Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-09-2011, n. 20074

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che:

1. G.F. ha chiamato in giudizio davanti la Corte di appello di Catanzaro M.C. perchè sentisse dichiarare l’efficacia civile della sentenza del Tribunale ecclesiastico regionale calabro di 1^ istanza del 21 ottobre 2006, ratificata dal Tribunale ecclesiastico regionale campano e di appello il 21 giugno 2007 e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Signatura Apostolica che ha dichiarato nullo il matrimonio contratto dalle parti in causa il (OMISSIS);

2. La Corte di appello di Catanzaro ha accolto la domanda;

3. Ricorre per cassazione M.C. con unico motivo di ricorso con il quale deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per error in procedendo per la nullità insanabile dell’atto di citazione ex art. 163 bis, 164, 183 c.p.c.. Lamenta infatti la ricorrente la violazione del termine minimo a comparire di novanta giorni previsto dall’art. 163 bis c.p.c., con conseguente nullità dell’atto di citazione e degli atti derivati nel giudizio di delibazione;

4. La ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito: se la mancata adozione dei provvedimenti previsti nell’art. 164 c.p.c., comma 2, in ipotesi di atto di citazione che assegni un termine a comparire inferiore a quello stabilito per legge, determini, nel caso il convenuto non si costituisca, la non sanabilità della nullità dell’atto, per essere il relativo termine perentorio, inderogabile ed assoluto, e, quindi, idoneo a costituire un valido rapporto processuale, con la conseguente nullità della relativa sentenza.

Nullità che tuttavia deve essere fatta valere dal convenuto non comparso, nei limiti e termini dei mezzi di impugnazione, con la conseguenza, in difetto, della formazione del giudicato;

5. Non svolge difese G.F.;

6. La Corte, riunita in Camera di consiglio, ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Motivi della decisione

che:

1. Il ricorso è fondato.

2. Infatti l’assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello stabilito è sanzionata dall’art. 164 c.p.c., con la nullità dell’atto che se non sanata ai sensi del comma 2 del cit. articolo si estende al giudizio;

3. Accertata pertanto la nullità del giudizio di appello le parti vanno rimesse davanti alla Corte di appello di Catanzaro per la riassunzione del giudizio e la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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