Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-04-2011) 01-06-2011, n. 22053

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 29.4.2010 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano in data 18.2.2009 con la quale L.A.J.M. e R.L.D. erano stati condannati alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa ciascuno per il delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5 perchè, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità di quattro cittadini stranieri, affittavano agli stessi alcune stanze e dei posti letto dell’abitazione di proprietà di L.A., sita in (OMISSIS), per somme variabili, a seconda che occupassero una stanza singola o la dividessero in più persone, favorendone in tal modo la permanenza nel territorio dello Stato.

Fatto accertato il (OMISSIS).

La Corte di appello riteneva che un canone di Euro 200,00 al mese per un posto letto in una stanza con altre persone e di Euro 300,00 per un posto letto in una stanza occupata da una sola persona non fosse equo e che a nulla rilevasse che gli imputati richiedessero lo stesso canone a soggetti extracomunitari regolari sul territorio.

Osservava inoltre la Corte distrettuale che gli imputati, tra l’altro, traevano un ingiusto profitto anche dalla mancata registrazione del contratto di locazione.

Avverso la suddetta sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorso per cassazione personalmente gli imputati, lamentando che il giudice di appello non avesse dato adeguata risposta ai motivi d’appello proposti avverso la sentenza di primo grado.

Illogicamente la Corte territoriale aveva ritenuto che non fosse adeguato al prezzo di mercato il canone richiesto dagli imputati per la locazione di una stanza o di un posto letto in un appartamento di oltre cento metri quadri, ubicato in una zona centrale di (OMISSIS), tanto più che nel canone richiesto erano comprese le spese di luce, gas e quelle condominiali.

L’identico trattamento nei confronti di cittadini regolari e di italiani, come era risultato dalle prove acquisite, doveva logicamente far escludere che vi fosse stato un qualsiasi approfittamento della condizione di illegalità dei cittadini extracomunitari.

La mancata sottoscrizione di un contratto di locazione era dovuta alla brevità dei contratti stipulati (al massimo per tre mesi) e non alla volontà di evadere le imposte di registrazione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Nel reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5 bis, (t.u. della disciplina dell’immigrazione), come introdotto dalla novella del D.L. n. 92 del 2008 convertito con modificazioni dalla L. n. 125 del 2008, la condotta del dare alloggio a titolo oneroso ad uno straniero privo del titolo di soggiorno e del cedere a questi in locazione un immobile sono entrambe qualificate dal dolo specifico, costituito dal fine di trarre un ingiusto profitto, che si realizza allorchè l’equilibrio delle prestazioni sia fortemente alterato in favore del titolare dell’immobile, con sfruttamento della precaria condizione dello straniero irregolare, ovvero quando l’agente, approfittando di tale condizione, imponga condizioni particolarmente onerose ed esorbitanti dal rapporto sinallagmatico (V. Sez. 1, sent. n. 46070 del 23.10.2003, Rv. 226477 e Sez. 1, sent. n. 19171 del 7.4.2009, Rv. 243378).

Le somme richieste dagli imputati per un posto letto o per la locazione di una stanza appaiono, secondo un dato di comune esperienza, assolutamente in linea con i prezzi correnti nel mercato, tanto più se si considera che il fatto si è verificato in una grande città come (OMISSIS) e che non risulta nè che l’appartamento fosse in condizioni degradate nè che nello stesso vi fosse un sovraffollamento di persone.

Altro elemento che esclude nel caso di specie il dolo richiesto dalla norma doveva trarsi dal fatto che gli imputati praticavano gli stessi prezzi nei confronti di stranieri muniti di permesso di soggiorno ed anche di cittadini italiani. Il mancato pagamento della tassa di registrazione non ha attinenza con il fine di ingiusto profitto richiesto dalla suddetta norma, che è invece costituito solo dal fine di trarre un ingiusto vantaggio patrimoniale dallo stato di illegalità dei cittadini stranieri.

Mancando all’evidenza negli imputati il dolo specifico richiesto dalla norma, gli stessi devono essere assolti per difetto di un elemento costitutivo del reato, con annullamento senza rinvio della sentenza, poichè non vi sono ulteriori valutazioni da compiere.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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