Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-03-2011) 01-06-2011, n. 22223 Circostanze del reato Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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P.G. Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore generale di Brescia ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale nei confronti di M.B. è stata applicata la pena per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ravvisando l’ipotesi attenuata di cui all’art. 73, comma 5, e le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla contestata recidiva.

Il Procuratore generale lamenta che II giudicante avrebbe trascurato di considerare che, avendo ritenuto il giudizio di equivalenza tra l’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5 e la recidiva, la pena base sulla quale computare gli ulteriori calcoli aumento per la continuazione e diminuzione per il rito doveva essere quella di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1.

Il ricorso è fondato, come anche sostenuto dal PG presso questa Corte.

Infatti, per assunto pacifico, l’ipotesi disciplinata dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, integra una circostanza attenuante, sia pure ad effetto speciale, e non una figura autonoma di reato. Da ciò consegue che, allorchè essa concorra con circostanze di segno opposto o con la recidiva, si applica obbligatoriamente il giudizio di comparazione previsto dall’art. 69 cod. pen..

Ne deriva l’illegalità della pena e l’annullamento senza rinvio dell’accordo patrizio.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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