T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 01-06-2011, n. 2938 Detenzione abusiva e omessa denuncia Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espone in fatto il ricorrente che il provvedimento impugnato è stato adottato sull’unico presupposto della presunta violazione degli artt.718, 719 e 101 cp per aver favorito, quale gestore di fatto del bar in Casapesenna (Ce) intestato alla moglie, l’esercizio di giochi d’azzardo.

L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita per resistere al ricorso.

Alla pubblica udienza del 19 maggio 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.
Motivi della decisione

1. Con il ricorso in esame parte ricorrente lamenta la violazione dell’art.10 del TU n.733/1931 e degli artt.444 e 445 cpp, nonché la carenza dei presupposti e l’eccesso di potere.

2. Il Collegio ritiene in via preliminare di sottolineare che nella materia delle licenze di pubblica sicurezza, perché siano rispettati i principi costituzionali di eguaglianza e le libertà fondamentali riconosciute dalla Costituzione, i requisiti attitudinali o di affidabilità dei richiedenti di tali licenze devono pur sempre essere desunti da condotte del soggetto interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale e accertate in sede penale, ma devono essere significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere, non essendo ammissibile che da episodi estranei al soggetto finiscano per discendere conseguenze per lui negative, diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge e non suscettibili, secondo una valutazione ragionevole, di rilevare un’effettiva mancanza di requisiti o di qualità richieste per l’esercizio delle funzioni o delle attività di cui si tratta, traducendosi così in una sorta di indebita sanzione extralegale (T.A.R. Veneto, III, 14.4.2006, n.1017).

Ciò non esclude che l’Amministrazione dell’Interno ha un potere ampiamente discrezionale per valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l’adozione del provvedimento di revoca di un’autorizzazione di polizia, potendo esercitare il suo potere nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell’adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare le circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto richiedente sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi (Cons. Stato, IV, 5.7.2000, n. 3709), con la conseguenza che il detentore deve essere persona esente da mende o da indizi negativi nei cui confronti esista sicura affidabilità, dovendosi escludere che le precedenti autorizzazioni rilasciate possano comportare un affievolimento dell’attività di controllo sulla attuale sussistenza delle condizioni in sede di richiesta di rinnovo della licenza (T.A.R. Sardegna, I, 26.3.2009, n.356). D’altro canto il Prefetto ha un potere ampiamente discrezionale per valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l’adozione del provvedimento di divieto o di revoca della detenzione stessa in quanto la misura restrittiva persegue la finalità di prevenire la commissione di reati e, in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza, con la conseguenza che il detentore deve essere persona esente da mende o da indizi negativi.

2.1 A titolo esemplificativo la sottoposizione a procedimenti penali, conclusa con provvedimenti di archiviazione, non è circostanza che da sola possa giustificare il divieto di autorizzazione di polizia per sopravvenuta inaffidabilità del titolare della stessa per perdita del requisito della buona condotta, che può essere conseguente solo ad una valutazione complessiva della personalità del soggetto destinatario del diniego di rinnovo dell’autorizzazione di polizia (T.A.R. Puglia, Bari, I, 25.11.2004, n.5478); l’Amministrazione, nel condurre l’istruttoria ai fini del rilascio della licenza, non può dunque limitarsi ad evidenziare, ad esempio, solo la sussistenza di ostativi vincoli di parentela con persone pregiudicate senza, in concreto, valutarne l’incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso nell’uso della licenza, ciò perché la valutazione della possibilità di abuso, pur fondandosi legittimamente su considerazioni probabilistiche, non può prescindere da una congrua ed adeguata istruttoria, della quale dar conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi (Cons. Stato, VI, 22.10.2009, n.6477; T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 18.4.2005, n.540).

2.2 Con particolare riguardo alla fattispecie in esame il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato, atteso che l’unica circostanza addebitata a parte ricorrente, ossia la richiesta di decreto penale di condanna per presunta violazione degli artt.718, 719 e 101 cp per aver favorito, quale gestore di fatto del bar in Casapesenna (Ce) intestato alla moglie, l’esercizio di giochi d’azzardo, a parte che nulla risulta dal certificato del Casellario giudiziale del 26 giugno 2009, non può da sola determinare la formazione di un giudizio di pericolosità nei riguardi del ricorrente, risultando pertanto fondate le censure dedotte in sede ricorsuale quanto ai necessari accertamenti da espletarsi nei confronti di un soggetto circa la mancanza da parte del medesimo del requisito della buona condotta, per cui la Sezione ritiene che in simili circostanze (ex multis, cfr.4.5.2011, n.2454; 13.5.2010, n.4820) sia mancata una valutazione complessiva della personalità del soggetto in termini di affidabilità e/o probabilità di abuso nell’uso della licenza.

3. Per questi motivi il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, mentre resta fermo l’onere di cui all’art.13 del DPR n.115/2002, come successivamente modificato, a carico della parte soccombente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnazione.

Spese compensate; resta fermo l’onere di cui all’art.13 del DPR n.115/2002, come successivamente modificato, a carico della parte soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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