Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-03-2011) 01-06-2011, n. 22082 Sentenza contumaciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Sandro Anna Maria che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 26.4.2010 il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano, in veste di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da S.L. di non esecutività della sentenza in data 27.1.2006, con la quale il predetto era stato condannato alla pena di anni 2, mesi 2 di reclusione ed Euro 900,00 di multa per il delitto di ricettazione. Con la stessa ordinanza rigettava altresì la richiesta di rimessione in termini per impugnare detta sentenza.

Dall’ordinanza risulta che S.L., in data 20.11.1998, aveva dichiarato alla Polizia Giudiziaria, in relazione al processo in questione, il proprio domicilio in (OMISSIS). Al predetto domicilio non era stato possibile notificare alcun atto, fino all’emissione della sentenza in data 27.1.2006.

Prima di notificare l’estratto contumaciale, l’ufficio volle accertarsi che lo S. non fosse detenuto e, dalla ricerca eseguita tramite il D.A.P., era risultato che il predetto aveva subito un periodo di carcerazione a (OMISSIS).

Ritenuto, quindi, che in base alle nuove emergenze non fosse più attendibile la dichiarazione di domicilio effettuata nel 1998, presso il quale peraltro non era stato possibile effettuare alcuna notifica, venivano diramate nuove ed accurate ricerche, attraverso le quali si appurava che S.L. viveva a (OMISSIS), presso i suoi genitori. L’estratto contumaciale veniva quindi regolarmente notificato al predetto indirizzo il 3.5.2007. Il Giudice dell’esecuzione riteneva, pertanto, valida la notifica dell’estratto contumaciale, rimarcando che anche nell’istanza del 9.2.2010, con la quale era stato sollevato incidente di esecuzione, lo S. aveva indicato il proprio recapito in (OMISSIS).

Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la suddetta ordinanza, il difensore di S.L., chiedendone l’annullamento per illogicità della motivazione e per inosservanza della legge penale.

Avendo lo S. regolarmente dichiarato il proprio domicilio ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 1, in mancanza della comunicazione all’autorità giudiziaria del mutamento di domicilio, gli atti del processo dovevano essere notificati mediante consegna al difensore, come prevede il citato articolo.

Detta notifica avrebbe anche consentito la proposizione dell’impugnazione da parte del difensore domiciliatario ex lege.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il nostro ordinamento, anche a seguito della giurisprudenza della Corte di giustizia europea, tende a realizzare il principio dell’effettiva conoscenza della sentenza da parte del contumace e, all’uopo, è stato modificato l’art. 175 c.p.p. nella parte in cui regola i presupposti della restituzione in termini per proporre impugnazione.

Nel caso di specie, il giudice, proprio in applicazione del suddetto principio, prima di procedere alla notifica dell’estratto contumaciale, ha voluto accertare che l’imputato non fosse detenuto, non apparendogli affidabile la vecchia dichiarazione di domicilio, risalente ad oltre sette anni prima, per il fatto che la notifica di atti non era mai andata a buon fine al domicilio dichiarato.

A seguito del suddetto (scrupoloso) accertamento, ha prima individuato un diverso recapito dichiarato dall’imputato e poi, a seguito delle opportune ricerche, ha individuato l’attuale residenza dell’imputato in (OMISSIS), dove l’estratto contumaciale della sentenza è stato notificato in data 3.5.2007, senza che la difesa contesti la regolarità di detta notifica.

La difesa si lamenta per il fatto che l’estratto contumaciale non sia stato notificato al difensore, ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 4, ma è del tutto evidente che – una volta notificato l’atto regolarmente all’imputato – non poteva poi essere esperita la procedura prevista dal suddetto articolo.

E’ pacifico in giurisprudenza che l’estratto della sentenza contumaciale è dovuto soltanto all’imputato contumace e non anche al suo difensore, anche perchè questi, avendo necessariamente partecipato al dibattimento, era venuto a conoscenza dell’esito del processo e avrebbe avuto modo, se lo avesse ritenuto opportuno, di proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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