T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 31-05-2011, n. 4888

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, essendo in possesso dei requisiti per accedere all’insegnamento di tecniche di uso del marmo, delle pietre e delle pietre dure (G330) per l’a.a. 2007/2008 nei termini e con le modalità previste nel decreto n. 21 del 15/2/2000 ha presentato domanda per essere ammesso alla selezione de qua; il ricorrente unitamente alla domanda ha allegato la documentazione dei titoli di studio, nonchè una documentazione dell’ampia e qualificata attività artistica e professionale.

Asserisce parte ricorrente che l’Accademia ha inviato una copia del verbale e la graduatoria provvisoria, pubblicata in data 13/3/2008 ma non sarebbe stata inviata quella definitiva che l’Accademia avrebbe dovuto pubblicare dopo il termine dilatorio di cinque giorni dalla pubblicazione di quella provvisoria.

Precisa altresì parte ricorrente che la Commissione ha proceduto ad una valutazione dei titoli artistici senza alcun parametro di valutazione, in modo assolutamente arbitrario

Con il ricorso in esame parte ricorrente impugna i provvedimenti indicati in epigrafe,deducendo i seguenti motivi di gravame

1. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L.7/8/1990 N. 241, NONCHE’ ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.

Il verbale è la rappresentazione dei fatti e quindi è la prova oggettiva circa la regolarità dell’attività svolta.

Dal verbale della Commissione esaminatrice della selezione de qua risulta che la commissione si era data "due piani di giudizio:

a) Il primo riguardante la capacità praticotecnico- manuale che si evince dalla documentazione presentata dai candidati;

b) Il secondo riguardante l’aspetto artisticoestetico e della ricerca più contemporanea.

Ciò rientra negli indirizzi che l’attuale Accademia di Belle Arti di Napoli si è prefissa per il reclutamento dei nuovi organici". Dopo tale premessa però manca un qualsiasi riferimento a tali criteri di valutazione nell’esame dei titoli artistici dei candidati; nel verbale difatti la Commissione si limita ad affermare che "sulla base di queste considerazioni e valutazioni, la Commissione ha redatto la graduatoria"

Non è però riscontrabile in base a quali elementi al candidato Albanese siano stati attribuiti p. 69 ed al ricorrente p. 65.

La Commissione avrebbe dovuto indicare in qualche modo, in base ai criteri di valutazione prima indicati, gli elementi di riferimento che potevano in qualche modo giustificare i punteggi attribuiti; non è difatti sufficiente predeterminare dei criteri, se nel contempo non si esplicita l’applicazione di tali criteri.

Il principio generale dell’obbligo di motivazione degli atti amministrativi, affermato nell’art. 3 L. n. 241/90, impone all’Amministrazione l’obbligo di esternare l’iter logico che ha portato l’Amministrazione ad esprimere un determinato punteggio; è quindi necessario predeterminare criteri di valutazione e sulla base di tali criteri esprimere dei giudizi traducibili successivamente in un punteggio di sintesi.

In mancanza di tali elementi l’attribuzione di un punteggio senza alcun collegamento con i criteri di valutazione, rende il punteggio del tutto immotivato ed arbitrario.

2. ECCESSO, DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITA’.

La valutazione deve essere anzitutto un giudizio e non un numero, scisso da qualsiasi elemento di valutazione ed in secondo luogo deve avere un minimo di logicità.

Nel caso in esame un esperto che sia imparziale non può non rilevare l’assoluta superiorità del valore dei titoli artistici del ricorrente rispetto a quelli del Prof. Albanese e quindi l’illogicità dei punteggi attribuiti; oltre ad una più lunga esperienza, il ricorrete può vantare opere di grande rilievo artistico e come tali riconosciute.

Una CTU utile può fornire a tale fine elementi di valutazione.

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Con esso parte ricorrente aggredisce il provvedimento con il quale l’Amministrazione, ha disposto il punteggio al ricorrente nella graduatoria di istituto per l’a.a. 2007/2008 per la disciplina di "tecniche ad uso del marmo, delle pietre e pietre dure, I fascia – G330, di cui al decreto del Direttore dell’Accademia di BB.AA. n. 21/08.

La questione inerisce lo svolgimento del rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione ed ai sensi dell’art. 63, primo comma del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 essa spetta al giudice ordinario: " Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L’impugnazione davanti al giudice amministrativo dell’atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo.".

Ed invero osserva il Collegio che già questa sezione con svariate pronunce, tra cui la sentenza n. 07527/2009, ha avuto modo di declinare la propria giurisdizione in materia delle graduatorie di istituto ribadendo in proposito la giurisdizione del giudice ordinario secondo i principi espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 15403 del 15 ottobre 2003.

E tale orientamento giurisprudenziale si è oramai consolidato con l’ultima pronuncia della Cassazione(Cassazione Sezioni Unite civili sentenza n.22805 del 12 ottobre 2010) che ha avuto modo di ribadire, in materia delle c.d. graduatorie ad esaurimento, originate dalle vecchie graduatorie permanenti di cui agli artt. 1 della 1egge n. 297 del 1994 e 1 della legge n. 97 del 2004, trasformate poi in graduatorie a numero chiuso, cioè aggiornabili nei punteggi ma non più integrabili con nuovi aspiranti le quali poi, ai sensi dell’art.1, comma 605, lett. c) della legge n. 206 del 2006, che:

"… la gestione delle suddette graduatorie operata dall’Amministrazione. esorbita dalla competenza del giudice amministrativo per la sua estraneità alle procedure concorsuali e rientra pertanto nella giurisdizione dei giudice ordinario ai sensi dell’art. 63, comma 1, del citato d.lgs. n. 165 del 2001.

"….La giurisdizione amministrativa,…………… si applica ai sensi dell’art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 – solo alle controversie inerenti a procedure concorsuali per l’assunzione ed è pertanto limitata (cfr. Cass. S.U. 13 febbraio 2008 n. 3399) a quelle procedure che iniziano con l’emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l’atto terminale del procedimento.

"…Non rientra, pertanto, nella giurisdizione amministrativa la controversia in esame che, avendo ad oggetto la possibilità, o meno, di modificare determinate graduatorie ad esaurimento mediante l’attribuzione ad alcuni docenti di punteggi aggiuntivi dagli stessi maturati ed agli stessi già riconosciuti in altre graduatorie ad esaurimento (relative ad altre classi di concorso), riguarda. in sostanza, l’accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria con precedenza rispetto ad altri docenti (cfr., in particolare, Cass. S.U. 28 luglio 2009 n. 17466).

"….Ciò perché l’assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell’atto di approvazione, colloca la fattispecie in esame al di fuori della materia concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a valutare la pretesa allo spostamento del punteggio aggiuntivo da una graduatoria all’altra, pretesa che ha ad oggetto, in sostanza, la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l’eventuale assunzione. Né la suddetta conclusione può mutare in relazione alla circostanza che il divieto di effettuare il suddetto spostamento è previsto da un Decreto Ministeriale. (D.M. 8 aprile 2009 n. 42) che, come è pacifico fra le parti, reca i criteri di massima concernenti l’integrazione e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente per il biennio 2009 – 2011. Si è infatti in presenza di un atto che, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l’assunzione, né potendo essere ascritto ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D.Lgs. n.1 65 del 2001, art. 2, comma 1),:non può che restare compreso tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato ( D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte alle quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all’art. 2907 c.c.

"….In definitiva, in applicazione del principi già enunciati da queste Sezioni Unite con le decisioni sopra richiamate, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla base del seguente principio di diritto: In materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola di cui all’art.1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e con riferimento alle controversie promosse per l’accertamento del diritto di modificare dette graduatorie ad esaurimento mediante l’attribuzione (previo spostamento da altra graduatoria) di punteggi aggiuntivi maturati da alcuni docenti ed agli stessi già riconosciuti in altre analoghe graduatorie, diritto negato dall’amministrazione in applicazione del divieto previsto da apposito Decreto Ministeriale (D.M. 8. aprile 2009 n. 42), la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione.

Per le considerazioni di cui sopra il ricorso va dichiarato inammissibile in tutte le sue domande e per la parte inerente il rilevato difetto di giurisdizione, avuto riguardo alle decisioni della Corte Costituzionale sulla translatio iudicii in data 12 marzo 2007, n. 77, del Consiglio di Stato, V, 14.4.2008, n.1605 e VI, 28.6.2007, n.3801, vanno fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, che dovrà essere riassunta, ai sensi dell’art. 428, comma 2, cpc. innanzi al giudice fornito di giurisdizione e competente nel termine di giorni novanta, decorrente dalla comunicazione a cura della Segreteria o dalla notificazione (se anteriore), della presente sentenza.

Quanto alle spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza bis definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, subordinatamente alla riassunzione del giudizio, pena l’estinzione, nel rispetto dei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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