Cass. pen., sez. I 21-10-2008 (08-10-2008), n. 39331 Concorso di pene tra cui pene non eseguibili per mancata concessione dell’estradizione – Applicazione dell’indulto alle residue pene- Indulto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che A.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza 2/4/2008 del Tribunale di Sanremo, reiettiva dell’incidente di esecuzione diretto ad ottenere la declaratoria di illegittimità e la sospensione dell’ordine di esecuzione emesso dal P.M. con riguardo al cumulo delle pene di cui alle sentenze di condanna 27/9/2004 e 3/12/2002 del Tribunale di Genova e 10/7/2007 della Corte d’appello di Genova, deducendo la violazione del principio di specialità perchè, pur essendo stato estradato in Italia sulla base di MAE emesso nei suoi confronti limitatamente all’ultima condanna, si era proceduto al cumulo di tutte le pene inflittegli con le sentenze suindicate e, quindi, all’applicazione dell’indulto di cui alla L. n. 241 del 2006 nella misura di anni tre di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa;
che il ricorso è fondato;
che, a norma dell’art. 174 cpv. c.p., nel concorso di più reati l’indulto si applica una sola volta "dopo cumulate le pene";
che, peraltro, le sentenze di condanna per le quali non è stata concessa l’estradizione non possono essere eseguite, sicchè, qualora concorrano più pene delle quali alcune siano ineseguibili per mancata concessione dell’estradizione, l’indulto eventualmente spettante va applicato nella misura consentita soltanto sulle pene suscettibili di immediata esecuzione (Cass., Sez. 5^, 10/12/1975, Bellotti, rv. 132372; Sez. 1^, 5/5/1999, Di Toro Mannarella, rv.
213397);
che, nella specie, si è invece illegittimamente proceduto al cumulo di tutte le pene inflitte con le tre citate sentenze di condanna, ivi comprese quelle ineseguibili in forza del principio di specialità dell’estradizione, ordinandosene l’esecuzione;
che ne consegue l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sanremo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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