T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 31-05-2011, n. 1385

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto n. 14164 del 12.12.2008, la Regione Lombardia ha approvato gli inviti alla manifestazione di interesse agli interventi da realizzarsi nell’ambito del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2007/2013, Asse 3, relativo alla "Mobilità sostenibile", da realizzarsi beneficiando di un finanziamento il cui ammontare massimo veniva specificato nel 50% dei costi preventivati e ritenuti ammissibili.

La Provincia ricorrente ha manifestato il proprio interesse al programma relativamente alla linea di intervento 3.1.2.2 "Potenziamento delle reti stradali secondarie mediante miglioramento del collegamento con le reti di trasporto primarie TENT" presentando una soluzione progettuale per la "Realizzazione di un collegamento diretto con l’autostrada A9 in variante agli abitati di Cadorago e Lomazzo".

Detta realizzazione era già stata in precedenza oggetto a livello locale di attività di programmazione i cui costi, in sede di accordo di programma sottoscritto l’11.4.2002, fra la Provincia di Como e il Comune di Cadorago, erano stati preventivati in Euro 5.681.025,88 (Euro 4.906340,54 a carico della Provincia e Euro 774.685,34 a carico del Comune), nonché inserito nel Programma triennale 2007/2009 approvato con DGP n. 358 del 12.10.2006 ed interamente finanziato con previsione del ricorso all’indebitamento per una quota parte.

Con decreto regionale n. 4732 del 13.5.2009 è stato approvato il bando cui la Provincia ha aderito con istanza di partecipazione del 6.10.2010 presentata dal Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Viabilità.

All’istanza veniva allegata copia di un Protocollo d’intesa sottoscritto il 4.12.2008 dalla Provincia di Como e dai Comuni di Cadorago e Lomazzo (che espressamente sostituiva un precedente Accordo di programma intercorso fra la Provincia e il Comune di Cadorago dell’11.4.2002), con il quale era stato concordato di cogliere l’opportunità offerta dal bando regionale stabilendo il finanziamento dell’opera nella misura di Euro 6.000.000,00 da porre per il 30% a carico della Provincia mediante autofinanziamento, 20% a carico del Comune di Cadorago e 50% a carico del Comune di Lomazzo.

In data 8.10.2009, la domanda di partecipazione è stata integrata con la delega rilasciata dal Presidente della Provincia al Dirigente avente ad oggetto la presentazione della domanda di finanziamento.

All’esito dell’esame dei progetti presentati, la Commissione di valutazione, recependo le verifiche di ammissibilità esperite dalla competente struttura della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità (a ciò deputata in virtù delle previsioni di cui alla D.G.R. n. 8298/2008 "Linee guida di attuazione" del POR) ha inserito quello presentato dalla Provincia di Como fra i progetti "non ammissibili", in quanto "la documentazione è incompleta. Manca l’autorizzazione alla presentazione della domanda, con esplicito riferimento al progetto di intervento approvato secondo i modi e i tempi previsti dal proprio ordinamento interno e impegno a provvedere alla copertura finanziaria dell’intervento per la parte non coperta dal contributo pubblico entro la data di accettazione dello stesso, salva rinuncia e/o revoca dell’assegnazione, da rendersi con provvedimento dell’organo deliberativo del soggetto stesso (di cui al punto 10.a del bando)"

Ritenendo che il Dirigente procedente fosse stato legittimamente delegato dal Presidente della Provincia e che il progetto in questione sarebbe stato interamente finanziato con fondi pubblici, la Provincia ha impugnato i provvedimenti in epigrafe specificati deducendo, sotto svariati profili, la violazione dei punti 10.a e 11, secondo capoverso, del bando, dell’art. 97 della Costituzione, degli artt. 34, 48, 50 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000, degli artt. 1, 2, 2 bis, 6 e 10 bis della L. n. 241/1990, dell’art. 30 dello Statuto provinciale, delle linee di attuazione approvate con DGR n. 8298 del 29.10.2008, nonché eccesso di potere per svariati profili, incompetenza e difetto di motivazione.

In particolare, la Provincia ricorrente ha rilevato che:

1. non sarebbe stata necessaria una "autorizzazione" alla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura che, in quanto atto di gestione rientrerebbe, ex art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, nelle competenze della dirigenza. Detta "autorizzazione", in ogni caso, sarebbe rappresentata dalla delibera di approvazione dell’inserimento del progetto nel Piano triennale e dal Protocollo d’intesa sottoscritto fra le Amministrazioni interessate. Quand’anche fosse stato comunque necessario un atto formale, si allega che il Dirigente procedente sarebbe stato delegato dal Presidente della Provincia alla presentazione dell’istanza;

2. la disposizione in base alla quale la domanda di partecipazione sarebbe stata soggetta ad approvazione "secondo i modi e i tempi previsti dal proprio ordinamento interno" ex punto 10.a del bando sarebbe da intendersi come riferita al progetto proposto e non all’autorizzazione con la conseguenza che il primo era statp approvato con la già richiamata DGP n. 478 con la quale è stato inserito nel programma triennale;

3. il suddetto riferimento alla fonte interna priverebbe la Regione del potere di sindacarne le forme e, in ogni caso, il provvedimento di esclusione non conterrebbe alcun riferimento alla norma interna che, in ipotesi, risulterebbe essere stata violata;

4. la competenza a rilasciare l’autorizzazione, trattandosi di opera viabilistica di competenza provinciale, rientrerebbe nelle competenze del Presidente ai sensi degli artt. 334 e 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 30 e 34 dello Statuto provinciale, che la avrebbe delegata al Dirigente competente;

5. l’istanza, contrariamene a quanto sostenuto nel provvedimento di esclusione, non sarebbe mancante dell’impegno a provvedere alla copertura finanziaria dell’intervento per la parte non coperta dal contributo pubblico, in quanto la parte eccedente il 50% finanziabile risulterebbe essere stata posta a carico della Provincia e del Comune di Cadorago nelle già descritte misure, rispettivamente, del 30% e del 20%, come si evincerebbe dall’art. 4 del Protocollo d’intesa del 4.12.2008;

6. l’integrale copertura del finanziamento sarebbe stata prevista, sin dal 2006, dal Programma triennale 2007/2009 approvato con DGP n. 358 del 12.10.2006 ed interamente finanziato;

7. il provvedimento di esclusione violerebbe il punto 11, secondo capoverso del bando laddove si precisa che "qualora, nel corso dell’attività istruttoria, emerga la necessità di acquisire ulteriori informazioni, tali informazioni possono essere richieste al soggetto richiedente e la relativa documentazione deve pervenire entro i termini fissati nella richiesta di integrazioni";

8. la valutazione di ammissibilità dell’istanza sarebbe tardiva in quanto intervenuta successivamente alla valutazione nel merito dei progetti in violazione della disciplina procedimentale di cui all’art. 6, comma 1, lett. a) della L. n. 241/1990 a norma del quale "il responsabile del procedimento…valuta ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento";

9. il provvedimento di nomina di una Commissione tecnica deputata all’istruttoria delle domande di ammissione al finanziamento sarebbe illegittima al pari della nota con la quale gli esiti istruttori sono stati trasmessi all’Autorità procedente nella misura in cui detti atti contengano valutazioni circa l’ammissibilità dell’istanza presentata, in quanto si tratterebbe di valutazioni che spetterebbero unicamente al Responsabile del procedimento ex art. 6, comma 1, lett. a della L. n. 241/1990;

10. la decisione di non ammissibilità dell’offerta sarebbe illegittima per violazione degli artt. 2 e 2 bis della L. n. 241/1990 in quanto pubblicata oltre il termine di conclusione del procedimento fissato in 150 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, a sua volta fissato in 120 giorni dalla pubblicazione del bando (intervenuta il 22.5.2009);

11. sarebbe stata omessa l’adozione del diniego preventivo ex art. 10 bis della L. n. 241/1990;

12. l’Amministrazione non avrebbe consentito l’integrazione dell’istanza, consentita ad altri enti, incorrendo in una palese disparità di trattamento;

13. la graduatoria degli ammessi al finanziamento, in virtù delle rilevate violazioni, sarebbe illegittima in via derivata;

14. la clausola di cui al punto 10.a del bando sarebbe illegittima ove da intendersi nel senso che dovessero prodursi, a pena di esclusione, l’autorizzazione dell’organo deliberativo e l’impegno alla copertura finanziaria per la parte non coperta dal contributo pubblico (per contrasto con i regolamenti comunitari CE n. 1081/2006, 1083/2006/20006 e 1828/2006 e con le linee guida di cui alla DGR n. 8298);

15. la pretesa della dichiarazione di impegno di cui al punto 10.a del bando sarebbe illegittima poiché l’interesse dalla medesima protetto sarebbe tutelato dal Protocollo di intesa con il quale é stato a suo tempo concordato il finanziamento integrale dell’opera;

16. il bando sarebbe da ritenersi illegittimo ove interpretato nel senso che preveda la possibilità di procedere all’esame del merito dei progetti senza richiedere il previo esperimento della fase di verifica dei requisiti di ammissibilità;

17. tutti i provvedimenti successivi all’emanazione del bando sarebbero affetti da illegittimità derivata;

La Regione Lombardia, costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione in capo ai comuni di Cadorago e Lomazzo, in quanto la Provincia avrebbe partecipato alla procedura di selezione in qualità di "beneficiario singolo" e, nel merito, ha confutato le avverse doglianze chiedendo la reiezione del ricorso.

Il Comune di Cantù, cui la Provincia di Como ha notificato il ricorso, si è costituito in giudizio, eccependo in via pregiudiziale, da un lato, l’inammissibilità per carenza di interesse del ricorso per difetto della prova di resistenza, non avendo la ricorrente dimostrato che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbe stata ammessa al finanziamento; dall’altro, al pari di quanto eccepito dalla Regione, il difetto di legittimazione in capo ai comuni di Cadorago e Lomazzo.

Nel merito ha sostenuto l’infondatezza delle censure formulate.

Con atto di motivi aggiunti, la Provincia, acquisita conoscenza degli ulteriori provvedimenti afferenti la procedura di finanziamento dalle quali è stata esclusa, li ha impugnati con motivi aggiunti depositati il 22.11.2010, formulando ulteriori profili di doglianza e rilevando, sotto diversi profili, la violazione dell’art. 97 della Costituzione, degli artt. 2, 6 e 10 bis della L. n. 241/1990, dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 delle DGR n. 7100/2008 e n. 8298/2008, nonché del decreto dirigenziale n. 6800 del 24.6.08.

Con tale ultimo mezzo ha, in particolare dedotto che:

18. la delibera del Consiglio comunale n. 35 del 13.10.2009 del Comune di Cantù (ammesso al finanziamento) recante l’approvazione della variante del PRG relativa al collegamento CanterinaPedemontana, con contestuale approvazione del progetto preliminare, non sarebbe stata corredata dalla prescritta dichiarazione di impegno alla copertura della parte eccedente il contributo pubblico;

19. l’ammissione al finanziamento del Comune di Cantù sarebbe illegittima in virtù della citata omissione;

20. l’istruttoria circa l’ammissibilità dell’istanza all’esito della quale la Provincia è stata esclusa sarebbe rientrata, ex allegato A alla DGR n. 7100/2008, nelle competenze del Responsabile di Asse Commissione e non della Commissione Tecnica di Valutazione;

21. come già ripetutamente dedotto, si sarebbe verificata una commistione fra la fase di verifica dei requisiti di ammissione e quella di valutazione nel merito delle istanze;

22. quale conseguenza della fondatezza delle censure oggetto dei motivi n. 20 e 21, risulterebbero illegittimi in via derivata gli esiti conclusivi dell’intera procedura..

Il Comune di Cantù, con memoria depositata in data 21.1.2011, ha eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti per tardività dell’impugnazione della delibera del Consiglio comunale n. 35 del 13.10.99, ritualmente pubblicata, e per mancata notifica ad almeno uno dei Comuni di Carimate e Cermenate che, in quanto sottoscrittori, unitamente al Comune di Cantù, del Protocollo d’intesa menzionato nella delibera impugnata, rivestirebbero la qualità di controinteressati.

Alla pubblica udienza del 4 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

In via pregiudiziale deve accogliersi l’eccezione di difetto di legittimazione dei Comuni di Cadorago e Lomazzo, in quanto formalmente estranei al procedimento di finanziamento cui la Provincia ha dichiarato di partecipare quale "beneficiario singolo".

L’interesse allegato in ricorso ed individuato nell’utilità derivante alle citate amministrazioni comunali dal veder realizzata un’opera viaria suscettibile di apportare benefici ai propri centri storici, non può che essere qualificato di mero fatto ed inidoneo a sorreggere un interesse a ricorrere.

Quanto al merito il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.

Preliminarmente si rileva che il provvedimento di esclusione si fonda su due distinte ragioni suscettibili, ciascuna autonomamente considerata, di sorreggere l’impugnato provvedimento: la contestata mancanza dell’atto di autorizzazione alla proposizione della domanda e l’omessa dichiarazione di impegno riferita alla quota parte dei costi dell’opera non coperta dal finanziamento erogato.

Quanto al primo profilo, gli interventi oggetto del POR per il periodo 20072013, comportano l’adesione ad un programma di matrice comunitaria e, come specificato nelle linee guida di cui alla DGR n. 8298/2008, determinano l’inserimento nel piano "approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2007) 3784 dell’1 agosto 2007" i cui costi gravano sui fondi comunitari (nella specie sul FESR).

In virtù di ciò e della conseguente necessità da parte dell’Ente erogante di sottoporsi alle procedure di rendicontazione comunitaria, la Regione ha espressamente richiesto una specifica manifestazione di volontà del soggetto richiedente.

Trattandosi, pertanto, della partecipazione ad un piano di rilevanza sovranazionale che comporta l’accesso ad un finanziamento comunitario, l’atto non può inquadrarsi nell’ambito degli atti di gestione che la disciplina normativa vigente assegna alle funzioni dirigenziali, necessitando una espressa manifestazione di volontà promanante da organi dell’Ente dotati di responsabilità politica.

Ne deriva che non è in discussione la competenza del Dirigente alla presentazione dell’istanza, ma l’idoneità dell’istanza presentava a costituire valido atto di imputazione della volontà espressa alla Provincia di Como conformemente alle prescrizioni imposte dalla Regione.

L’atto del 29.9.2009, con il quale il Presidente della Provincia di Como ha delegato l’Ing. Bruno Tarantola, Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Viabilità, "alla presentazione della domanda ai fini dell’aiuto finanziario per la realizzazione di progetti a valere sulla linea di intervento 3.1.2.2 – Potenziamento delle reti stradali secondarie mediante miglioramento con le reti primarie (TANT) – Programma Operativo Regionale "Competitività", è inidoneo ad assolvere l’onere richiesto, trattandosi di una mera autorizzazione alla trasmissione dell’istanza.

Alla contestata mancanza di un atto di autorizzazione, non può essere opposta l’allegazione del Protocollo di intesa a suo tempo sottoscritto (peraltro concluso precedentemente alla pubblicazione del decreto n. 14164/2008 con il quale è stata avviata la procedura) che, in quanto modulo convenzionale con il quale le Amministrazioni interessate disciplinano il comune esercizio di funzioni amministrative, é inidoneo a rappresentare una valida richiesta di finanziamento.

Irrilevante sul punto è la previsione di cui all’art. 4 della Convenzione ove si opera un riferimento ad una "richiesta di finanziamento POR" nell’ambito delle previsioni di cui alla L.r. n. 31/1996, atteso che, a tacere del fatto che al momento della sottoscrizione del documento, la procedura oggetto del presente giudizio non era ancora stata bandita, alcun accordo di programma nel senso è mai stato sottoscritto (quello risalente al 2002, sopra richiamato, è stato espressamente sostituito).

Nessuna valenza ai fini in esame può essere, inoltre, riconosciuta all’atto di approvazione del progetto dell’opera ai fini dell’inserimento nella programmazione triennale intervenuta con verbale di Giunta del 28.12.2006, che non contiene alcun riferimento alla partecipazione al bando regionale per l’ammissione al finanziamento (né poteva contenerlo, essendo intervenuto precedentemente).

Le considerazioni esposte privano di pregio i primi quattro motivi di ricorso.

Il ricorso, tuttavia, sarebbe comunque infondato, stante l’omissione della produzione della prescritta dichiarazione di impegno non surrogabile dalla diversa documentazione prodotta dalla Provincia.

Ai sensi del punto 10.a del bando, la domanda sarebbe dovuta essere corredata da "autorizzazione alla presentazione della domanda, con esplicito riferimento al progetto di intervento approvato secondo i modi e i tempi previsti dal proprio ordinamento interno e l’impegno a provvedere alla copertura finanziaria dell’intervento per la parte non coperta dal contributo pubblico entro la data di accettazione dello stesso, salva rinuncia e/o revoca dell’assegnazione, da rendersi con provvedimento dell’organo deliberativo del soggetto stesso".

La necessità della produzione in questione è fatta oggetto di censura con il quinto motivo di ricorso, con il quale si contesta la pretesa mancanza dell’impegno richiesto sul presupposto che la clausola sarebbe riferita ai soli progetti richiedenti l’apporto di capitali privati della cui acquisizione l’Amministrazione dovrebbe farsi garante al fine di assicurare il finanziamento integrale dell’opera.

Nel caso di specie, al contrario, la parte eccedente il contributo erogato dalla Regione (nella misura del 50%) risulterebbe coperta dalla Provincia e dal Comune di Cadorago nelle già descritte misure, rispettivamente, del 30% e del 20% come si evince dall’art. 4 del Protocollo d’intesa del 4.12.2008.

La domanda, peraltro, sarebbe stata redatta sulla base del modello predisposto dalla resistente che in sé già conterrebbe la richiesta dichiarazione di impegno.

In ogni caso, come evidenziato con il sesto motivo di ricorso, l’integrale copertura del finanziamento sarebbe stata prevista sin dal 2006 dal Programma triennale a valere sui fondi per gli anni 2007 e 2009.

Le illustrate censure non possono essere accolte per le considerazioni in parte già esposte in sede di scrutinio dei primi quattro motivi di ricorso, stante l’inidoneità del richiamato Protocollo di intesa a surrogare la dichiarazione omessa, non trattandosi di atto idoneo ad impegnare sotto il profilo finanziario gli enti sottoscrittori.

Deve ulteriormente osservarsi che, anche accedendo alla tesi della ricorrente, i contenuti del protocollo non si rivelerebbero in ogni caso conformi al dettato del punto 10.a del bando, in quanto la prescrizione si riferisce alla copertura della parte non coperta dal contributo pubblico che, in ipotesi, potrebbe essere superiore al 50% del costo complessivo dell’opera, coperto dagli impegni dedotti in Protocollo.

Il bando, infatti, individua la percentuale del 50% come limite massimo finanziabile dei "costi preventivati e ritenuti ammissibili" senza alcuna garanzia circa l’effettiva entità dell’erogazione conseguibile all’esito della procedura che, potendo essere inferiore, determinerebbe l’insufficienza di una copertura da parte degli Enti richiedenti limitata alle già richiamate percentuali del 30% più 20%.

La rilevanza dell’omissione contestata priva di pregio, altresì, le doglianze oggetto del settimo motivo di ricorso con il quale viene censurato il provvedimento di esclusione per violazione del punto 11, secondo capoverso del bando laddove si precisa che "qualora, nel corso dell’attività istruttoria, emerga la necessità di acquisire ulteriori informazioni, tali informazioni possono essere richieste al soggetto richiedente e la relativa documentazione deve pervenire entro i termini fissati nella richiesta di integrazioni".

La pretesa integrazione istruttoria, infatti, non si sarebbe risolta in una mera specificazione e integrazione della documentazione già prodotta, ma avrebbe determinato la formazione ex novo di provvedimenti funzionalmente preordinati alla presentazione dell’istanza di finanziamento e mai adottati precedentemente, con grave violazione del principio di par condicio.

Con l’ottavo, nono, decimo, undicesimo, sedicesimo, ventesimo e ventunesimo motivo, la ricorrente lamenta violazioni della disciplina procedimentale dettata dalla L. n. 241/1990.

Con l’ottavo motivo viene dedotta (analogamente a quanto sostenuto con il sedicesimo ed il ventesimo motivo) l’illegittimità del giudizio di inammissibilità della domanda presentata dalla Provincia (sancita con decreto del 19.4.2010) sul presupposto che il procedimento di verifica dell’ammissibilità dell’istanza si sarebbe svolto tardivamente ed in concomitanza con la valutazione tecnicoeconomica dei progetti, ponendo in essere un’illegittima commistione fra fasi dotate di una propria autonomia a tutela dei principi di trasparenza ed imparzialità.

Un simile iter procedimentale violerebbe l’art. 6, comma 1, lett. a) della L. n. 241/1990 a norma del quale "il responsabile del procedimento…valuta ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento".

La censura è infondata.

La DGR n. 8298 del 29.10.2008, richiamata dal punto 25 del bando, in tema di "Selezione – Fase 6" precisava che "le proposte progettuali pervenute sono sottoposte a due livelli di valutazione, sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza: una prima istruttoria formale, ai fini della verifica di ammissibilità mediante il supporto di check list predisposte in conformità con i contenuti richiesti dall’avviso pubblico ed una istruttoria tecnicoeconomica, ai fini di analizzare le proposte sul piano dei contenuti tecnici ed economici".

Anche il punto 11 del bando prevedeva che "l’istruttoria delle domande è eseguita dalla Struttura Viabilità Regionale della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità e da una Commissione Tecnica di Valutazione".

Nessun elemento di prova circa un’inversione della sequenza procedimentale prescritta viene allegato dalla ricorrente.

La censura risulta, peraltro, smentita dal verbale delle operazioni compiute in data 2.3.2010, ove si da atto che la Commissione di valutazione, quanto alla rilevata inammissibilità dell’offerta della Provincia di Como, si è limitata a prendere "atto dell’istruttoria svolta dalla Struttura Viabilità Regionale" già esperita al momento della valutazione nel merito dei progetti.

Le risultanze del verbale, pertanto, confermano la conformità dell’operato della Regione a quanto disposto dalla DGR n. 8298.

Con il decimo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 2 e 2 bis della L. n. 241/1990 in virtù della tardività della decretata inammissibilità che sarebbe intervenuta oltre il termine di conclusione del procedimento.

La censura è infondata.

La disciplina di gara fissava il termine per la presentazione delle domande in 150 giorni dalla pubblicazione del bando sul BURL (intervenuta il 22.5.2009) ed il successivo punto 11, individuava sempre in 150 giorni dal termine di presentazione delle domande quello per l’approvazione della graduatoria.

Con decreto n. 1967 del 3 marzo 2010 (quindi entro 300 giorni dalla pubblicazione del bando), la Regione, preso atto della precedente proroga dei termini per il completamento delle istruttorie e l’approvazione della graduatoria (decreto n. 1911) ha disposto di "prorogare i termini per la consegna delle proposte delle graduatorie da parte delle Commissioni tecniche di valutazione per l’istruttoria e la valutazione delle domande pervenute".

La pubblicazione tanto del termine di conclusione del procedimento che della successiva proroga privano di fondamento la dedotta violazione.

I decreti n. 1911 e 1967 del 3.3.2010, con i quali sono stati prorogati i termini per l’approvazione della graduatoria e per la consegna delle proposte di graduatoria, non noti alla Provincia al momento della proposizione del ricorso, sono stati impugnati cautelativamente con riserva di motivi aggiunti.

A tal proposito deve rilevarsi che con riferimento a detti atti non è stata allegata alcuna lesione derivante dalla loro applicazione.

Quanto alla dedotta tardività della proroga deve rilevarsi che la censura è frutto di un errore in cui è incorsa la ricorrente che ha individuato in 120 giorni dalla pubblicazione del bando il termine di presentazione delle domande in luogo dei 150 previsti.

Con l’undicesimo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990.

Il motivo è infondato, stante la pacifica inapplicabilità della norma alle procedure concorsuali.

Il preteso distinguo fra le fasi di valutazione di merito, in relazione alle quali la norma non troverebbe applicazione e le fasi di prequalifica cui sarebbe applicabile, non è sorretto da alcun dato normativo.

Con il dodicesimo motivo viene rilevata la disparità di trattamento posta in essere dall’Amministrazione regionale che, con riferimento ad altre offerte, avrebbe ammesso chiarimenti ed integrazioni.

La censura è priva di pregio in quanto generica e non supportata da alcuna allegazione a sostegno di quanto dedotto.

Con il tredicesimo motivo viene dedotta l’illegittimità derivata della graduatoria e dell’atto di approvazione della stessa conseguente alla dedotta illegittimità dell’esclusione dell’istanza della Provincia ricorrente.

La censura è priva di pregio stante la già rilevata infondatezza delle censure formulate dalla ricorrente avverso gli atti del procedimento di valutazione in questa sede impugnati.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento al medesimo vizio dedotto con il diciassettesimo ed il ventiduesimo motivo.

Con il quattordicesimo motivo, in via subordinata, la Provincia censura la legittimità del bando e, in particolare, della clausola di cui al punto 10.a, ove da intendersi nel senso di dover produrre necessariamente a pena di esclusione l’autorizzazione dell’organo deliberativo e l’impegno alla copertura finanziaria della parte non coperta dal contributo pubblico per violazione delle più volte citate "linee guida" di cui alla DGR n. 8289.

Queste ultime costituirebbero il provvedimento di predeterminazione dei criteri con la conseguenza che il bando, in violazione dell’art. 12 della L. n. 241/1990, introdurrebbe, se interpretato nel senso fatto proprio dalla Regione, clausole di esclusione non previste in violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 1 della L. n. 241/1990.

Anche tale censura è infondata.

In disparte ogni considerazione sul fatto che, come correttamente eccepito, non può essere ascritta alla DGR n. 8298 la predeterminazione dei criteri di finanziamento, stante la previsione, nel medesimo provvedimento, di un successivo avviso pubblico, la ragionevolezza della previsione contestata è stata già affermata in sede di scrutinio del quinto e sesto motivo di ricorso.

Le medesime considerazioni neutralizzano ulteriormente le censure formulate con il quindicesimo motivo di ricorso incentrate, ancora una volta, sulla irragionevolezza della previsione di una dichiarazione di impegno nonostante l’esistenza di un finanziamento integrale dell’opera garantito dal più volte citato Protocollo di intesa del 4.12.2008.

Con il diciottesimo motivo di ricorso (introdotto con motivi aggiunti) la Provincia deduce che il Comune di Cantù avrebbe depositato la delibera del Consiglio comunale n. 35 del 13.10.2009 recante l’approvazione della variante del PRG relativa al collegamento CanterinaPedemontana con contestuale approvazione del progetto preliminare, ma priva della prescritta dichiarazione di impegno.

Mancherebbe inoltre il prescritto parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 attestante la copertura finanziaria.

In disparte ogni valutazione circa l’eccepita tardività dell’impugnazione, deve rilevarsi che oggetto del presente giudizio è l’esclusione della ricorrente dal finanziamento regionale determinata da vizi propri della domanda dalla medesima presentata e non l’inserimento della medesima in posizione non utile al conseguimento del beneficio richiesto.

Ne deriva che la Provincia di Como non potrebbe trarre alcuna utilità dall’accertamento di un’eventuale illegittimità dell’ammissione disposta in favore del Comune di Cantù con conseguente inammissibilità della presente impugnazione per carenza di interesse.

In ogni caso, deve rilevarsi l’infondatezza della censura.

Il provvedimento in questione, infatti, al punto 8, in assoluta aderenza a quanto richiesto dal bando, dispone "di impegnare l’Amministrazione Comunale di Cantù a provvedere alla copertura finanziaria dell’intervento per la parte non coperta dal contributo pubblico entro la data di accettazione dello stesso".

Irrilevante, infine, è il dedotto difetto del parere di regolarità contabile ex art. 49 che non costituisce, per giurisprudenza costante, "un requisito di legittimità della delibera, avendo piuttosto lo scopo di individuare il soggetto che formalmente assume la responsabilità sul riscontro della regolarità contabile della proposta di provvedimento (cfr. per tutte TAR Piemonte, Sez. II, 29 giugno 1995, n. 373; TAR Campania, Napoli, Sez. I, 8 aprile 2010, n. 1830).

La circostanza travolge, altresì, il diciannovesimo motivo di ricorso.

Per quanto precede il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto.

Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate nella complessiva somma di Euro 4.000,00 a favore della resistente Regione, oltre al 12,5% a titolo di spese forfetariamente calcolate e di Euro 2.500,00 oltre al 12,5% a titolo di spese forfetariamente calcolate, ad I.V.A. e C.P.A. a favore del Comune di Cantù.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge nei termini di cui in motivazione.

Spese a carico come da motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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