Cass. pen., sez. I 16-10-2008 (03-10-2008), n. 38936 Disciplina dell’immigrazione – Atti diretti a procurare l’ingresso illegale di una persona in uno Stato estero

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Con sentenza deliberata e depositata con la contestuale motivazione il 15 gennaio 2008, il Tribunale di Tolmezzo, in composizione monocratica, ha assolto, perchè il fatto non sussiste, S.C., imputato del delitto previsto e punito dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, commesso in (OMISSIS).
Il Tribunale, pur avendo accertato, che il giudicabile era stato fermato, mentre alla guida del furgone Opel Astra Caravan, targato (OMISSIS), diretto verso la frontiera austriaca, trasportava due cittadini extra comunitari, ha motivato: alla stregua delle dichiarazioni dei passeggeri, l’ingresso nel territorio della Repubblica Austriaca era finalizzato al mero transito, essendo i trasportati diretti in Romania per il rimpatrio; pertanto la condotta non rientrava nella previsione della norma incriminatrice, la quale sanziona l’ingresso finalizzato alla immigrazione clandestina.
In proposito il giudice a quo, dato atto di difformi arresti nella giurisprudenza di legittimità, in ordine alla interpretazione della disposizione in parola, ha sostenuto, col corretto richiamo di un precedente in termini, che alla luce del principio di offensività e della ratio della norma incriminatrice non è configurabile il reato nella condotta diretta a procurare l’ingresso illegale in altro Stato dello straniero, per mero transito finalizzato al rimpatrio.
2. – Ricorre per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trento, mediante atto recante la data del 5 febbraio 2008, depositato il 6 febbraio 2008 col quale denunzia à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione alla norma incriminatrice, la quale non richiede che l’ingresso nel territorio dello Stato limitrofo sia finalizzato alla immigrazione e all’insediamento in quel territorio.
Il ricorrente lamenta che Tribunale ha realizzato, in via interpretativa, "la abrogazione, neppure troppo strisciante, del reato", rendendo "inapplicabile la norma", col pericolo di "incomprensioni, se non di problemi diplomatici con la vicina Austria", peraltro addossando al Pubblico Ministero la probatio diabolica in ordine all’intento dello straniero agevolato, comunque suscettibile di ripensamento una volta fatto ingresso nel territorio dell’altro Stato, laddove le persone agevolate sono "interessate in tutti i sensi" ad accreditare "la finalità del rientro in patria". 3. – Il ricorso è fondato.
Dopo qualche iniziale oscillazione in senso contrario (Cass., Sez. 1, 27 gennaio 2004, n. 12963, Cracium, massima n. 227170; Cass., Sez. 1, 7 aprile 2004, n. 18996, Bacusca, massima n. 227850; Cass., Sez. 1, 24 gennaio 2006, n. 14545, Baciu, massima n. 233941 e Cass., Sez. 1, 20 dicembre 2006, 7349/2007, Sandu, massima n. 236237), la giurisprudenza di questa Corte ha fissato il principio di diritto della irrilevanza del motivo dell’ingresso dello straniero extra comunitario nel territorio dello Stato confinante e della finale destinazione del passaggio transfrontaliero, se, cioè, finalizzato alla immigrazione nello Stato confinante, ovvero al mero transito, ovvero ancora, in tale ipotesi, al rimpatrio (v. Cass., Sez. 1, 6 ottobre 2006, n. 34053, Buza, massima n. 234803, cui adde: Cass., Sez. 1, 29 ottobre 2003, n. 48838, Botnaru, massima n. 226469; Cass., Sez. 1, 2 dicembre 2003, n. 492/2004, Giurcau, massima n. 226638;
Cass., Sez. 1, 5 dicembre 2003, n. 5813/2004, Rusu, massima n. 227145; Cass., Sez. 1, 20 gennaio 2004, n. 3866, Corodan, massima n. 227146; Cass., Sez. 1, 28 aprile 2004, n. 23193, Pitu, massima n. 228248; Cass., Sez. 1, 25 gennaio 2005, n. 4201, Ionescu, massima n. 230962).
Alla stregua della ricostruzione della genesi delle norma incriminatrice (siccome novellata dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, con ampliamento della previsione in funzione della tutela delle frontiere anche degli altri Stati, e, infine, dalla L. 12 novembre 2004, n. 271 di conversione del D.L. 14 settembre 2004, n. 241, con inasprimento della sanzione) e della illustrazione della ratio ispiratrice degli interventi del legislatore, in relazione alle obbligazioni assunte, sul piano del diritto internazionale, dalla Repubblica Italiana per effetto della adesione all’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica Francese, relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, la ermeneutica di questa Corte di legittimità ha valorizzato la considerazione della natura di reato di pericolo del delitto in esame e dell’oggetto giuridico.
L’indirizzo deve essere tenuto fermo.
L’art. 27, comma 1 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, cit., (v. annesso H della legge di ratifica ed esecuzione 30 settembre 1993, n. 388) sancisce la obbligazione, reciprocamente assunta dagli Stati contraenti, di sanzionare le condotte agevolatrici, a fine di lucro, non solo del soggiorno, ma anche – con disgiunta ed espressa previsione – del mero ingresso illegali dello straniero nel territorio di alcuno di suddetti Stati contraenti.
Recita, infatti, la disposizione: "Le Parti contraenti si impegnano a stabilire sanzioni appropriate nei confronti di chiunque aiuti o tenti di aiutare, a scopo di lucro, uno straniero ad entrare o a soggiornare nel territorio di una Parte contraente in violazione della legislazione di detta Parte contraente relativa all’ingresso e al soggiorni degli stranieri.
Orbene, il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 1 (nel testo in vigore) sanziona, per l’appunto, le condotte agevolatrici, consistenti in atti preparatori, tipizzandole in funzione della univoca finalizzazione all’ingresso illegale dello straniero in altro Stato.
E’ in tale finalità – ed esclusivamente in essa – che risiede il disvalore della condotta; e, in funzione di essa, il legislatore individua la soglia di punibilità, con anticipazione della tutela, rispetto al momento dell’attraversamento della frontiera.
Sicchè, in relazione alla norma in esame, risulta affatto irrilevante se l’ingresso illegale sia finalizzato alla temporanea dimora dello straniero nel territorio dell’altro Stato, ovvero allo stabile insediamento, ovvero ancora al mero transito; e, parimenti, irrilevante, in tal caso, è la destinazione finale del viaggiatore transfrontaliero.
Il chiaro tenore della norma e la ratio che la sottende non consentono all’interprete di sovrapporre alla scelte del legislatore (peraltro connesse all’adempimento di precisi obblighi sul piano del diritto internazionali) proprie valutazioni di politica criminale nella prospettiva della selezione delle condotte ritenute (più congruamente e convenientemente) meritevoli di sanzione.
Conseguono l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trieste, ai sensi dell’art. 569 c.p.p., comma 4.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trieste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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