Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-05-2011) 01-06-2011, n. 21825 Attenuanti comuni danno lieve

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 Con sentenza 21.5/5.7.2010 la corte di appello di L’Aquila confermava la pregressa decisione, in abbreviato, del gip del tribunale di Chieti datata 4.6.2009, che dichiarava la responsabilità di M.A. e S.G., rispettivamente entrambi del delitto di furto con strappo, in concorso, ai danni di F.R., il solo M., dei delitti, in continuazione, di rapina, lesioni personali ai danni di T.A., nonchè di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, condannandoli alle pene di legge.

In breve i fatti di causa come ricostruiti dai giudici di merito.

I due episodi di furto con destrezza e rapina, commessi a breve distanza – nove giorni – l’uno dall’altro, si caratterizzavano per le stesse modalità di condotta: uno dei correi si avvicinava alle persone offese anziane, strappava loro le collane d’oro dal collo, e quindi si dava alla fuga a bordo di una macchina alla cui guida si poneva un complice.

I supporti probatori indicati e valorizzati dalla sentenze erano costituiti, per il delitto di furto con strappo ai danni della F.R., quanto a S.G. dal probabile riconoscimento fotografico della persona offesa che veniva individuata nello stesso individuo che qualche mese prima nella propria abitazione si era fatta consegnare con sotterfugio alcuni preziosi gioielli, nel sicuro riconoscimento di altro testimone oculare, tale R.G., nella identificazione della macchina servita per la fuga con quella nella disponibilità dell’imputato.

Il coimputato M., poi, era stato riconosciuto, sempre in fotografia dalla F., con riferimento e al delitto commesso in concorso con S., e con riferimento al delitto di rapina, sempre dalla persona offesa, T.A..

2 Ricorrono entrambi gli imputati avverso la sentenza deducendo, lo S., vizi di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità di riconoscimenti fotografici da parte della persona offesa e del testimone oculare, il M., la contraddittorietà della motivazione sul punto dei riconoscimenti fotografici, da parte delle persone offese, per il fatto che la descrizione, prima del riconoscimento, fornita dalle predette, specie con riferimento alla indicazione delle altezze dei due imputati, non corrispondeva alla realtà e, con riferimento al riconoscimento da parte della solo T.A., ancora deducendo che alla predetta erano state esibite solo 4 fotografie invece delle otto indicate in sentenza.

Sempre il M., con i motivi di gravame, insisteva per la concessione delle attenuanti della speciale tenuità del danno, del risarcimento dello stesso, e delle attenuanti generiche, denunciando in proposito la manifesta illogicità della motivazione.

In particolare, sul punto della speciale tenuità del danno, rilevava che il valore delle collanine sottratte non era superiore alle 500,00 Euro e che per la sua determinazione non poteva darsi peso, come invece avevano fatto i giudici di merito, al valore affettivo dei beni sottratti, sulla denegata attenuante del risarcimento del danno rimarcava che la somma di Euro 1500 risarcita alla vittima del delitto di rapina, il più grave, in continuazione con gli altri superava di molto il valore del bene sottratto, con riferimento alle denegate attenuanti generiche, da ultimo, segnalava una serie di circostanze – precedenti sporadici e lontani nel tempo, stato di tossicodipendenza, risarcimento del danno, natura contravvenzione del reato di inosservanza al foglio di via obbligatorio – che non erano state per nulla oggetto della considerazione giudiziale.

3 I ricorsi di entrambi i ricorrenti non sono fondati.

Non è contestabile che il giudice di merito può trarre il proprio convincimento da tutti gli elementi di prova e, quindi, anche dalle ricognizioni non formali e dai riconoscimenti fotografici.

Pertanto, nello ambito dei suoi poteri discrezionali in tema di valutazione delle prove, il predetto giudice può attribuire concreto valore probatorio alla identificazione dell’autore del reato avvenuta mediante riconoscimento fotografico (v., per tutte, Sez. 1^, 6.5./8.7. 1987, Giardina Rv 176390).

Ora con riferimento al riconoscimento dell’imputato S., il riconoscimento,sia pure in buona parte per relationem, è supportato da altre due circostanze per nulla considerate dai motivi di ricorso – il riconoscimento del testimone oculare, R.G., e l’individuazione della macchina servita per la fuga dopo la consumazione del delitto-: ne consegue un discorso giustificativo giudiziale coerente, del tutto logico e stringente.

Lo stesso discorso, in punto di riconoscimento fotografico da parte delle due persone offese, può condursi per il M., riscontrato dalle modalità dei due episodi criminosi del tutto simili ed al brevissimo lasso di tempo intercorrente l’uno dall’altro.

In proposito deve ribadirsi che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti manifestamente viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che pertanto risultano infondate quelle censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio.

Infondata è la censura della motivazione sul punto del disconoscimento, nella specie, del danno di speciale tenuità, come del suo risarcimento, nella misura in cui quella censura non ha per nulla considerato il danno morale che i giudici di merito hanno rapportato al fatto dell’impossessamento con violenza di monili ed oggetti indossati per affectio dalle persone offese.

Invero ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità ( art. 62 c.p., n. 4) come del danno da risarcire ( art. 62 c.p., n. 6) in riferimento al delitto di rapina, come al delitto con violenza alle persone, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, atteso che il delitto ha natura di reato pluri-offensivo perchè lede non solo il patrimonio ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale aggredite per la realizzazione del profitto; ne consegue che solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante in questione (Sez. 2^, 4.3/20.3.2008, Umina e a. Rv 239749).

Ora questo aspetto non è stato per nulla considerato dal ricorrente con la conseguente preclusione del giudice di legittimità ad esaminarlo criticamente.

Per l’esclusione, poi, della concessione delle attenuanti generiche, i giudici di merito hanno valorizzato, su tutto, i precedenti penali, la gravità dei reati in relazione alle condizioni di minore difesa, per la tarda età, delle persone offese, ed in proposito costituisce autorevole indirizzo giurisprudenziale quello in forza del quale la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (V., per tutte, Sez. 6^, 28.10/23.11.2010, Straface, Rv 248737).

Ne consegue che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6^, 16.6/23.9.2010, Giovane e a., R.V. 248244).
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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