Cons. Stato Sez. III, Sent., 01-06-2011, n. 3330 U. S. L. inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il presente giudizio costituisce l’epilogo di un’annosa controversia svoltasi fra l’attuale appellante dr. P. e la U.S. L. n. 23 della Campania, e per quest’ultima la gestione liquidatoria.

In sintesi, l’interessato ha ottenuto con sentenze passate in giudicato il riconoscimento prima del diritto all’inquadramento in una qualifica superiore, e poi del diritto alle differenze retributive arretrate.

A quanto pare, le suddette decisioni risultano eseguite, anche con l’adempimento di tutte le obbligazioni relative ai crediti retributivi dell’interessato. Tutto ciò si può ritenere tacitamente ammesso; comunque non viene dedotto il contrario.

2. L’interessato, tuttavia, ha promosso una ulteriore azione davanti al T.A.R. Campania, con ricorso notificato il 14 ottobre 2008, chiedendo il riconoscimento del danno "biologico, morale, esistenziale e patrimoniale" causato dai comportamenti asseritamente illeciti dell’amministrazione. Tali comportamenti consisterebbero nel ritardo con il quale l’Amministrazione ha provveduto a quanto di sua competenza.

3. Il T.A.R. Campania, con la sentenza ora appellata, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.

Ha osservato, infatti, che la domanda risarcitoria proposta dall’interessato attiene a rapporti di diritto soggettivo e non di interesse legittimo.

L’interessato appella la sentenza, sostenendo invece la giurisdizione del giudice amministrativo, con l’argomento che la pretesa risarcitoria si basa sullo scorretto esercizio di poteri autoritativi.

4. Questo Collegio ritiene condivisibile la sentenza con la quale il T.A.R. ha declinato la propria giurisdizione.

Appare assorbente, al riguardo, la considerazione che l’interessato non prospetta i danni, di cui chiede il risarcimento, come derivanti dall’emanazione di provvedimenti illegittimi, bensì da meri comportamenti.

D’altra parte, va considerato che nei giudizi pregressi l’interessato si è rivolto al giudice amministrativo in quanto quest’ultimo era titolare, allora, della giurisdizione esclusiva in materia di pubblico impiego. Era dunque quella la sede nella quale far valere le pretese inerenti al rapporto di lavoro, a prescindere dalla loro qualificazione come diritti soggettivi o interessi legittimi.

Tuttavia, com’è noto, la giurisdizione esclusiva in materia di pubblico impiego è venuta meno con il decreto legislativo n. 80 del 1998, per effetto del quale tutte le controversie sono state devolute al giudice civile del lavoro. E’ vero che la giurisdizione amministrativa è stata fatta salva, a titolo transitorio, per le controversie già pendenti o ancora da promuovere, relative ai periodi pregressi; ma in ogni caso le relative azioni dovevano essere proposte entro il 15 settembre 2000.

5. Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve dunque concludere nel senso che la controversia ora in esame appartiene alla giurisdizione del giudice civile.

Resta salva la facoltà dell’interessato di riassumere il giudizio davanti al giudice civile, a norma dell’art. 11 c.p.a..

Le spese del presente giudizio possono essere equitativamente compensate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta l’appello. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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