T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 01-06-2011, n. 4964 Atti amministrativi diritto di accesso Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto il ricorso in epigrafe con il quale il ricorrente chiede accertarsi, in danno dell’intimata amministrazione, la violazione dell’obbligo di provvedere sulla istanza di accesso ai documenti inerenti la pratica del proprio figliolo deceduto in servizio;

Ritenuto il ricorso tardivo in quanto:

l’istanza di accesso è stata notificata all’amministrazione il 14 giugno 2010;

l’amministrazione non ha dato risposta nei successivi 30 giorni;

sulla istanza si è formato, alla scadenza del termine per provvedere (14 luglio), il silenzio rigetto;

avverso il silenzio, il ricorrente aveva l’onere di gravarsi nei successivi 30 giorni (art. 116 c.p.a.);

il termine processuale (decadenziale) per proporre la relativa azione giudiziaria veniva a scadenza – conteggiato il periodo feriale – il 28 settembre 2010;

il ricorso è stato notificato soltanto il 30 settembre 2010;

Visto l’art. 25 della legge n. 241/1990;

Visto l’art. 116 c.p.a.;

Visto l’art. 35, c. 1, lett. a) del c.p.a.;

Ritenuto, per quanto sopra esposto in fatto ed in diritto, il ricorso irricevibile mentre le spese di giudizio, alla luce del ritardo con il quale l’intimata amministrazione ha fornito al ricorrente le informazioni sulla pratica che lo riguarda, possono trovare eccezionalmente compensazione;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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