T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 31-05-2011, n. 4885

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente, già funzionario dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli ove rivestiva la qualifica C2, riferisce di essere stata comandata in data 15 maggio 2001, e, successivamente, senza soluzione di continuità, in posizione di "fuori ruolo" presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Espone, ancora, che l’Autorità, in applicazione dei criteri generali di cui alle delibere n. 137/00/CONS e 595/00/CONS, ha attribuito la qualifica e stabilito la retribuzione di livello ad alcune unità di personale esterno, giusta delibera n. 596/00/CONS, con la dichiarata finalità di inserire il personale proveniente da altre amministrazioni all’interno della pianta organica che, peraltro, prevedeva qualifiche funzionali diverse rispetto a quelle in precedenza possedute, attraverso il principio della equipollenza tra qualifiche e retribuzioni, basandolo su indici comuni.

Impugna ora la ricorrente, che nel contesto sopra descritto aveva raggiunto il livello F16, pervenendo poi al livello F20 in virtù dei meccanismi di avanzamento previsti, il provvedimento con cui è stato disposto l’inquadramento in ruolo, attraverso la procedura di mobilità, ed è stata attribuita la diversa ed inferiore qualifica di funzionario di 2^ fascia, livello F13, con conseguente demansionamento e riduzione della retribuzione rispetto a quanto già riconosciuto nel periodo di fuori ruolo.

Deduce, al riguardo, con unico articolato motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 19, legge 249/1997; violazione dell’art. 36 della Costituzione; eccesso di potere sotto il profilo della manifesta irragionevolezza ed illogicità, nonché disparità di trattamento.

Dall’esame del combinato disposto degli artt. 1, commi 17 e 19, legge n. 249/1997 e 40, Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità, emerge che il legislatore ha previsto che all’utilizzo di personale proveniente da altre amministrazioni, in affiancamento al personale già in ruolo, dovesse essere lasciato un corrispondente numero di posti di ruolo vacanti, in quanto destinati successivamente ad essere ricoperti con il personale esterno.

Da ciò desume la parte ricorrente che il legislatore ha riconosciuto al personale non di ruolo l’attribuzione, a parità di mansioni, del medesimo trattamento giuridico ed economico del personale interno, sia nella fase transitoria, che, a maggior ragione, in quella relativa al definitivo inquadramento nei ruoli dell’Autorità, non potendosi ritenere, diversamente, che il contingente esterno, pure in presenza di parità di funzioni, riceva un trattamento deteriore.

In coerenza con tali coordinate, l’Autorità ha attribuito alla ricorrente la qualifica e la retribuzione spettante in relazione alle mansioni e funzioni affidate e rimaste invariate nel tempo, lasciando non coperto il corrispondente posto di ruolo nella relativa qualifica.

Pertanto, al contrario di quanto in concreto verificatosi, al momento della immissione in ruolo attraverso la procedura di mobilità del personale comandato, in assenza di alcun mutamento in ordine alle funzioni e mansioni affidate, l’Autorità avrebbe dovuto confermare a ciascun funzionario, ivi compresa la ricorrente, la qualifica e livello già assegnati.

E’, pertanto, illegittimo l’inquadramento in ruolo della ricorrente con l’utilizzo di ulteriori parametri introdotti in un secondo momento, in violazione dell’art. 1, comma 19, legge 249 del 1997.

Quanto all’elemento retributivo, rileva la ricorrente che la corresponsione dell’indennità perequativa ai dipendenti provenienti da altre amministrazioni aveva lo scopo di adeguare il trattamento economico con quello dei dipendenti in ruolo che svolgessero pari funzioni e mansioni e che fossero inquadrati nella medesima qualifica e livello.

Con il provvedimento di inquadramento in impugnativa è stata ora ridotta di sette livelli la qualifica precedentemente ricoperta, con corrispondente decurtazione della retribuzione, ed è stata, altresì, fissata una nuova decorrenza del rapporto di lavoro.

Anche il procedimento osservato ai fini in parola evidenzia l’illegittimità degli impugnati provvedimenti in quanto la ricorrente si era già vista riconoscere qualifica e livello retributivo (giusta delibera n. 596/00/CONS del 20/09/2000) ai sensi delle delibere nn. 137/00/CONS e 595/00/CONS, recanti le modalità generali di inquadramento economico al fine della equiparazione del personale di provenienza esterna a quello interno in presenza dell’esercizio di "identiche funzioni", in applicazione dell’art. 50 del Regolamento. La ricorrente, in applicazione dei criteri ivi contemplati, ha ottenuto l’inquadramento economico iniziale nel livello F16, cui è stato aggiunto un livello ulteriore per ogni anno di attività svolto presso l’Autorità, con una progressione economica automatica identica per tutto il personale, sia di ruolo che non di ruolo.

La ricorrente, che non ha ottenuto il riconoscimento del livello F20, ma il deteriore livello F13, lamenta la disparità di trattamento scaturita dall’applicazione di differenti criteri, come introdotti con la delibera 467/04/CONS, con cui sono stati ripresi gli accordi per il personale esterno previsto nell’accordo sindacale del 30.7.2004.

L’accordo da ultimo richiamato, nel prevedere una generale riorganizzazione del personale, di ruolo e non, in servizio presso l’Autorità, ha stabilito una articolazione della qualifica di funzionario in 4 fasce funzionali, in cui sono stati suddivisi i preesistenti livelli.

Ciò posto, ritiene la ricorrente che la nuova classificazione non avrebbe dovuto comportare un trattamento per il personale non di ruolo non solo diverso, ma addirittura deteriore rispetto a quello previsto per il personale di ruolo, come invece si è verificato in sede applicativa, essendo stata prevista per il solo personale di ruolo una fascia speciale transitoria recante il mantenimento dei livelli e conseguente assegnazione della qualifica di funzionario, mentre per il personale non dirigente, da inquadrarsi attraverso l’istituto della mobilità, è stato previsto l’inserimento al livello iniziale, tenendo conto della qualifica posseduta nell’amministrazione di provenienza, pure a parità di funzioni e mansioni.

La delineata disparità di trattamento emerge anche dalla circostanza che in applicazione di ulteriori disposizioni di favore l’Autorità ha indetto procedure interne riservate al personale di ruolo che hanno consentito al personale di qualifica inferiore a quella posseduta dalla ricorrente di essere inquadrati nella qualifica di funzionario, peraltro, con livello retributivo superiore a quello iniziale, con parificazione, se non superamento, in virtù degli scatti annuali, di quello assegnato alla medesima, con vanificazione degli effetti dell’anzianità nella qualifica già posseduta.

L’applicazione del livello inferiore ha determinato, a cascata, ulteriori pregiudizi, quali il demansionamento, e, sotto altro profilo, la compressione della carriera di cui la ricorrente avrebbe beneficiato permanendo nei ruoli dell’amministrazione di provenienza, per effetto dell’azzeramento del periodo di servizio prestato in posizione di fuori ruolo.

Infine, lamenta la ricorrente l’illegittimità della decorrenza del trattamento giuridico ed economico, fissata al 1°.06.2005, con annullamento del periodo di tempo maturato dalla data in cui il ricorrente ha effettivamente preso servizio presso l’Autorità (il 15 maggio 2001) in violazione dei principi generali che qualificano la mobilità quale vicenda modificativa dell’originario rapporto di lavoro, che continua con la nuova amministrazione senza soluzione di continuità.

Conclude la ricorrente chiedendo, in accoglimento degli esposti mezzi di censura, l’annullamento degli impugnati provvedimenti e l’accertamento del diritto al corretto inquadramento di fascia e nel livello retributivo F20 o altro maggior livello maturato alla scadenza di ogni anno di effettiva presa di servizio, nonché all’anzianità pregressa nella qualifica e presso l’amministrazione di appartenenza, con conseguente condanna dell’Autorità al pagamento delle differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato in difesa dell’intimata Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, per resistere al ricorso avversario di cui ha chiesto il rigetto.

In vista della discussione della causa nel merito, le parti hanno depositato memorie conclusionali, con cui hanno insistito nelle rispettive richieste.

Alla pubblica udienza del 12 novembre 2009 la causa è stata trattenuta a sentenza.
Motivi della decisione

1. Viene all’esame la questione relativa all’inquadramento in ruolo del personale comandato presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) attraverso le procedure di mobilità.

Lamenta, in specie, la ricorrente, di avere subito, per effetto del provvedimento di inquadramento impugnato, un considerevole ed ingiustificato peggioramento del trattamento giuridico ed economico, essendo stata privata della qualifica e del livello retributivo che la stessa Autorità le aveva attribuito sulla base della identità delle mansioni e funzioni assegnate al personale di ruolo, determinandosi, per l’effetto, disparità di trattamento tra i funzionari di ruolo che, pure ricoprendo la medesima qualifica F20 già attribuita alla ricorrente medesima, hanno mantenuto tale livello, laddove alla deducente è stato invece riconosciuto in sede definitiva il livello F13, fermo rimanendo lo svolgimento delle stesse funzioni e mansioni.

2. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’eccezione di inammissibilità del gravame, per omessa tempestiva impugnazione della delibera n. 467/04/CONS, stante l’infondatezza del ricorso.

2.1 Giova tracciare, in via preliminare, il quadro normativo in cui deve essere inquadrata la sottoposta vicenda contenziosa.

Deve essere premesso che la legge n. 249 del 1997, istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha conferito all’Organismo garante una spiccata autonomia regolamentare in materia di trattamento economico e giuridico del proprio personale, confermando l’orientamento già assunto dal legislatore con la legge n. 481/1995, che all’art. 2, comma 28, prevedeva che ciascuna Autorità indipendente definisse, con propri regolamenti, "le norme concernenti l’organizzazione interna, il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo – non eccedente le 120 unità – l’ordinamento delle carriere nonché, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro, in vigore per l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale".

L’art. 1, comma 9, citata legge n. 249/1997 ha previsto, infatti, l’adozione di un regolamento "concernente l’organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, sulla base della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481, prevedendo le modalità di svolgimento dei concorsi e le procedure per l’immissione nel ruolo del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 18".

Successivamente, con la legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 67, è stata confermata la definitiva pianta organica dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel limite di 320 unità previsto per la pianta organica provvisoria, ed è stato fatto rinvio ad un regolamento da adottarsi dall’Autorità con le modalità di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249: "La ripartizione dei posti suddetti tra l’aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato, quella del personale con contratto a tempo determinato e quella del personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di fuori ruolo, comando ovvero provvedimenti analoghi, questi ultimi nel limite massimo di 30 unità, nonché la ripartizione del personale tra le diverse qualifiche". La stessa norma ha precisato, poi, per i fini di interesse, che "I posti di ruolo previsti per ciascuna qualifica dal regolamento di cui al precedente periodo possono essere coperti, anche mediante le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, da dipendenti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino da almeno dodici mesi in posizione di fuori ruolo, comando, o altro provvedimento di distacco presso l’Autorità".

L’Agcom, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, attribuita con la citata legge n. 249 del 1997, ha dunque avviato un iter procedimentale, culminato con la delibera 467/04/CONS, avendo ritenuto di fare ricorso alla facoltà attribuita dalla legge di indizione delle procedure di mobilità per la copertura dei posti liberi in organico, dettando le relative disposizioni attuative.

Appurata, dunque, la necessità di coprire i posti liberi in organico con le modalità e nei limiti come sopra delineati, l’Autorità ha preliminarmente avviato una trattativa sindacale sulla pianta organica e sull’ordinamento del personale, conclusasi con accordo del 30 luglio 2004, ratificato con delibera del Consiglio l’8 settembre 2004, con cui, per i fini di interesse, è stata definita una tabella di equiparazione per l’inquadramento nei ruoli organici dell’Autorità del personale comandato o fuori ruolo contemplato dalla legge n. 350/2003.

In attuazione di quanto concordato, l’Agcom ha adottato successive delibere relative: a) alla modifica ed integrazione del regolamento del trattamento economico e giuridico del personale dell’Autorità, con cui sono state introdotte le fasce funzionali nelle qualifiche (del. 336/04/CONS); b) alla adozione della pianta organica definitiva (del. 337/07/CONS); c) alla adozione dei profili professionali e dei criteri e requisiti per la partecipazione ai concorsi pubblici (del. 464/04/CONS).

Quindi, in ragione della vacanza di posti in ruolo, tra l’altro, nella qualifica di funzionario, ha indetto bandi di concorso pubblico e, con la delibera oggetto di impugnativa, le procedure di mobilità di cui alla legge 350/2003.

2.2 Così delineato l’ambito normativo regolante le procedure de quibus, osserva il Collegio che è con l’accordo sindacale che sono state previste, oltre ad una serie di linee guida relative all’ordinamento del personale, anche la tabella di equiparazione da utilizzarsi per l’inquadramento successivo all’immissione nei ruoli del personale comandato o fuori ruolo in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 350 del 2003, senza che successivamente l’Autorità potesse discostarsi da quanto ivi stabilito in sede di concreta attuazione, pena la patente violazione di quegli stessi accordi intervenuti in sede sindacale, cui la medesima ha ritenuto di aderire integralmente.

In particolare, sono stati individuati i precisi posti nelle diverse qualifiche e nelle diverse aree professionali che l’Amministrazione intendeva coprire facendo ricorso alla mobilità ed è stata adottata, in considerazione della non sovrapponibilità tra le qualifiche previste dal contratto del comparto Ministeri e quelle previste dall’Autorità, un’apposita tabella di equiparazione finalizzata alla individuazione di un criterio certo per l’inquadramento nei ruoli del personale interessato.

E’ principio generale che l’inquadramento del personale in mobilità avviene in base al raffronto delle declaratorie dei livelli e dei profili professionali, avuto riguardo, però, al contenuto di ciascun profilo coinvolto e formalmente posseduto.

Ed invero, in sede di mobilità non è legittimo il riferimento né alle eventuali mansioni svolte di fatto, né alle inevitabili lievi differenze sempre riscontrabili, pure a parità sostanziale di posizioni raffrontate, tra i diversi comparti del pubblico impiego.

Pertanto, ai fini della corretta collocazione del pubblico impiegato in mobilità, importa non tanto rinvenire, a pena d’illegittimità, la perfetta sovrapponibilità della qualifica e del profilo posseduti dal dipendente con quelli esistenti nell’ordinamento del personale della P.A. destinataria, quanto, piuttosto, la corrispondenza o, meglio, la compatibilità della nuova qualifica e nuovo profilo con la posizione formale di lavoro rivestita dall’interessato nell’ente di provenienza.

La comparazione, nella specie compiuta dall’Autorità sulla base di specifico accordo sindacale, deve essere allora effettuata tenendo conto dell’effettiva posizione di lavoro, senza automatismi di sorta e, soprattutto, considerando che le differenze delle declaratorie di qualifiche e profili, esistenti tra i vari comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego, discendono, talvolta, dalle differenti necessità dei diversi enti datori di lavoro.

Con specifico riferimento all’Agcom, la Sezione ha ripetutamente ritenuto che, in un complessivo quadro di organizzazione e ristrutturazione dei propri uffici, l’Autorità gode di notevole autonomia regolamentare, anche con riferimento al trattamento giuridico ed economico del proprio personale e ciò in considerazione della specificità delle funzioni dalla stessa ricoperte (TAR Lazio, sez. III ter, n. 830 del 2007; n. 4723 del 2007).

La particolare rilevanza e specificità delle professionalità che fanno capo all’Autorità, nonché dell’indipendenza ed autonomia richieste per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, comportanti, ovviamente, trattamenti giuridici e retributivi ben differenziati rispetto a quelle degli altri settori del pubblico impiego, non consentono, pertanto, automatiche trasposizioni tra le qualifiche previste dal contratto del Comparto ministeri e quelle contemplate dall’ordinamento dell’Autorità.

Di tanto è stato tenuto conto nella redazione delle tabelle di equiparazione, da utilizzare per l’inquadramento successivo all’immissione nei ruoli del personale comandato o fuori ruolo, in possesso dei requisiti previsti dalla citata legge n. 350/2003, senza che da ciò possano inferirsi le lamentate illegittimità, essendo stati effettuati gli inquadramenti di cui si tratta sulla base dell’equiparazione sul raffronto tra le fasce funzionali della qualifica di funzionario e le qualifiche possedute nell’amministrazione di provenienza.

3. Tanto precisato, ritiene il Collegio che non possa trovare ingresso il profilo di censura con cui, in sostanza, viene contestata la logicità della scelta operata al fine di dare corso alle procedure di mobilità, quale espressione dell’ampia discrezionalità di cui è dotata l’Autorità nell’ambito della propria autorganizzazione, peraltro consolidatasi attraverso la ratifica dell’accordo sindacale sopra richiamato, e i successivi provvedimenti attuativi del medesimo.

Le censure prospettate investono la scelta operata con modalità assertiva, mentre viene data per scontata l’equiparazione tra funzionari C2 e Funzionari di 1^ fascia Agcom, declamata, peraltro, con riferimento al livello riconosciuto con precedenti delibere i cui effetti, invece, erano limitati alla regolamentazione, in via transitoria, del trattamento giuridico ed economico del personale pubblico in posizione di comando o fuori ruolo, assunti in servizio presso l’Autorità, senza che da questi atti possano essere invocati ulteriori effetti nell’ambito di un diverso ed autonomo procedimento, quale quello del primo inquadramento nei ruoli dell’Autorità.

E’ evidente, allora, l’errore prospettico su cui è basata la ricostruzione attorea, che non tiene in conto la diversità ontologica dei due profili: la regolazione temporanea della posizione giuridica del personale in fuori ruolo, da un lato, e l’immissione definitiva nei ruoli organici dell’Agcom di questo stesso personale a seguito dell’attivata procedura di mobilità.

3.1 Ritiene il Collegio che l’operato dell’Autorità sia immune dalle dedotte censure, avendo legittimamente emesso gli atti di inquadramento in vincolata applicazione della specifica disciplina all’uopo adottata, dovendo essere presi a riferimento, a tali fini, esclusivamente il raffronto tra le fasce funzionali della qualifica di funzionario come tratteggiate nella delibera 467/04/CONS e le corrispondenti qualifiche possedute dai singoli dipendenti nell’amministrazione di provenienza.

Attesa, dunque, la coincidenza tra posizione posseduta presso l’ente di provenienza e quella indicata nella tabella di equiparazione è infondata la censura nella parte in cui è lamentato il demansionamento, che invece non si è verificato, mentre non possono essere prese in considerazione, in assenza di alcuna norma che lo consenta, le mansioni svolte, in ipotesi superiori a quelle proprie del profilo di appartenenza.

3.2 Sotto altro profilo, nemmeno è fondata la censura relativa alla lamentata reformatio in pejus del trattamento economico.

Sul punto, è pienamente condivisibile l’assunto della difesa dell’Amministrazione secondo cui, in riferimento al trattamento economico goduto presso l’Amministrazione di provenienza, quello che percepisce a seguito dell’immissione nei ruoli dell’Autorità è di gran lunga superiore, sicché non è intervenuta alcuna reformatio in pejus, non potendo costituire idoneo parametro la retribuzione medio tempore percepita dall’interessato in posizione di fuori ruolo avente, peraltro, natura indennitaria, che in quanto legata ad una posizione transitoria ed eccezionale, è inidonea a fondare legittime aspettative (TAR Lazio, sez.III ter, n. 13582 del 2005 e n. 870 del 2006).

Come sopra già accennato, l’Agcom, gode di un’ampia autonomia organizzativa, che si estrinseca attraverso il conseguente potere di regolamentare la propria organizzazione, il proprio funzionamento, il trattamento giuridico ed economico del personale e la gestione delle spese, che imprime piena legittimità degli atti di cui si è fatta applicazione.

Se da quanto finora affermato non scaturisce a seguito dell’inquadramento effettuato per la prima volta nei ruoli dell’Autorità la modifica delle mansioni finora svolte, neanche può farsi derivare la lamentata reformatio in pejus del trattamento economico, in quanto detto principio può essere favorevolmente invocato con riferimento alla retribuzione base e non certo per i compensi connessi a situazioni particolari. Come sopra chiarito per il periodo fuori ruolo il ricorrente ha goduto di una indennità legata ad una posizione di provvisorietà, che in quanto tale non è idonea a fondare legittime aspettative, mentre la retribuzione cui è necessario fare riferimento, ai fini dell’accertamento dell’asserita violazione del principio di intangibilità del trattamento economico, è quella base, esclusi quindi gli elementi accessori percepiti a titolo di indennità di funzione o di posizione.

3.3 Non ha pregio nemmeno la censura con cui è dedotta la disparità di trattamento che l’Agcom avrebbe perpetrato in sede di inquadramento del personale fuori ruolo rispetto a quello già inquadrato nei ruoli organici.

A prescindere dalla considerazione che, come per pacifica giurisprudenza, la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento non è configurabile per gli atti vincolati quali sono gli atti di inquadramento, occorre rilevare che, nel caso che ne occupa, non può essere invocata parità di condizioni tra il personale che già era inquadrato nei ruoli dell’Agcom, nei cui confronti, dunque, non si è proceduto ad un nuovo inquadramento, ma alla mera trasposizione della posizione in precedenza posseduta rispetto a quella come delineata con le fasce di nuova istituzione, rispetto al personale che, invece, è stato inquadrato per la prima volta nei ruoli organici dell’Autorità, provenendo da altra Amministrazione: è evidente che nei confronti di tale personale si è, invece, proceduto a definire, in coerenza con il sistema delineato nell’ambito della potestà regolamentare dell’Agcom, posizioni solo transitoriamente possedute.

3.4 Infine, deve essere respinta la deduzione relativa alla illegittimità della decorrenza del trattamento giuridico ed economico, fissata al 1°.06.2005, con annullamento del periodo di tempo maturato dalla data in cui la ricorrente ha effettivamente preso servizio presso l’Autorità (il 15 maggio 2001) in violazione dei principi generali che qualificano la mobilità quale vicenda modificativa dell’originario rapporto di lavoro, che continua con la nuova amministrazione senza soluzione di continuità.

Intanto deve essere precisato che l’atto di inquadramento, quale atto modificativo dello status del pubblico dipendente, non può che avere la decorrenza corrispondente alla data di emissione, in vincolata applicazione delle norme regolanti il personale dell’ente in cui il dipendente va a collocarsi stabilmente.

Con riferimento specifico alla fattispecie in controversia, peraltro, la delibera 476/04/CONS, nel disciplinare le modalità di inquadramento del personale fuori ruolo alla stregua delle tabelle di equiparazione, ha previsto, altresì, la valorizzazione del periodo lavorativo svolto presso l’Autorità, disponendo, in proposito che: "all’inquadramento in ciascuna fascia risultante dall’applicazione della tabella di cui sopra va aggiunto un livello di anzianità di servizio maturata in comando, fuori ruolo o provvedimenti analoghi presso l’Autorità. In ogni caso l’inquadramento risultante non potrà essere inferiore alla retribuzione in godimento preso l’amministrazione di provenienza". (art. 1, comma 7, citata delibera)

4. Da ultimo, non può trovare ingresso la censura di contraddittorietà tra provvedimenti dell’Autorità, in riferimento, in specie alla delibera n. 522/07/CONS, siccome contenuta in memoria conclusionale e non formalizzata con rituali motivi aggiunti debitamente notificati alla parte resistente.

5. In conclusione, alla stregua delle superiori considerazioni, il ricorso, rivelatosi infondato, deve essere respinto.

Tuttavia, la materia trattata induce il Collegio a disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti dello stesso.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter – definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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