Cass. pen., sez. I 17-10-2008 (08-10-2008), n. 39132 Ordinanze contingibili e urgenti emanate da dirigenti amministrativi in ambito non esclusivo del Sindaco – Inottemperanza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Brindisi condannava D.V.G. e M.A. per il reato di cui all’art. 650 c.p. in quanto, quali proprietari di un bene immobile, non avevano ottemperato all’ordine del Dirigente dell’ufficio tecnico del Comune di (OMISSIS) di allacciarlo alla rete fognaria pubblica.
Rilevava che la materialità del fatto era pacifica e che non poteva accogliersi la tesi degli imputati secondo i quali l’ordinanza era illegittima perchè emessa da organo incompetente, e cioè dal dirigente tecnico, invece che dal sindaco.
Infatti, il potere del sindaco è previsto dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50, comma 5, e l’art. 107 consente l’emissione degli stessi provvedimenti anche ai dirigenti degli uffici, con esclusione di alcuni tra i quali non rientrano quelli di cui all’art. 50 cit., comma 5.
Aggiungeva che il potere di emettere provvedimenti contingibili e urgenti in materia di igiene competeva anche ai dirigenti amministrativi senza bisogno di una delega formale.
Avverso la decisione presentavano ricorso gli imputati e deducevano:
– erronea applicazione di norme giuridiche in quanto il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50, comma 5, riconosce il potere di emettere ordinanze contingibili e urgenti solo al sindaco, quale rappresentante della comunità locale, mentre compito dell’art. 107 è quello di chiarire che la sovrintendenza di funzioni statali o regionali spettano solo al sindaco ed esclude che tale potere sia attribuibile ai dirigenti;
inoltre l’art. 54 stesso decreto riserva solo al sindaco la possibilità di emettere ordinanze in presenza di gravi pericoli per l’incolumità dei cittadini e quindi ciò deve valere anche per quelle messe per motivi di igiene e sanità, così come ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato.
L’interpretazione delle norme effettuato dal giudice di primo grado appare del tutto conforme alla lettera della legge, in quanto il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 107 prevede al comma 5 che ai dirigenti amministrativi spetta l’adozione di atti di gestione e provvedimenti amministrativi del proprio settore tranne quelli previsti in capo al sindaco all’art. 50, comma 3, e all’art. 54.
Ne consegue che tale competenza sussiste anche per il potere di emettere ordinanze contingibili e urgenti in materia sanitaria, disciplinata dall’art. 50, comma 5 e quindi non di pertinenza esclusiva del sindaco.
La giurisprudenza di legittimità citata non riguarda le ordinanze emesse per motivi di igiene, ma solo quelle per motivi di incolumità previste dall’art. 54, per le quali sussiste una esclusione oggettiva (Sez. 1^, 28 gennaio 2003 n. 7025, rv. 223488).
Il ricorso deve essere rigettato e i ricorrenti condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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