Cass. pen., sez. I 16-10-2008 (01-10-2008), n. 38943 Espiazione in Italia di pene inflitte con sentenza pronunciata all’estero ai sensi della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Con ordinanza, deliberata il 13 febbraio 2007 e depositata il 19 febbraio 2007, la Corte di appello di Brescia, in funzione di giudice della esecuzione, deliberando sulla opposizione proposta dal condannato, ha confermato l’ordinanza 9 ottobre 2006 di rigetto della richiesta di applicazione del condono alla pena, inflitta (con sentenza 9 maggio 1996 per delitto di traffico di sostanze stupefacenti) dalla Corte di appello della Tracia a P. M. e in Italia espiata, ai sensi della convenzione europea sul trasferimento delle persona condannate.
Dopo aver dato atto del superamento di una delle regioni ostative, ritenuta nella ordinanza opposta e contestata dall’opponente (in relazione al quantitativo ingente degli stupefacenti), attesa la carenza di ogni riferimento alla aggravante a effetto speciale nella sentenza 23 aprile 1999 di riconoscimento della condanna, la Corte territoriale ha richiamato il consolidato indirizzo di questa Corte circa la inapplicabilità del condono alla condanne inflitte dal giudice straniero, ma espiate in Italia, in seguito al trasferimento del condannato.
2. – Ricorre per cassazione il condannato, personalmente, mediante dichiarazione resa il 12 marzo 2007, ai sensi dell’art. 123 c.p.p. al direttore della Casa circondariale di Bergamo, col quale dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all’art. 174 c.p., della L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1 e art. 12 della Convenzione di Strasburgo 21 marzo 1983, nonchè manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente, invoca conformi precedenti di merito e richiama, mediante citazione testuale il comunicato stampa diramato dal Ministero della Giustizia il 27 giugno 2006, in seguito alla scarcerazione, per effetto del condono, di una condannata trasferita in Italia dagli Stati Uniti di America, per la esecuzione della pena inflitta dal giudice americano.
3. – Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 27 ottobre 2007, ha rilevato che, secondo orientamento giurisprudenziale di questa Corte "uniforme e costante", l’indulto non è applicabile alle pene irrogate dal giudice straniero, espiate in Italia ai sensi della Convenzione di Strasburgo 21 marzo 1983, la quale non contempla il condono "tra le possibili cause modificatrice della durata della pena, indicate nell’art. 10 e delle quali, solo in via di eccezione, ne è consentita l’applicazione da parte dello Stato di esecuzione .. sempre tenuto a rispettare il vincolo derivante dalla natura e dalla durata della sanzione così come stabilita dallo Stato di condanna". 4. – La questione della applicazione del condono alle pene, inflitte dal giudice straniero ed espiate in Italia, è stata recentemente trattata da questa Corte, a Sezioni Unite (sentenza 10 luglio 2008, n. 36527, Napoletano), le quali, innovando, rispetto al precedente, consolidato indirizzo di legittimità (osservato dalla Corte territoriale), hanno fissato il (contrario) principio della applicabilità del condono "alle persone condannate all’estero e trasferite in Italia per l’espiazione della pena, con la procedura stabilita dalla Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persona condannate, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 25 luglio 1988, n. 334".
Conseguono l’annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Brescia.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Brescia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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