Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-03-2011) 01-06-2011, n. 22156

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

iede l’accoglimento del proprio ricorso.
Svolgimento del processo

Ricorre per cassazione, personalmente, P.G., avverso la sentenza in data 8.7.2009 del Tribunale di Macerata, in composizione monocratica, che in riforma della sentenza emessa in data 25.6.2008 dal Giudice di Pace di Macerata, escludeva la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, confermando nel resto il detto provvedimento con il quale il P. era stato condannato alla pena di Euro 700 di multa, oltre al risarcimento del danno (liquidato in Euro 49.137,45) in favore della costituita parte civile, essendo stato riconosciuto colpevole del reato di lesioni colpose con violazione delle norme sulla circolazione stradale (omesso rispetto dell’obbligo di precedenza in favore dell’auto antagonista, che stava impegnando la strada principale), in danno di A.S. (commesso il (OMISSIS)).

Deduce, anzitutto, la prescrizione del reato alla data del 15.8.2009.

In secondo luogo, si duole del vizio motivazionale in ordine alla valutazione dell’efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, dai consulenti di parte e dal perito nominato dal Giudice.

In terzo luogo, rappresenta l’omessa assunzione di una prova decisiva ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) dipendente dal rigetto di ammissione della domanda al perito circa "ipotesi alternative apprezzabili nella ricostruzione del sinistro".

Da ultimo, si lamenta la mancata acquisizione della sentenza n. 182/06 del Giudice di pace di Macerata (offerta dalla difesa nel corso del processo di 1^ grado) e della perizia del CTU, dalle quali emergeva l’assenza della violazione dell’obbligo di dare la precedenza del P..
Motivi della decisione

In effetti il termine prescrizionale previsto per il reato contestato sarebbe decorso al 15.8.2009, e quindi, dopo l’emissione della sentenza impugnata, senonchè la fondatezza di tale motivo non esclude la sua aspecificità, laddove risulti, in definitiva, proposto unicamente per far valere la prescrizione, come osservato da questa Corte (cfr. Sez. Un. n.33542 del 27.6.2001, Rv. 219531) ed in ogni caso l’inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, per assoluta genericità delle doglianze), non consentendo la formazione di un valido rapporto processuale, preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., l’estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta nè rilevata da quel giudice (Sez. Un. n. 23428 del 22.3.2005, Rv. 231164). Ed invero i residui motivi addotti risultano, anzitutto, aspecifici, avendo riproposto in questa sede pedissequamente le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile.

Ed è stato affermato che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità" (Cass. pen. Sez. 4, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. 2, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109). Ma se ne deve riconoscere anche la manifesta infondatezza, attesa la corretta ed esaustiva motivazione addotta dal giudice a quo per respingerli e ciò sia con riferimento alla ricostruzione del sinistro sulla scorta della perizia d’ufficio che ha individuato nella violazione dell’obbligo di concedere la precedenza all’auto condotta dalla S. incombente sul P. la causa efficiente dell’evento lesivo verificatosi, a prescindere dall’esistenza di concause come l’accertata condotta di guida della persona offesa, sia con riferimento al rigetto dell’integrazione probatoria ed acquisizione documentale invocata ritenuta, con adeguata argomentazione, del tutto superflua. Ed è stato affermato che la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia – valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente – è rimessa al giudice di merito e integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (Cass. pen., Sez. 4, 17.10.2007, n. 43403 rv. 238321; Sez. 4, 1.7.2009, n. 37838, rv.

245294).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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