Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-03-2011) 01-06-2011, n. 22162

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.V. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (detenzione e cessione di due confezioni di sostanza stupefacente a B.L.).

La sentenza ha fondato il giudizio di responsabilità sull’apprezzamento della vicenda incriminata da parte degli operanti, che avevano verificato l’incontro tra l’imputato e il B., la dazione di denaro del secondo al primo e il momento successivo in cui il D., allontanatosi, era ritornato dal B. con lo stupefacente.

E’ stato escluso il consumo di gruppo, ritenuto in fatto inverosimile, nonostante le convergenti dichiarazioni dell’imputato e del B..

Con il ricorso si prospetta una diversa ricostruzione della vicenda sostenendosi che dovesse essere ritenuto l’uso di gruppo di droga, anche in ragione del preteso stato di tossicodipendente del D..

Il ricorso è inammissibile.

Da un lato perchè evoca una ricostruzione alternativa della vicenda, come insindacabilmente accertata dal giudice di merito, con motivazione affatto illogica.

Dall’altro perchè, nel sistema sanzionatorio degli stupefacenti, dopo il novum normativo di cui alla L. n. 49 del 2006, non vi sarebbe comunque spazio per un uso di gruppo sanzionabile solo amministrativamente ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75, giacchè viene penalmente sanzionato in ogni caso l’uso che non sia esclusivamente "personale" delle sostanze stupefacenti, dovendosi per l’effetto escludere la riconducibilità in ambito solo amministrativo di condotte del tipo di che trattasi. Sul punto cfr. Sezione 2, 6 maggio 2009, Mazzuca, rv. 244859, secondo cui, appunto, il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell’ipotesi del mandato all’acquisto che nell’ipotesi dell’acquisto in comune, è sanzionato penalmente a seguito della novella introdotta dalla L. n. 49 del 2006, risultando sussumibile nella fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), in quanto, in tal caso, non è ipotizzarle un uso "esclusivamente personale" (secondo quanto normativamente richiesto al fini dell’irrilevanza penale della condotta) della sostanza stupefacente.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1000 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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