Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-03-2011) 01-06-2011, n. 22079 Affidamento in prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 18.5.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l’istanza di M.A., detenuto dall’11.3.2009, volta ad ottenere l’affidamento in prova in casi particolari, in relazione ad una pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione infintagli dalla Corte d’Appello di Roma con sentenza in data 23.6.2009 per violazione della legge stupefacenti. Il M. aveva presentato istanza di affidamento terapeutico presso la comunità semiresidenziale (OMISSIS), indicando il proprio domicilio in (OMISSIS), presso l’abitazione della madre.

Il Tribunale di Sorveglianza respingeva l’istanza considerando i gravi precedenti penali; il comportamento tenuto dal M. in occasione di un precedente ricovero in comunità; il fatto che avesse interrotto in quella occasione il programma riabilitativo per poi commettere la violazione della legge stupefacenti in oggetto; lo stato psichico, gravemente alterato per l’uso di stupefacenti.

Valutava in modo sfavorevole la rinuncia al ricovero presso una comunità di Nettuno per poi chiedere l’affidamento in una comunità che prevedeva solo un programma semi-residenziale. Riteneva che, nonostante il parere favorevole della relazione di sintesi, non vi fosse una seria motivazione al recupero e che la misura richiesta non fosse sufficientemente contentiva rispetto alla pericolosità sociale.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendo l’annullamento della suddetta ordinanza, in quanto il Tribunale di Sorveglianza non aveva tenuto conto della precarietà delle condizioni fisiche del M., risultanti dal diario clinico, limitandosi a considerare il fatto che le condizioni di salute non fossero incompatibili con il regime carcerario.

Non aveva tenuto conto neppure del giudizio di idoneità a intraprendere un percorso riabilitativo, espresso a seguito dell’osservazione in carcere, disattendendo le conclusioni della relazione psicologica e comportamentale, senza compiere una valutazione critica di detta relazione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’istanza di affidamento terapeutico avanzata dal ricorrente, prendendo in esame tutti gli aspetti del caso e dando al complesso delle risultanze una risposta immune da vizi logico giuridici.

Correttamente ha ritenuto che le condizioni di salute del ricorrente, peraltro ritenute dai sanitari dell’istituto non incompatibili con il regime carcerario, non dovessero essere tutelate con la misura richiesta, il cui scopo è quello della riabilitazione e del recupero sociale, e non quello di prestare adeguate cure fisiche a persona in cattive condizioni di salute. Nella ordinanza, sulla base dei precedenti penali, della personalità, del lungo periodo di tossicodipendenza, del comportamento tenuto in occasione di un precedente ricovero in comunità e delle condizioni psichiche si è ritenuto che la pericolosità sociale del ricorrente non fosse adeguatamente contenuta con un ricovero in una comunità semiresidenziale, che avrebbe peraltro consentito al ricorrente di frequentare gli stessi luoghi in cui aveva manifestato lo stato di tossicodipendenza e commesso reati legati al predetto stato.

Il Tribunale ha preso in considerazione il parere contenuto nella relazione psicologica e comportamentale, ma ha ritenuto che gli aspetti sopra indicati e la pericolosità del ricorrente non consentissero, nonostante il parere favorevole della relazione, di concedere la misura richiesta, in quanto appariva troppo alto il rischio di ricadute.

Pertanto, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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