T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 01-06-2011, n. 4975 U. S. L. inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

quanto segue.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenendolo illegittimo sotto più profili, la dottoressa R.M. ha impugnato la delibera n.481 del 7.3.96: con cui, da parte della ASL RM/A (sua Amministrazione di appartenenza), se ne è disposto l’annullamento dell’inquadramento (effettuato, precedentemente, ai sensi dell’art.117, lett.b, del D.P.R. n.270/87) nel 10° livello retributivo.

Nella pubblica udienza del 18.5.2011: data in cui il relativo ricorso è stato chiamato per la discussione, si constata che – il 30.5.96 – la cennata delibera è stata oggetto (in via di autotutela) di un formale provvedimento di ritiro.

Nel prendere atto di quanto sopra (e nel ravvisare giustificati motivi per far luogo all’integrale compensazione delle spese di lite), il Collegio non può (pertanto) che dichiarare improcedibile il ricorso stesso.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

definitivamente pronunciando in rito

dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe;

compensa, tra le parti, le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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