Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-03-2011) 01-06-2011, n. 22142 Determinazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza ex art. 444 c.p.p., resa in data 15 giugno 2010, il Tribunale di Camerino applicava nei confronti di P.A. la pena di giorni cinque di arresto ed Euro 480,00 di ammenda, in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c); con l’aggravante di cui al medesimo art. 186 C.d.S., comma 2 sexies.

Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso in cassazione la Procura della Repubblica di Camerino, rilevando la violazione dell’art. 186 C.d.S., comma 2 sexies e comma 2 septies.

Osserva l’esponente che la contestata aggravante di cui al comma 2 sexies si sottrae all’ordinario giudizio di equivalenza di cui all’art. 69 c.p.; essa, infatti, va applicata obbligatoriamente e le eventuali riduzioni per l’applicazione di circostanze attenuanti, vanno calcolate sulla pena base, già aumentata per effetto di detta aggravante, secondo quanto dispone l’art. 186 C.d.S., comma 2 septies.

Sotto altro aspetto, il ricorrente osserva che il giudicante ha concesso all’imputato le circostanze attenuanti generiche, in ragione dell’incensuratezza e del comportamento processuale non oppositivo, evenienze che l’esponente non ritiene sufficienti a giustificare l’applicazione delle attenuanti generiche.

P.A., a ministero del difensore, ha depositato memoria.

Il ricorso risulta infondato.

Soffermandosi primariamente sulle modalità di applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 sexies, che incide sulla misura dell’ammenda, nel caso in cui il reato di guida in stato di ebbrezza venga commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7, si osserva che il medesimo art. 186 C.d.S comma 2 septies, detta specifiche disposizioni al riguardo. La norma da ultimo citata stabilisce, infatti, che "Le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante di cui di cui al comma 2 sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa.

Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante".

Come si vede, per espressa indicazione del legislatore, nell’ambito del reato contravvenzionale di guida sotto l’influenza dell’alcol, aggravato dall’ora notturna, la diminuzione di pena conseguente all’eventuale riconoscimento di circostanze attenuanti può avvenire solo dopo che sia stato applicato l’aumento di pena dovuto per effetto della predetta circostanza aggravante.

Orbene, deve rilevarsi che nel caso di specie il criterio ora richiamato è stato sostanzialmente rispettato dal Tribunale di Camerino; nella sentenza impugnata, invero, è stata applicata la riduzione dovuta per effetto delle attenuanti generiche sulla pena di Euro 1.070,00 di ammenda e giorni nove di arresto; la pena base è stata fissata, cioè, in misura ben superiore al minimo edittale, di talchè risulta osservato il richiamato canone legale ove è stabilito che le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla aggravante di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 sexies. Con riguardo, poi, al secondo motivo di censura, con il quale parte ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata, relativamente alla concessione delle attenuanti generiche, preme rilevare che questa Suprema Corte ha chiarito che in tema di patteggiamento una volta che l’accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della pena non è consentito, nè all’imputato nè al Pubblico Ministero – fuori dai casi di palese incongruenza, che certamente non ricorre nel caso di specie – censurare il provvedimento in punto di qualificazione giuridica del fatto e di ricorrenza delle circostanze (cfr. Cass. Sez. 6, sentenza n. 32004 del 10/04/2003, dep. 29/7/2003, rv. 228405).

Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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