Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-09-2011, n. 20033 ICI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

igetto dei precedenti.
Svolgimento del processo

Con ricorso notificato al Consorzio tra Artigiani Produttori di Mobili d’Arte di Bovolone (VR) il 14 marzo 2005 (depositato il 21 marzo 2005), il Comune di Bovolone (VR) – premesso che: (1) detto Consorzio possedeva nel territorio comunale cinque edifici ("due destinati ad abitazione e tre immobili strumentali all’esercizio dell’attività di impresa, catastalmente descritti alla sezione A del foglio 8 mappale n. 24 subalterni 2-3-6-7-8") ; (2) "l’accatastamento dei tre immobili di tipo strumentale (cat. D/7 e D/8) di cui ai subalterni 6, 7 e 8" era susseguente alla variazione per "fusione, ampliamento e frazionamento" operata sull’immobile contraddistinto alla sez. A fg. 8 mapp. 24 sub 1, regolarmente iscritto in catasto con rendita attribuita …, in atti dal 26 febbraio 1992"; (3) "a seguito di ultimazione dei lavori" erano state presentate due "note di variazione catastale", l’una il 7 agosto 1992 e l’altra il 4 settembre 1995, per effetto delle quali "veniva soppressa l’unità … in catasto alla sez. A fg. 8 mapp. 1 … con creazione di tre U.I.U. … allo stesso foglio, due di categoria D/7 … (mapp. 24, rispettivamente subalterni 6 e 7), una di categoria D/8 … (mapp. 24, subalterno 8)"; "le variazioni risultano, tutte, in atti dal 5 ottobre 1999"; (4) il Consorzio aveva provveduto a calcolare l’imposta comunale dovuta su detti immobili (ICI) "sulla base del valore contabile" al primo gennaio di ciascun anno (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3) e aveva dichiarato "uno solo dei due fabbricati" a "destinazione abitativa", "omettendo la denunzia del secondo" ("in relazione al quale si procedeva all’accertamento ed alla liquidazione dell’imposta") ; (5) "a seguito della emanazione della L. n. 342 del 2000" esso Comune aveva liquidato l’imposta "secondo quanto stabilito dalla L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3" -, in forza di tre motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 18/15/04 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto (depositata il 13 aprile 2004) che aveva accolto l’appello proposto dal Consorzio avverso la decisione (45/03/03) della Commissione Tributaria Provinciale di Verona la quale aveva respinto il ricorso del contribuente.

Nel controricorso notificato il 21 aprile 2005 (depositato il 2 maggio 2005), il Consorzio intimato instava per il rigetto dell’impugnazione del Comune.
Motivi della decisione

1. La sentenza impugnata.

La Commissione Tributaria Regionale – premesso che il Consorzio aveva contestato gli avvisi di accertamento eccependo (a) "l’erronea determinazione della base imponibile ICI per gli immobili posseduti appartenenti alla categoria "D", perchè quantificata tenuto conto della rendita catastale, in luogo di considerare "i valori rilevabili dalle scritture contabili di bilancio"" e (b) la "violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, atteso che le rendite catastali attribuite, pur essendo in atti entro il 31 dicembre 1999, non erano state notificate e quindi non potevano avere efficacia retroattiva" -, affermato evincersi "dalla lettura degli atti di causa" (1) che "al 6 marzo 1992 l’unico immobile strumentale (poi frazionato) aveva una propria rendita catastale"; "successivamente, in tempi diversi, a seguito di lavori di frazionamento (o di nuove costruzioni aggiunte) dell’anzidetto immobile D/8, avvenuti in data 7 agosto 1992 e … 4 settembre 1995, il Consorzio … aveva ricavato tre distinte unità immobiliari di cui due appartenenti alla categoria D/1 ed una alla categoria D/8" e (2) che "alle nuove unità immobiliari venivano attribuite rispettivamente le rendite catastali … tutte in atti dal 5 ottobre 1999", ha accolto l’appello del contribuente osservando:

"il Comune … poteva pretendere il pagamento delle quote differenziali dell’ICI solamente dopo il termine del 5 ottobre 1999, data in cui l’ex UTE aveva "messo in atti" le nuove rendite catastali" (per cui il Consorzio "giustamente" aveva calcolato "la base imponibile tenuto conto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3") perchè (come "ormai pacifico") "a seguito dell’entrata in vigore della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 14 … le rendite catastali sono efficaci solo dopo la loro notifica", con la conseguenza che "gli atti impositivi comunicati o notificati dopo l’anzidetta data, relativi a maggiori imposte richieste per gli anni precedenti sono nulli";

– "l’ente comunale (od anche l’ex UTE) avrebbe dovuto dimostrare" (la "circostanza negata dal Consorzio", della quale "sarebbe stato molto agevole fornire la prova" da parte del Comune) che "le rendite fossero state pubblicate presso l’albo pretorio del Comune … entro il 31 dicembre 1999 … in base alle vecchie procedure";

il "fatto che il Consorzio, per le abitazioni classificate in A/3, non aveva operato distinti versamenti" non ha "cagionato alcun danno tributario" per cui si deve applicare "la normativa" di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 13. 2. Il ricorso del Comune.

Questo censura tale decisione con tre motivi.

A. Con il primo il ricorrente – dedotto evincersi "dal testo del ricorso riprodotto" che il Consorzio, in primo grado, non aveva contestato "con nessun motivo di ricorso" la "pretesa impositiva relativa all’immobile di categoria A" – denunzia "violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18, 21, 24 e 57 dell’art. 112 c.p.c." adducendo:

– "i primi giudici", "sebbene mancasse ogni motivo di impugnazione riguardante l’accertamento per omessa dichiarazione di una delle due unità immobiliari destinate ad abitazione", "in ordine a tale circostanza" avevano ritenuto che ""per quanto concerne … l’abitazione censita in cat. A3, non denunciata, … trattasi di nuova unità sorta da variazione del 1987 con la r.c. in atti dal 28 settembre 1999 (mentre un’ altra abitazione cat. A3 con uguale r.c. era stata regolarmente denunciata), per cui essa doveva essere denunciata ai fini ICI con la rendita presunta (…) e quindi legittimamente il Comune ha applicato la sanzione per omessa denuncia, recuperando imposta ed interessi";

– "nell’impugnare la sentenza di primo grado" il Consorzio, "approfittando di una situazione contenuta nella sentenza di primo grado che andava … ultra petita", "ha introdotto nel … giudizio un motivo nuovo di impugnazione dell’atto amministrativo" avendo chiesto l’annullamento anche della "pretesa" relativa all’"ICI per immobile di categoria A3, abitativo" mentre "nel ricorso introduttivo" aveva chiesto "l’annui lamento in relazione ad una parte della pretesa (ICI per immobili di categoria catastale D/7 e D/8)".

Per il Comune, quindi, "il secondo giudice avrebbe dovuto … rilevare che la pretesa impositiva, relativa all’ICI sull’immobile abitativo, non avendo formato oggetto del ricorso introduttivo del processo, non poteva formare oggetto del giudizio di appello" per cui "la pronuncia contenuta nella sentenza impugnata deve … ritenersi, in parte qua, nulla".

B. Con il secondo motivo l’ente territoriale denunzia "violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53" ("inammissibilità dell’atto di appello") sostenendo (in sintesi) che la "contribuente nel proporre appello …, riproponeva, sostanzialmente, i motivi di impugnazione degli atti impositivi, come dedotti in primo grado, senza … muovere critiche specifiche alla sentenza … impugnata".

C. Con la terza (ultima) censura il ricorrente denunzia "violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 3 e 4, artt. 10 e 11 della L. n. 342 del 2000, art. 74, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36", nonchè "motivazione omessa, insufficiente, contraddittoria su un punto decisivo", adducendo esser "dubbio che il secondo giudice abbia ben compreso i termini della controversia" in quanto esso Comune (2) aveva sostenuto, "in relazione agli immobili di categoria D/7 e D/8", l’applicabilità non del "criterio" di cui all’art. 5, comma 3 detto (la cui "la disciplina … costituisce … una eccezione rispetto al criterio ordinario indirizzato verso la determinazione del valore sulla base del moltiplicatore della rendita catastale" essendo "finalizzata a regolamentare … esclusivamente il periodo che intercorre dal momento in cui il fabbricato di categoria D, dovendo essere assoggettato ad ICI, non risulta ancora iscritto in catasto, oppure risulta iscritto ma senza aver mai avuto la rendita, fino al momento in cui riceve la rendita catastale" per cui "rimane escluso … il fabbricato che risulti già iscritto in catasto con attribuzione di rendita") ma di quello di cui "al successivo comma 4" perchè "gli immobili in questione risultano accatastati a seguito di variazione di precedente immobile già iscritto in catasto con propria rendita" (di tal che "la società . . . avrebbe dovuto … determinare il valore" degli immobili, "sulla base della rendita di fabbricati similari");

(2) "ha fatto corretta applicazione delle disposizioni contenute nella L. n. 342 del 2000, art. 74" (il cui comma 3 prevede che "per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell’amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all’accertamento dell’eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita") "essendo le rendite state attribuite prima del 31 dicembre 1999". 3. Il controricorso del Consorzio.

Sull’ultimo motivo dell’avverso ricorso il Consorzio – dedotto che "solo per il terzo" ("immobile cat. D/8 sfornito di rendita") "venivano applicati meccanismi di calcolo di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3" essendo "classato con rendita" sia l’"immobile cat. D/8" che l’"immobile cat. A/4";

ricordato che la "prima dichiarazione" era stata "presentata in data 29 aprile 1993" – sostiene che il "presupposto" su cui il Comune fonda la sua "tesi", ovverosia che "nel caso … trattasi di accatastamento avvenuto a seguito di variazione di rendita di precedente immobile già iscritto in catasto", "non corrisponde alla realtà perchè, come … affermato dalla stessa ricorrente (pagine 42 e 43 del ricorso), in conseguenza delle note di variazioni catastali del 7 agosto 1992 e del 4 settembre 1995 la preesistente unità … in catasto alla sez. A, foglio n. 8, mappale 1 veniva soppressa rendendo, in tal modo, le unità immobiliari de quibus "unità immobiliari non censite"" atteso che la "nuova classificazione . .. sostituisce la primitiva unica unità immobiliare con altre tre unità immobiliari le cui rendite vengono messe in atti dall’UTE in data 5 ottobre 1999". 4. Le ragioni della decisione.

I primi due motivi di ricorso sono infondati; il terzo, invece, deve essere accolto.

A. Nella prima censura, invero, lo stesso Comune espone che la Commissione Tributaria Provinciale si è occupata anche dell’" abitazione censita in cat. A3, non denunciata" (precisamente della "nuova unità sorta da variazione del 1987 con la rc. in atti dal 28 settembre 1999 ") – affermando che "legittimamente il Comune ha applicato la sanzione per omessa denuncia, recuperando imposta ed interessi" – benchè "mancasse", in proposito, "ogni motivo di impugnazione" della contribuente.

La intervenuta pronuncia sul punto, da parte del giudice di primo grado, ad onta della mancanza di afferente "impugnazione" (id est, domanda giudiziale della contribuente), come evidente, integra ipotesi di extra-petizione (violazione dell’art. 112 c.p.c.) per mancanza di corrispondenza dell’oggetto della pronuncia con quello della domanda della ricorrente, quindi un vizio che, ove non denunziato (come pacifico, nel caso) dalla parte interessata alla sua rimozione, con specifico motivo di gravame, non può essere rilevato ex officio dal giudice di appello.

Detto vizio, infatti (Cass.: 3^, 7 maggio 2009 n. 10516 e lav., 18 novembre 2004 n. 21856, le quali richiamano, rispettivamente, "Cass. sez. un. 27 luglio 2004, n. 14083" e "le sentenze n. 15277, 9159/2001, 6754, 12022/2003" di "questa Corte") , "comporta" soltanto "una nullità relativa della pronuncia, che deve essere fatta valere attraverso gli ordinari mezzi d’impugnazione e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice del gravame" (quindi deve formare "oggetto di specifico motivo di appello", nè può essere "dedotto come mezzo di ricorso per cassazione, neppure se riferito alla sentenza di secondo grado confermativa della precedente") : che, anzi (come opportunamente precisato) , "diversamente", "la pronunzia" del giudice di appello "che rilevasse, senza specifica impugnazione, l’ultrapetizione, incorrerebbe nel medesimo vizio".

B. In ordine alla anticipata infondatezza del secondo motivo "violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54" perchè, si sostiene, la contribuente, "sostanzialmente", si sarebbe limitata a riproporre in appello "i motivi di impugnazione degli atti impositivi") è sufficiente ricordare che (Cass., trib., trib., 16 giugno 2006 n. 14031) "anche in tema di processo tributario la riproposizione, in appello, delle stesse argomentazioni poste a sostegno della validità dell’atto impugnato, in quanto considerate … idonee a sostenere la legittimità dell’atto e confutare le diverse conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado, è idonea ad assolvere l’onere d’impugnazione specifica, richiesta dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53".

C. Sulla questione posta con il terzo motivo di ricorso, infine, vanno richiamati e ribaditi i principi affermati dalle sezioni unite di questa Corte (sentenze nn. 3160-3161, depositate il 9 febbraio 2011, nonchè nn. 3666-3668, depositate il 15 febbraio 2011, le quali hanno ritenuto di dare continuità a quello già enunciato da Cass., trib.: 17 giugno 2005 n. 13077; 16 marzo 2007 n. 6255; 15 maggio 2007 n. 11139; 11 marzo 2010 n. 5933) a composizione dell’afferente contrasto formatosi in seno a questa sezione anche alla luce della sentenza n. 67 del 24 febbraio 2006 della Corte Costituzionale, secondo cui (1) "in tema di ICI e con riferimento alla base imponibile dei fabbricati non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, ha previsto, fino alla attribuzione della rendita catastale, un metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili valido fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata" dal contribuente:

"dal momento in cui fa la richiesta egli", invece, "pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile", "diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale, sicchè può avere il dovere di pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tal senso) o può avere il diritto a pagare una somma minore ed a chiedere il relativo rimborso nei termini di legge";

(2) la comunicazione di attribuzione della rendita impone alle parti del rapporto tributario concernente l’ICI (pure nel vigore della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74 secondo il cui comma 1 "a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi dette rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita") di determinare l’imposta effettivamente dovuta, anche per le annualità pregresse, in base alla "rendita attribuita" (intesa per tale, naturalmente, quella divenuta comunque definitiva, o per mancata impugnazione o per conclusione dell’eventuale giudizio di impugnazione): "per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonchè per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti", quindi, la determinazione della "base imponibile" ai fini dell’ICI va sempre definitivamente effettuata sulla base della rendita catastale, a prescindere dall’epoca sia di attribuzione che di comunicazione della stessa.

D. Dall’applicazione al caso dei richiamati principi discende l’erroneità della sentenza impugnata quanto all’imposta dovuta dalla contribuente per gli immobili classificati nella categoria catastale "D", (erroneità) che impone la cassazione della stessa.

La causa – attesa l’irrilevanza del fatto, dedotto dal Consorzio, della soppressione della "preesistente unità … in catasto alla sez. A, foglio n. 8, mappale 1" perchè rileva esclusivamente il "fatto" e la "data" della richiesta (a) di accatastamento e (b) di attribuzione della rendita da parte del "titolare" del bene – non abbisogna di nessun ulteriore accertamento fattuale e, pertanto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., va decisa nel merito da questa Corte con il rigetto del ricorso della contribuente in parte qua.

5. Delle spese processuali.

Le spese dell’intero giudizio vanno compensate in toto tra le parti ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2 atteso il preesistente contrasto di giurisprudenza sulla questione di merito.
P.Q.M.

La Corte rigetta il primi due motivi di ricorso; accoglie il terzo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso di primo grado limitatamente all’imposta dovuta per gli immobili classificati nella categoria catastale "D"; compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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