Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-09-2011, n. 20107 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 458/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Pistoia, in accoglimento della domanda proposta da N.T. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti dal 22- 6-1999, concluso per "esigenze eccezionali" ex art. 8 ccnl 1994 come integrato dall’acc. az. 25-9-97 e succ. con conseguente sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla detta data, e condannava la società al ripristino del rapporto e alla corresponsione della retribuzione a decorrere dal 4-3-2004.

La società proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda.

La N. si costituiva resistendo al gravame di controparte e proponendo appello incidentale condizionato per sentir dichiarare, all’occorrenza, la nullità del termine apposto al successivo contratto, intervenuto con la società dal 2-5-2002 al 21-6-2002, per violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1.

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza depositata il 26-9-2006, confermava la pronuncia di primo grado.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con due motivi.

La N. ha resistito con controricorso.

La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Ciò posto, sul primo motivo, con il quale si lamenta violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, dell’art. 1362 c.c., e segg., nonchè vizio di motivazione, ribadendosi, in sostanza, la ampiezza della delega conferita alle parti collettive e la natura meramente ricognitiva degli accordi attuativi dell’accordo del 1997, osserva il Collegio che la Corte di merito ha attribuito rilievo decisivo alla considerazione che il contratto in esame è stato stipulato, per esigenze eccezionali … – ai sensi dell’art. 8 del ccnl del 1994. come integrato dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998.

Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al ccnl del 2001 c.d. al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione, in relazione alla nullità del termine apposto al contratto de qua.

Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862. Cass. 26-7-2004 n. 14011). "Ne risulta, quindi, una sorta di delega in bianco a lavoro dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato" (v., fra le altre. Cass. 4-8-2008 n. 21062. Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383. Cass. 14-4-2005 n. 7745. Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare., quindi, come questa Corte ha univocamente affermato e come va anche qui ribadito, in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998: ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., tra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-U-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n- 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979. Cass. 18378/2006 cit.).

In applicazione di tale principio va quindi confermata la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto de quo.

Con il secondo motivo, la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 1372 c.c., commi 1 e 2, e vizio di motivazione, in sostanza censura l’impugnata sentenza laddove ha escluso la configurabilità nel caso di specie della risoluzione per mutuo consenso tacito del rapporto di lavoro, nonostante la breve durata del contratto de quo, la conclusione del rapporto con la accettazione del TFR senza riserve da parte della lavoratrice e la contestazione della legittimità del termine avvenuta dopo lungo tempo.

Anche tale motivo non merita accoglimento.

In base al principio più volte affermato da questa Corte "nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto" (v. Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554. Cass. 11/12/2001 n. 15621).

Tale principio il Collegio ritiene di dover qui riaffermare, rilevando peraltro che, come pure è stato precisato, "grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro" (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070).

Orbene sul punto la Corte d’Appello in particolare ha affermato di condividere "la valutazione del Tribunale circa l’irrilevanza de mero decorso del tempo, in mancanza di ulteriori elementi – nemmeno in questa sede addotti dall’appellante – idonei ad avallare la volontà risolutiva dell’appellata".

Tale accertamento di fatto, compiuto dalla Corte di merito in aderenza ai principio sopra richiamato, risulta altresì congruamente motivato e resiste alla censura della società ricorrente, fondata in sostanza su circostanze generiche e non decisive.

De resto il "ragionamento decisorio" dei giudici di merito non è suscettibile di "revisione" in questa sede, neppure attraverso il controllo di logicità de fatto consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. 7-6-2005 n. 11789, Cass. 6-3-2006 n. 4766).

Il ricorso va pertanto respinto non essendo stata, peraltro, avanzata alcuna altra censura, che riguardi in qualche modo le conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine ed il capo relativo al risarcimento del danno.

Al riguardo, osserva il Collegio che, con la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la società ricorrente, invoca, in via subordinata, "applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, in vigore dal 24 novembre 2010.

Orbene, a prescindere da ogni altra considerazione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547. Cass. 27-2-2004 n. 4070).

Tale condizione non sussiste nella fattispecie.

Infine la ricorrente va condannata al pagamento delle spese in favore della N..
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla N. le spese, liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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