Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-03-2011) 01-06-2011, n. 22091

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

zzo G., che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Svolgimento del processo

1. Il 21 maggio 2010 la Corte d’appello di Palermo confermava il decreto del locale Tribunale che, in data 8 aprile 2009, aveva rigettato la richiesta di revoca della confisca dell’immobile, situato in (OMISSIS), avanzata da A. R., moglie di T.G., destinatario, il 25 novembre 2004, della misura ablatoria reale.

A sostegno della domanda l’ A. rappresentava che i capitali impiegati per l’acquisto dell’immobile erano stati donati dal suocero, T.B., attraverso l’accensione di cinque libretti di risparmio a lei intestati; rilevava, inoltre, che mancava il rapporto di sproporzione tra la disponibilità di tale capitale e i flussi reddituali del nucleo familiare di T.B., provenienti dalla pensione di entrambi i coniugi, dai canoni di locazione di immobili di loro proprietà, dal reddito dominicale dei terreni, nonchè dalla vendita di un appartamento a R. P., come documentato mediante dichiarazioni acquisite ai sensi dell’art. 391 bis c.p.p..

La Corte, nel confermare la decisione del Tribunale, osservava che le circostanze dedotte, oltre a non integrare il requisito della "novità", erano inidonee a fornire la prova della legittima provenienza delle somme impiegate, in quanto, da un lato, non era stata prodotta alcuna documentazione idonea a ricostruire il percorso compiuto dal danaro utilizzato e, dall’altro, era rimasta indimostrata la provenienza dei capitali impiegati per l’acquisto del bene. Del resto, già in sede di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, erano stati messi in luce la caratura mafiosa di T.B. e l’incapacità reddituale dei coniugi A.T. a pagare le rate del mutuo relativo al suddetto immobile, pur se di importo non elevato.

2. Avverso il suddetto decreto ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, R.A. la quale lamenta violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all’erroneo apprezzamento dei nuovi elementi di fatto addotti per dimostrare l’insussistenza dei presupposti per l’adozione ab origine del provvedimento di confisca.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

1. La Corte territoriale, in adesione all’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un. 8 gennaio 2007, n. 37, Auddino), ha correttamente argomentato in ordine alla sussistenza originaria dei presupposti che avevano condotto all’emanazione del provvedimento ablativo e ha evidenziato che gli elementi addotti dalla difesa o sono inidonei, per la genericità del loro contenuto (cfr. allegazioni in ordine alla provenienza da T.B. delle somme impiegate per l’acquisto del bene), ad inficiare il ritenuto rapporto di sproporzione tra le disponibilità economiche lecite del proposto e il valore dell’immobile confiscato, corroborato a suo tempo da elementi obiettivi, oppure non rivestono il carattere di novità richiesto ai fini della revoca della confisca (cfr. deduzioni difensive circa la provenienza delle somme utilizzate per l’acquisto dell’immobile da un atto di donazione fatto dal padre di T. e il saldo corrisposto mediante ricorso ad un mutuo bancario, già disattese in sede di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale con il Decreto del 28 giugno 2006) I giudici di merito, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno spiegato le ragioni per le quali l’unico elemento "nuovo" prospettato dalla difesa a sostegno della richiesta di revoca, oltre a quello concernente le capacità reddituali dei coniugi T. – M., ossia la riconducibilità a T.B. della somma di novanta milioni messa a disposizione della A., non è di per sè idonea a inficiare la sussistenza dei presupposti per l’adozione della misura ablatoria reale, essendo rimasta indimostrata la perdurante disponibilità in capo a T.B. nel (OMISSIS) (data di accensione dei libretti intestasti alla A.) della somma di novanta milioni, costituente il residuo della maggior somma di L. 143.175.000, ricavata dalla vendita di un appartamento a R.P. nel periodo compreso tra il (OMISSIS) (cfr. dichiarazioni rese al difensore da G.A. ai sensi dell’art. 391 bis c.p.p.).

La Corte ha specificamente osservato, in proposito, che le deduzioni difensive non sono supportate da alcun obiettivo elemento documentale, ma si fondano essenzialmente sulle affermazioni delle parti che, in quanto direttamente o indirettamente interessate all’esito della procedura, non sono intrinsecamente credibili. Ha, quindi, correttamente messo in rilievo la circostanza che T. B., oltre che padre del proposto, è in qualche modo coinvolto nell’illecita attività estorsiva del figlio G., come già argomentato nel decreto in data 28 giugno 2006 con il quale veniva disposta la misura cautelare reale.

Sulla base di quanto sinora esposto, le censure difensive sono, all’evidenza, manifestamente infondate, atteso che il decreto impugnato, con ampio e puntuale richiamo alle emergenze processuali – in quanto tali insindacabili in sede di legittimità – ha correttamente argomentato circa la sproporzione tra le disponibilità lecite della A. e di T.G. e il valore degli investimenti effettuati, sottolineando che è rimasto indimostrato l’assunto difensivo circa la donazione dei capitali necessari per l’acquisto dell’immobile da parte di T.G., nonchè il pagamento, ad opera di T.B. e A.R. (suoceri della ricorrente), delle quote del mutuo contratto dalla A.. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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