Cass. pen., sez. I 17-10-2008 (08-10-2008), n. 39148 Regresso del procedimento e decorrenza dei termini di fase – Risoluzione di conflitto e ritorno degli atti allo stesso giudice che emise la misura

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Il Tribunale del riesame di Bari rigettava l’appello proposto da B.C. avverso l’ordinanza del GUP della stessa città con la quale veniva rigettata la richiesta di scarcerazione per decorrenza termini. Rilevava che il procedimento aveva subito una regressione a seguito di conflitto di competenza e che la Suprema Corte aveva individuato la competenza del GIP del Tribunale di Foggia, cioè colui che originariamente aveva emesso la misura, con la conseguenza che doveva applicarsi il principio di cui all’art. 303 c.p.p., comma 2, e cioè che, in tal caso i termini, originali ricominciavano a decorrere e al momento in cui era stata pronunciata la sentenza di primo grado non erano ancora decorsi i termini massimi.
Avverso la decisione presentava ricorso l’imputato e deduceva erronea applicazione della legge processuale in quanto nel caso di specie non poteva trovare applicazione l’art. 303 c.p.p., comma 2, in quanto il giudice ritenuto competente era lo stesso che aveva emesso l’originaria misura e quindi i termini decorrevano da allora e non dal momento della restituzione degli atti da parte della Suprema Corte, non potendosi far ricadere sul detenuto l’errore commesso dal giudice. Con motivi aggiunti ribadiva la propria tesi ed aggiungeva che vi era stata anche violazione dell’art. 297 c.p.p. essendo state emesse dallo stesso giudice più ordinanze in relazione al medesimo fatto.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato. Infatti l’art. 303 c.p.p., comma 2, è stato correttamente interpretato dal tribunale del riesame perchè anche la decisione della Suprema Corte che determina la competenza costituisce titolo per la regressione del procedimento e l’inizio di nuova decorrenza dei termini di fase (Sez. 1, 19 giugno 1997 n. 4221, rv. 208408), non sussistendo alcuna differenza nel fatto che giudice competente sia stato indicato l’originario o il remittente. L’unico limite è costituito dal computo del termine massimo, e cioè il doppio di quello di fase, che nel caso di specie non è stato superato. Inoltre la regressione intervenuta in questo caso non ha nulla a che fare con quella verificabile in caso di annullamento del decreto che dispone il giudizio, trattandosi di fattispecie legata non a un difetto originario del provvedimento che determina il cambio di fase processuale ma di una regressione limitata all’identificazione del giudice competente.
Il ricorso deve essere rigettato; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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