T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 01-06-2011, n. 4945 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandola illegittima sotto più profili, il signor G.D.P. ha impugnato la determinazione (della quale è stata chiesta, con separato atto, la sospensione dell’esecutività) con cui lo si è escluso dal concorso indetto per il reclutamento di 1552 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale. (G.U., IV s.s., n.34 del 30.4.2010).

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 18. 5.2011: data in cui il relativo ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) è stato (ri)sottoposto (ai fini della delibazione della suindicata istanza di tutela cautelare) al prescritto vaglio collegiale, si ritiene (preavvisatene le parti) di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Si osserva, in proposito

che il provvedimento impugnato (che viene, pertanto, ad assumere natura di atto vincolato: se non, addirittura, "dovuto") è la naturale conseguenza del giudizio di inidoneità, formulato a seguito delle verifiche a cui l’interessato è stato regolarmente sottoposto ai sensi della vigente normativa di settore;

che tali verifiche, condotte – ritualmente – attraverso test e interviste, hanno evidenziato la carenza – nel P. (individuo, si cita testualmente, "che può risultare titubante nell’affrontare le scelte o le decisioni") – delle richieste caratteristiche attitudinali (con particolare riferimento all’area "comportamentale" e a quella della "assunzione di ruolo");

che, nel corso del(lo stesso) colloquio di approfondimento, il soggetto in questione non è – in pratica – riuscito a parlare: evidenziando, in tal modo gravi carenze anche nei rapporti interpersonali;

che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nessuna norma prevede che (il contenuto di) detto colloquio debba esser oggetto di dettagliata verbalizzazione (non potendosi certo applicare, al caso di specie, le disposizioni che disciplinano lo svolgimento delle prove orali.

Alla luce di tali constatazioni; e tenuto conto

che l’atto (presupposto) in questione non presenta certo quei caratteri di illogicità, superficialità o incoerenza che – soli – potrebbero invalidarlo;

che esso è, comunque, espressione di una valutazione di natura squisitamente tecnica: insindacabile, in sede di giurisdizione generale di legittimità, se non nei (ristretti) limiti testé considerati;

che, in una materia quale quella di cui è causa, non è neppure astrattamente ipotizzabile un contrasto con precedenti manifestazioni di volontà dell’Amministrazione,

il Collegio (rilevato che, nell’occasione, ci si è mossi nel pieno rispetto delle previsioni poste dall’art.11 dell’apposito bando di concorso, dell’art.53, comma 6, del d.lg. n.198/95 e delle norme tecniche approvate con determinazione dirigenziale n."52/17 CC" del 16.4.2010) non può (appunto) che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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