Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-05-2011) 01-06-2011, n. 22116 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 2.11.2010 il Tribunale di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, respingeva l’istanza finalizzata alla revoca della sentenza di condanna per ne bis in idem e quella volta alla concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e non menzione avanzata da F.C.; accoglieva, invece, la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati con: a) sentenza emessa dal Pretore di Palermo in data 22.4.1999 e sentenza del Tribunale di Palermo in data 18.6.2001, per il reato di cui all’art. 570 cod. pen. in relazione alle quali era già stata in precedenza riconosciuta la continuazione; b) sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 4.7.2008, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 30.9.2009, irrevocabile il 22.12.2009, relativa al reato di cui all’art. 570 cod. pen..

2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per violazione dell’art. 665 c.p.p., commi 2 e 4, deducendo l’incompetenza funzionale del Tribunale di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, per essere competente la Corte di appello di Palermo che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima in data 30.9.2009. Ed invero, la predetta Corte si era già pronunciata con ordinanza del 19.10.2010 in relazione all’incidente di esecuzione proposto dal F., rideterminando la pena complessiva con riferimento alle medesime sentenze di condanna di cui alla decisione impugnata.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

1. Secondo l’indirizzo assolutamente maggioritario di questa Corte – che il Collegio condivide – la determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico da individuare sulla base del criterio fissato dall’art. 665 c.p.p., comma 4; quest’ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell’esecuzione, avente carattere funzionale e, perciò, assoluta ed inderogabile, stabilisce che essa deve essere fissata sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, indipendentemente dall’oggetto della domanda (Sez. 5, n. 29041, 12/07/2002, Surace, rv. 222081; Sez. 1, n. 291, 12/01/1999, Cara Damiani, rv. 212868; Sez. 1, n. 3812, 25/06/1998, Marasco, rv.

211428; Sez. 1, n. 1224, 27/02/1998, Naretto, rv. 210195; Sez. 1, n. 2650, 01/06/1994, Casamirra, rv. 198934).

Inoltre, a norma dell’art. 662 cod. proc. pen., comma 2 laddove la sentenza d’appello riformi quella di primo grado – salvo che la riforma attenga soltanto alla entità della pena, alle misure di sicurezza ed alla statuizioni civili – giudice dell’esecuzione competente è la Corte di appello.

2. Tanto premesso, nel caso in esame, come si rileva in atti, la sentenza divenuta irrevocabile per ultima è quella della Corte di appello di Palermo in data 30.9.2009 (irrev. il 22.12.2009) che ha riformato quella di primo grado in ordine alla responsabilità dell’imputato che ha assolto limitatamente alla contestazione del reato commesso in danno di C.C. in data successiva all’1.10.2005.

Conseguentemente, deve ritenersi la competenza funzionale della Corte di appello di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, ed il provvedimento impugnato del tribunale di Palermo deve essere annullato senza rinvio con la trasmissione degli atti alla predetta Corte di appello competente, allo stato, a decidere sull’istanza avanzata dal F..
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo per quanto di sua competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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