Cass. pen., sez. I 17-10-2008 (02-10-2008), n. 39134 Tossicodipendente con programma di recupero – Condanna per reato ostativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
1. Con ordinanza in data 23.08.2007 la Corte d’appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione ed in esito alla dovuta procedura camerale, rigettava l’impugnazione proposta da D.G.R. avverso l’ordine di esecuzione della pena emesso il 26.07.2007 dal locale P.G..
Rilevava detta Corte come, essendo stato esso D.G. condannato anche per reato di rapina aggravata, ostativo alla concessione di benefici alternativi, non avesse fondamento il proposto incidente d’esecuzione con il quale il predetto lamentava la mancata concessione della chiesta sospensione della pena, avanzata D.P.R. n. 309 del 1990, ex artt. 91 e 94 ed anche la mancata considerazione, nell’impugnato provvedimento, della stessa istanza di sospensione.
2. Avverso tale ordinanza, chiedendone l’annullamento, proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato che riproponeva le stesse doglianze formulate ora quali vizi di legittimità e per difetto di motivazione.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte depositava quindi, in data 21.05.2008 requisitoria scritta con la quale richiedeva il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato con le conseguenze tutte di legge.
Ed invero l’istanza dell’odierno ricorrente di sospensione dell’esecuzione della pena era inaccoglibile, essendo stata pronunciata condanna a carico del D.G. per il reato di rapina aggravata che è incluso dall’art. 4 bis Ord. Pen., cui fa riferimento l’art. 656 c.p.p., comma 9, lett. a), nell’elenco delle fattispecie criminose ostative alla concessione del beneficio.
Ciò posto, va poi rilevato come i divieti di sospensione dell’esecuzione, sanciti dalla suddetta disciplina normativa codicistica, abbiano carattere generale e siano pertanto applicabili anche nei confronti dei tossicodipendenti che pur abbiano presentato domanda per ottenere il beneficio, secondo il prevalente e più recente orientamento ermeneutico di questa Corte di legittimità, indirizzo che va in questa sede ribadito (cfr., conformi, Cass. Pen. Sez. 1^, n. 40919 in data 21.10.2005, Rv. 232591, Ruggeri; Cass. Pen. Sez. 1^, n. 24581 in data 12.05.2006, Rv. 234687, Pranno; Cass. Pen. Sez. 1^, n. 19924 in data 16.05.2006, Rv. 234264, P.M./Casillo) a preferenza rispetto alla superata e contraria interpretazione (cfr., difforme, Cass. Pen. Sez. 1^, n. 233861 in data 21.03.2006, Sitzia).
Tanto ritenuto, il ricorso, che si incentrava su tale questione, deve essere rigettato per sua infondatezza.
Alla reiezione del gravame consegue per legge, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle pese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente D.G.R. al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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