Cass. pen., sez. VI 17-10-2008 (16-10-2008), n. 39152 Mandato d’arresto europeo – Consegna per l’estero – Possibilità di chiedere la remissione nel termine per l’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Torino ha disposto la consegna della cittadina rumena M.C. all’autorità giudiziaria della Repubblica di Romania, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dalla Pretura di Galati in data 17 dicembre 2007, sulla base della sentenza irrevocabile del 5 marzo 2007 con cui il Tribunale di Galati ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato la M. alla pena di anni cinque di reclusione in relazione ai reati di appropriazione indebita e di falso (art. 215 c.p. rumeno e art. 290 c.p. rumeno, comma 1), per essersi appropriata, fra l'(OMISSIS), in qualità di agente di vendita della ditta Total Distribution, della somma di 346.363.457 Lei, pari a 9.222,00 Euro, somma corrisposta dai clienti della società previa falsificazione di 465 fatture.
Contro la sentenza della Corte d’appello di Torino ha presentato ricorso per cassazione il difensore di M.C., deducendo i motivi di seguito riportati.
1) Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. g): si assume che l’imputata è stata giudicata in contumacia, senza che l’autorità giudiziaria abbia messo in moto procedure soddisfacenti e idonee a consentire la effettiva conoscenza del processo a suo carico, in particolare, si rileva che dalla documentazione trasmessa risulta che la citazione a giudizio sarebbe stata notificata con un semplice avviso affisso sulla porta principale dell’abitazione, dando atto che "nessuna persona è stata trovata" e che "il destinatario ha cambiato indirizzo", in questo modo tali procedure non hanno garantito il rispetto del processo equo, in quanto appaiono in contrasto con l’art. 6 CEDU. 2) Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 19, comma 1, lett. a): si assume che la Corte d’appello, preso atto che le due sentenze di condanna a carico della M. erano state pronunciate in absentia, avrebbe dovuto subordinare la consegna alla condizione della celebrazione di un nuovo processo in Romania. Nella specie, si sostiene che nessuna effettiva garanzia è stata data dalle autorità rumene sul diritto di accedere ad un nuovo giudizio con la presenza fisica dell’imputata, mentre il generico richiamo contenuto nella sentenza impugnata ai rimedi previsti dall’ordinamento processuale rumeno rispetto alle decisioni assunte in absentia non può costituire una garanzia efficace e si pone in contrasto con la citata L. n. 69 del 2005, art. 19. 3) Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 12: si rileva che nel corso dell’arresto da parte della polizia giudiziaria ai sensi degli artt. 715 e 716 c.p.p. non sia stato redatto alcun verbale e non siano stati dati gli avvisi previsti dalla L. n. 69 del 2005, art. 12, comma 1, omissioni che avrebbero dovuto comportare la nullità dell’arresto e della intera procedura di consegna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi due motivi sono infondati.
Questa Corte ha in più occasioni escluso che possa ritenersi violato l’art. 6 CEDU e, conseguentemente, ritenere non equo il processo svoltosi nella contumacia dell’imputato, qualora nell’ordinamento dello Stato membro richiedente siano previsti meccanismi processuali che assicurino la possibilità di ottenere un nuovo processo (Sez. 6, 12 febbraio 2007, n. 5909, Bolun; Sez. 6, 12 febbraio 2008, n. 7812, Tavano).
Nel caso in esame, come ha già rilevato la Corte d’appello di Torino, l’ordinamento rumeno prevede espressamente che in caso di condanna in contumacia l’interessato possa richiedere la rimessione in termini e soprattutto è contemplata la possibilità che, in caso di estradizione, la persona consegnata acceda ad un ulteriore giudizio, dinanzi al giudice di primo grado, sicchè deve negarsi che vi sia stata la dedotta violazione dell’art. 18 cit..
In relazione al secondo motivo, si rileva che la L. n. 69 del 2005, art. 19, comma 1, lett. a) si limita a stabilire che in caso di decisione pronunciata in absentia la consegna è subordinata alla condizione che la autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato di arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione e di essere presenti al giudizio, senza richiedere che in sentenza la consegna sia esplicitamente subordinata a tale condizione (Sez. 6, 28 aprile 2008, n. 17643, Chaloppe). Pertanto, deve affermarsi che la Corte d’appello abbia correttamente ritenuto sussistenti i requisiti fissati dalla legge.
Inammissibile è il terzo motivo, con cui il ricorrente deduce vizi attinenti alle modalità dell’arresto e alla presunta mancanza degli avvisi prescritti dalla L. n. 69 del 2005, art. 12, riferendosi così ad una fase diversa della procedura di consegna, senza che abbia impugnato tempestivamente nè la convalida dell’arresto nè l’ordinanza applicativa della misura cautelare.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, confermando la sentenza che, dopo avere valutato la sussistenza dei presupposti e delle condizioni richiesti dalla legge, ha disposto la consegna di M.C. all’autorità giudiziaria rumena.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti prescritti dalla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
Riserva il deposito della motivazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.
Riserva il deposito della motivazione.

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