Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-03-2011) 01-06-2011, n. 22163

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

V.A. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, giudicando in sede di rinvio dopo annullamento di questa Corte di cassazione, ha confermato il giudizio di responsabilità del prevenuto in ordine ai reati contestatigli ( L. n. 638 del 1983, art. 2 e art. 81 c.p.).

L’annullamento era stato limitato al punto della conversione o commutazione della pena detentiva.

La Corte di rinvio ha ritenuto di confermare il giudizio di inapplicabilità della sostituzione della pena detentiva, ritenendo che nella specie sussistessero le condizioni soggettive ostative di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 59 e che in ogni caso, stante i gravi precedenti anche specifici, che ricorresse la condizione ostativa di cui al precedente art. 58, comma 2, ergo la prognosi di probabile non adempimento delle prescrizioni da parte dell’imputato.

Ricorre la difesa articolando tre motivi.

Con il primo ritiene che le riferite condizioni di salute dell’imputato avrebbero dovuto portare ad accogliere la richiesta di sostituzione.

Con il secondo si prospetta l’intervenuta prescrizione.

Con il terzo si deduce la nullità della notificazione del decreto di citazione in appello.

Le doglianze oltremodo generiche ed assertive non meritano accoglimento.

Il giudicante ha bene motivato sul diniego della sostituzione della pena detentiva. Le condizioni di salute (asserite) non rientrano tra i parametri di interesse.

Non è decorso il termine di prescrizione perchè, in ogni caso, il pregresso annullamento è stato limitato alla determinazione della pena, ma ha fatto salvo il giudicato sulla responsabilità.

Meramente asseriva la questione del difetto di nullità della notificazione, che, peraltro, evoca questione che il difensore presente all’udienza in appello neppure ha sollevato in quella sede.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1000 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *