Cass. pen., sez. I 16-10-2008 (01-10-2008), n. 38951 Confisca – Obbligatorietà per tutti i reati concernenti le armi – Operatività anche nel caso di estinzione del reato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Con sentenza, deliberata il 17 aprile 2008 e depositata il in pari data, il giudice della udienza preliminare del Tribunale di Brescia ha dichiarato non doversi procedere a carico di C. D.L., imputato delle contravvenzioni di cui all’art. 679 c.p. (capo sub G della rubrica) e L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 20 (capo sub H, ibidem) essendo i ridetti reati estinti per intervenuta oblazione; ha disposto la confisca delle materie esplodenti; ha ordinato, invece, la restituzione delle armi in sequestro "fatta salva ogni diversa determinazione dell’Autorità amministrativa".
2. – Ricorre per Cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale, mediante atto del 24 aprile 2008, col quale denunzia, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lettera b), inosservanza della legge penale, in relazione alla L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 6 e art. 240 del Pubblico Ministero, deducendo che in materia di reati concernenti le armi la confisca è obbligatoria e deve essere, pertanto, ordinata anche nel caso del proscioglimento dell’imputato per estinzione del reato.
3. – Il ricorso (peraltro proposto limitatamente alle sole armi e non anche alle munizioni delle quali il giudice a quo ha ordinato la restituzione, omettendo di disporne la confisca) è fondato.
Questa Corte ha ripetutamente fissato il principio di diritto, secondo il quale "la misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati, anche contravvenzionali, concernenti le armi, ed è obbligatoria anche in caso di estinzione del reato, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell’arma a persona estranea al reato" (Sez. 1, 10 novembre 2006, n. 1264, Pisciotta, massima n. 235854; cui adde: Sez. 1, 22 settembre 2006, n. 34042, Bardino, massima n. 234799).
E il principio in parola è stato ribadito proprio in termini: nel caso, appunto, di oblazione per la contravvenzione di cui alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 20 (Sez. 1, 23 ottobre 1997, n. 5967, Porpiglia, massima n. 209788; Sez. 1, 29 ottobre 1997, n. 413, Caracciolo, massima n. 209434) ovvero di cui al successivo art. 20 bis (Sez. 1, 12 novembre 1997, n. 11128, Maesano, massima n. 209157).
Conseguono l’annullamento, senza rinvio, della impugnata sentenza, limitatamente alla omessa confisca delle armi, già sequestrate, che questa Corte dispone, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., comma 1, lettera l). Non è, infatti, necessario, trattandosi di statuizione conseguente ipso jure, il rinvio al giudice di merito.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, l’impugnata sentenza, limitatamente alla omessa confisca delle armi, che dispone.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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