Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-03-2011) 01-06-2011, n. 22084 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 1.6.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava l’istanza con la quale V.G. aveva chiesto l’affidamento in prova ai servizi sociali, in relazione alla condanna ad anni due di reclusione inflittagli dal Tribunale di Avellino con sentenza in data 28.10.2003.

Il Tribunale di Sorveglianza motivava il rigetto dell’istanza, con riferimento ai numerosi precedenti penali, ai processi pendenti, alle negative informazioni di Polizia e all’avviso orale ricevuto dal V. il 13.12.2008 ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 4.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza, poichè il Tribunale si era basato su un certificato dei carichi pendenti non aggiornato; non aveva considerato che i precedenti penali erano tutti risalenti e che il V. non commetteva reati da dieci anni, essendosi dedicato ad una regolare attività lavorativa; non aveva neppure considerato le positive informazioni della Questura di Avellino e il fatto che l’avviso orale era stato revocato.

Dal certificato del D.A.P. in data 7.3.2011, acquisito agli atti, si evince che V. Gennaro ha finito di scontare la pena di cui trattasi in data 15.11.2010.

Essendo venuto meno l’interesse del ricorrente alla pronuncia di questa Corte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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