomi solenni (sìcché il ricorrente avrebbe ottenuto riconoscimenti certamente non inferiori) va respinta perché, come risulta dalla elencazione testé effettuata, i riconoscimenti tributati al Sansone risultano leggermente superiori a quelli tributati al ricorrente;

– la censura la quale, sulla base di elencazioni, propone un raffronto fra gli incarichi – come ufficiali inferiori, ufficiali superiori, colonnelli – disimpegnati dal ricorrente e dal Sansone va respinta sia perché inammissibile per genericità (essa non illustra specificamente vizi nei punteggi attribuiti dalla Commissione di avanzamento) sia perché, in ogni caso, le semplici elencazioni offerte appalesano addirittura che, quanto alla valutazione di carriera, nell’operato dalla Commissione di avanzamento non risultano gravi vizi logici e/o palesi carenze valutative.

2. – In conclusione il gravame va accolto in parte, così come indicato nel precedente capo 1.1.2.

Per l’effetto vanno annullati gli impugnati provvedimenti, salvi quelli ulteriori, da adottare in base alla presente sentenza.

Le spese, che il Collegio liquida in Euro 2.000,00, seguono la soccombenza parziale ai sensi dell’articolo 26 del codice del processo amministrativo e dell’articolo 91 per codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso in epigrafe, così come indicato in motivazione.

Per l’effetto, annulla gli atti impugnati, salvi quelli ulteriori da adottare in base alla presente sentenza.

Condanna l’Amministrazione intimata al rimborso delle spese di giudizio di parte ricorrente, e le liquida in Euro 2000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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