Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-09-2011, n. 20044 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La controversia ha ad oggetto il silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate alla richiesta di rimborso dell’IRAP versata dalla Azienda Provinciale dei Trasporti Verona s.p.a., con riferimento agli esercizi 1999 e 2000. La tesi prospettata dalla società è che debbano essere esclusi dalla base imponibile l’IRAP, quanto meno per i periodi di imposta in questione, i contributi ricevuti dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia in conto ripianamento perdite.

In entrambi i gradi del giudizio di merito, la pretesa della società è stata ritenuta infondata.

Con l’odierno ricorso, la società ripropone la tesi della esclusione – dalla base imponibile dei detti contributi, denunciando la sentenza impugnata, con due articolati motivi, di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 1 e 11 bs anche in combinato disposto con la L.R. Veneto 30 ottobre 1998, artt. 32 bis e 49 e L.R. 26 gennaio 2004, n. 30, art. 1 ed anche sotto il profilo del vizio di motivazione.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Il ricorso appare manifestamente infondato.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è motivo di discostarsi. "In tema di IRAP, il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 3, comma 2-quinquies, (introdotto dalla Legge Di Conversione 22 novembre 2002, n. 265), nell’includere nella base imponibile, con decorrenza dal 1 gennaio 2003. i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli non assoggettati alle imposte sui redditi, dispone esclusivamente per il futuro, eliminando ogni dubbio in ordine alla debenza dell’imposta, e non costituisce pertanto interpretazione autentica del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3, (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, art. 1, comma 1, lett. b), la quale è stata invece fornita dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, nel senso che sono soggetti all’imposta in questione anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale. Ne consegue che i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati – prima dal Fondo nazionali trasporti, poi dalle regioni – alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell’IRAP, anche se erogati in epoca anteriore al 31 dicembre 2002" (Cass. SS.UU. 21749/2009).

Ne deriva che anche il preteso vizio di motivazione sulla correlazione dei contributi regionali ai costi fiscalmente indeducibili ai fini IRAP non rileva. In punto di fatto, poi, la CTR ha affermato che, per ammissione della stessa parte ricorrente, si tratta di contributi erogati per il "ripianamento dei disavanzi delle aziende". In punto di diritto, anche con specifico riferimento alla legge regionale del Veneto n. 4/2001, questa Corte ha ritenuto che, per il biennio in questione (1999/2000), i contributi contribuiscono a formare la base imponibile IRAP (Cass. 13155/2010).

Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità, in considerazione della recente affermazione della giurisprudenza di riferimento.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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